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23/07/2020

Per la chiusura del porticato è necessario il permesso di costruire

La chiusura su tre lati di un preesistente porticato, sorretto da pali in legno, con nuova pavimentazione e installazione di un impianto di riscaldamento necessita del permesso di costruire.

Secondo il TAR Lombardia-Milano 01/07/2020, n. 1268, un intervento di tal genere non può che essere ricondotto nella nozione di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. d), e dell’art. 27 della L.R. Lombardia 12/2005, che ricomprendono tutti gli interventi “rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”.

In sostanza si tratta infatti della trasformazione della tettoia/porticato in un locale che da semplice pertinenza diviene un organismo edilizio completamente diverso dal precedente, con modifica della tipologia e della struttura del manufatto originario, nuova destinazione e ampliamento del fabbricato cui accede.

A conferma di tali affermazioni il TAR ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale anche solo con l'installazione di pannelli in vetro atti a chiudere integralmente un porticato si determina la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, con conseguente incremento della preesistente volumetria, e ciò vale anche nell'ipotesi in cui le vetrate siano facilmente amovibili e siano destinate a chiudere il manufatto solo per un determinato periodo nell'arco dell'anno (v. TAR Campania-Napoli sentenza 24/02/2020, n. 837 nella quale è stato specificato che: a) le modalità di installazione e rimozione di una struttura sono indifferenti rispetto alla sua funzione; b) l’utilizzo stagionale delle vetrate non vale a conferire all’opera che ne risulta natura precaria, atteso che al fine di affermare siffatta natura occorre che la struttura sia oggettivamente inidonea a soddisfare esigenze prolungate nel tempo).

Pertanto la chiusura del porticato costituisce un intervento di ristrutturazione c.d. “pesante” che richiede il permesso di costruire e non una semplice SCIA, così come previsto dall’art. 10, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. c).

Dalla redazione