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L. R. Valle D'Aosta 09/04/2021, n. 5

Sospensione della quota capitale delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 18/05/2021, n. 10
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Art. 1 - Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali

1. Per sostenere i redditi delle famiglie e incrementare le disponibilità finanziarie delle imprese operanti nel territorio regionale, la Giunta regionale è autorizzata a disporre la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, per il tramite della società finanziaria regionale (Finaosta S.p.A.), in scadenza dal 1° maggio 2021 e fino al 31 ottobre 2022, a valere sulle leggi regionali di cui al comma 14. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate sono prorogate di un periodo eguale a quello della sospensione.

2. Nel periodo di sospensione, la quota interessi è calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo al momento della sospensione ed è rimborsata alle scadenze originarie.

3. La sospensione è subordinata al verificarsi, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, dei seguenti eventi con riferimento a uno dei cointestatari dei finanziamenti e con attualità dello stato alla medesima data:

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di età con diritto al trattamento previdenziale, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissione del lavoratore non per giusta causa;

b) cessazione involontaria del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, anche stagionale, se il lavoratore alla data di presentazione della domanda di sospensione non è titolare di pensione o di rapporto di lavoro dipendente;

c) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, comma primo, numero 3), del Codice di procedura civile ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;

d) per un periodo di almeno trenta giorni solari consecutivi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro pari almeno al 20 per cento dell'orario complessivo annuo con attualità dello stato di sospensione o riduzione, anche in attesa dell'approvazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;

e) morte o insorgenza di condi

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Art. 2 - Disposizioni finali

1. Finaosta S.p.A., al fine di assicurare il recupero del capitale relativo ai mutui concessi alle imprese che hanno ottenuto la sospensione di cui all'articolo 1, al termin

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Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

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