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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 03/06/2020, n. 10
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. Nelle circostanze eccezionali determinate dall'epidemia da Covid-19, per far fronte alla grave crisi economica ed in particolare alla grave carenza di liquidità delle imprese operanti sul territorio regionale ai sensi dell'articolo 107.3b del TFUE, la Regione con la presente legge individua alcune prime misure di |
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Art. 2 - (Contributo a fondo perduto)1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede un contributo a fondo perduto a favore delle imprese di tutti i settori economici ammessi dalla normativa europea di cui all'articolo 1, nonché dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi); per il settore agricoltura, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del d.p.r. 917/1986. 2. Il contributo a fondo perduto spetta alle imprese di cui al comma 1 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del d.p.r. 917/1986 non superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, o ai soggetti ese |
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Art. 3 - (Contributi e indennizzi)1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, concede ai titolari degli esercizi turistici, commerciali, artigianali, industriali ed ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, un contributo per sostenere le spese per i contratti di locazione immobiliare, le cui attività sono rimaste sospese nel periodo marzo-aprile 2020 in esecuzione dei provvedimenti governativi relativi all'emergenza sanitaria. 2. Il contributo massimo concedibile per ogni singolo beneficiario è di euro 3.000,00 complessivi e non può superare l'importo versato per le spese di locazione, detratto il credito d' imposta eventualmente fruito in virtù dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in relazione all'emergenza economica e sanitaria. 3. Ai titolari degli esercizi turistici, commerciali, artigianali, industriali, ed ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, che hanno sospeso ogni attività nel periodo marzo-aprile 2020 e che non siano titolari di un contratto di locazione, è concesso un indennizzo forfettario di euro 1.000,00 in relazione al periodo di inattività. 4. La Giunta regionale, entro e non oltre dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri, termini e modalità per la concessione dei contributi, nonché le relative modalità di rendicontazione e controllo nelle forme maggiormente semplificate previste dai programmi operativi regionali di gestione dei fondi strutturali europei. L'istruttoria delle pratiche è effettuata dal Dipartimento Risorse della Giunta regionale. |
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Art. 4 - (Contributi per la gestione della messa in sicurezza di beni o aree appartenenti al patrimonio culturale, archeologico e speleologico della regione Abruzzo)1. Per le finalità di cui alla presente legge, viene concesso esclusivamente in favore delle associazioni, cooperative senza scopo di lucro, che hanno in concessione o in gestione siti, beni o aree appartenenti al patrimonio culturale, archeologico e speleologico della regione Abruzzo, un contributo a fondo perduto stabilito in euro 2.000,00 da destinare alla copertura dei costi per la gestione e la messa |
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Art. 5 - (Sostegno agli Agenti di Polizia locale della regione Abruzzo) |
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Art. 6 - (Contributo per l'acquisto di beni di prima necessità)1. La dotazione finanziaria del contributo per l'acquisto di beni di prima necessità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della l.r. 9/2020, è incrementata di un ulteriore stanziamento pari a euro 7.000.000,00 destinati ai nuclei familia |
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Art. 7 - (Sostituzione del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 9/2020)1. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 9/2020 è sostituito dal seguente: "3. Al fine di sostenere gli sforzi compiuti dai Comuni nella gestione dell'emergenza epidemiologica ovvero per co |
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Art. 8 - (Fondo per il finanziamento dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della l.r. 9/2020)1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della l.r. 9/2020, è istituito, per l'anno 2020, un fondo quantificato in euro 3.000.000,00. 2. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente, provvede agli adempimenti |
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Art. 9 - (Disposizioni per le Aziende di Servizi alla Persona - ASP)1. Per l'anno 2020, la Regione adotta misure straordinarie di sostegno alle attività poste in essere durante il periodo emergenziale, in attuazione di disposizioni nazionali e regionali per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Covid-19, dalle Aziende di Servizi alla Persona - ASP, istituite con la legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)). Tali attività devono riferirsi alle strutture residenziali socio-sanitarie e alle strutture sociali di cui al D.M. n. 308 del 21 maggio 2001 attive in ambito regionale (come specificatamente individuate nell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 22.4.2020), confluite nelle ASP e operatiti sul territorio regionale. 2. In attuazione del comma 1, la Regione sostiene le Aziende di Servizi alla Persona attraverso la concessione di contributi per |
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Art. 10 - (Disposizioni per l'occupazione e di attuazione)1. I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 garantiscono per le annualità 2020 e 2021 un livello occupazionale pari al 70% di quello già esistente nell'anno 2019. 2. I contributi di cui agli articoli 2 e 3 sono alternativi e non cumulabili tra loro. |
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Art. 11 - (Promozione della diffusione di circuiti di compensazione multilaterale e complementare)1. Al fine di sostenere la ripresa dell'economia locale attraverso la promozione di modelli di economia sociale, la Regione, anche tramite il coinvolgi |
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Art. 12 - (Norme per il sostegno alle imprese titolari di concessioni demaniali marittime interessate dagli eccezionali eventi meteo marini verificati si nel mese di novembre 2019)1. In attuazione delle disposizioni nazionali e regionali per la prevenzione dell'infezione da Covid-19, la Regione sostiene, attraverso la concessione di un contributo economico, le imprese titolari di concessioni demaniali marittime ubicate sulla costa abruzzese di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza adottato con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 (G.U. n. 291 del 12.12.2019), interessate dagli eccezionali eventi meteo marini verificati si nel mese di novembre 2019. 2. I contributi di c |
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Art. 13 - Contributi per la sicurezza e la prevenzione dal coronavirus nelle aree montane1. Al fine di garantire la sicurezza delle attività legate al turismo montano e la prevenzione sanitaria nella fruizione di aree di accoglienza, rifugi, centri visita, aree e parchi attrezzati ricadenti nei comuni montani e nelle aree protette, nel rispetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in merito all'emergenza Covid-19 e dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 62 del 20 maggio 2020 (Misure urgenti in m |
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Art. 14 - Contributi per assicurare la sicurezza e la prevenzione dal coronavirus nel demanio marittimo regionale1. Al fine di garantire la sicurezza della balneazione e la prevenzione sanitaria, nel rispetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in merito all'emergenza Covid-19 e dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 62 del 20 maggio 2020 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 - Ulteriori disposizioni), per l'anno 2020, la Regione eroga ai Comuni costieri, in proporzione ai fratti di spiaggia libera di pubblica fruizione, un contributo la cui entità è stabilita dalla Giunta regionale con deliberazione contenente criteri e modalità per la presentazione delle domande e per la quantificazione del contributo, le spese ammissibili e le modalità di erogazione e rendico |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 4 della L.R. 7/20191. Per assicurare i servizi di accoglienza turistica all'interno dei "Trabocchi" della costa abruzzese, soprattutto visto il grave stato di crisi del settore conseguente all'emergenza Covid-19, nel rispetto delle disposizioni sanitarie di pre |
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Art. 16 - Norme per il funzionamento dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza1. In considerazione dell'incremento delle attività correlate alla gestione della committenza per far fronte all'emergenza Covid-19 e le correlate maggiori spese obbligatorie, è incrementato, per l'annualit |
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Art. 17 - SISMABONUS e/o ECOBONUS incentivi alle ATER per la compartecipazione1. Al fine di consentire alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica regionali (ATER) di incidere positivamente sulla qualità e sul valore degli immobili di proprietà, sia sotto il profilo sismico che sotto il profilo energetico ed azionare iniziative preliminari (attestazione classe attuale di rischio sismico/energetico degli immobili, redazione di piani economici finanziari per la sostenibilità degli interventi, indagini specialistiche, ecc.) per l'avvio di procedure tecnico/amministrative confluenti nel SISMABONUS e/o ECOBONUS di cui al D.M. 24 febbraio 2020, alla |
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Art. 18 - Finanziamento borse di studio1. In osservanza dell'articolo 34 della Costituzione e dell'articolo 8 dello Statuto della Regione Abruzzo, è obie |
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Art. 19 - Interventi straordinari a sostegno delle imprese operanti nel settore dell’informazione e della comunicazione1. La Regione Abruzzo, con il presente articolo, prevede misure straordinarie ed urgenti per il sostegno delle imprese operanti nel settore dell’informazione e della comunicazione colpite dalla grave crisi di liquidità determinatasi per effetto del diffondersi della malattia infettiva respiratoria Covid-19. 2. La Regione sostiene le imprese di cui al comma 1 al fine di assicurare: a) il diritto dei cittadini di essere informati in modo corretto e veritiero; b) il valore dell’informazione, uno dei capisaldi su cui si fondano le società contemporanee; c) il pluralismo delle fonti di informazione operanti nella regione; d) l’attività informativa locale da considerarsi un servizio pubblico indispensabile; e) il contrasto alla crisi di liquidità delle imprese per il repentino calo degli introiti pubblicitari; f) la tutela del sistema di comunicazioni di massa nel proprio territorio; g) il mantenimento degli attuali livelli occupazionali; h) la salvaguardia delle professionalità operanti all’interno delle imprese. 3. Beneficiarie delle misure straordinarie ed urgenti sono le imprese con sede operativa nella regione Abruzzo che svolgono le seguenti attività: a) emittenze televisive che producono e diffondono informazione e format giornalistici in ambito locale e con frequenza quotidiana con tecnologia digitale terrestre (DTT) o a diffusione tramite rete internet o con trasmissione di segnale con tecnologia satellitare; |
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Art. 19-bis - (Disposizioni in materia di promozione all'acquisto di prodotti regionali) |
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Art. 20 - Integrazione alla L.R. 53/20171. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 53 (Interventi in favore del comparto audiovisivo: musica, cinema e spettacolo. Istituzione della Film Commission d'Abruzzo) è inserito il seguente: "Art. 2-bis - (Istituzione Fondazione Film Commission d'Abruzzo) 1. La Regione, in attuazione delle presente legge, istituisce la Fondazione Film Commission d'Abruzzo, promossa e sostenuta dalla Regione Abruzzo mediante l'istituzione di un fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo. Possono aderire a |
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Art. 21 - Rifinanziamento della L.R. 42/20161. È rifinanziata per Panno 2020 la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 42 (Istit |
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Art. 22 - Sostegno ai tirocinanti degli uffici giudiziali1. La Giunta regionale, attraverso il Dipartimento Lavoro, eroga ai 103 tirocinanti degli uffici giudiziari che hanno partecipato al percorso formativo finalizzato al conseguiment |
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Art. 23 - Incentivi per la realizzazione di percorsi cicloturistici nella provincia di Chieti1. Con la finalità di incrementare il turismo ciclopedonale di almeno il 25%, la Regione sostiene la realizzazione di percorsi cicloturistici di collegamento tra la "Via Verde -Costa dei trabocchi" e le zone interne, per circa 320 km, su 6 percorsi attualmente tracci |
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Art. 24 - Incentivi per l'acquisto di mezzi di mobilità sostenibile1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, la Regione sostiene la mobilità privata basata su mezzi sostenibili a ridotto ingombro, adatti a garantire nell'attuale fase emergenziale il distanziamento sociale, considerate le attuali problematiche di sicurezza inerenti l'utilizzo del trasporto pubblico. |
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Art. 25 - Sostegno al Centro Turistico del Gran Sasso1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, per l'esercizio 2020, è autorizzato ad erogare il contributo pari a euro 270.000, |
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Art. 26 - Contributo alla società di gestione dell'Aeroporto d'Abruzzo SAGA S.p.A.1. Per le finalità di cui all'articol |
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Art. 27 - Misure a sostegno di comuni e imprese delle zone rosse1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha interessato i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti regionali, è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria complessiva di euro 240.000,00, per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. 2. Entro 15 giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, dispone il riparto del fondo di cui al comma 1, tenendo conto della popolazione residente e dei giorni di chiusura. 3. Per le finalità di cui all'articolo 1, alle mi |
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Art. 28 - Integrazioni alla L.R. 4/20121. All'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 (Modifiche |
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Art. 29 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e 3 della presente legge, quantificati in euro 19.366.371,00, si provvede con le risorse iscritte nel bilancio regionale 2020/2022, attraversò la riprogrammazione dei fondi relativi al POR-FESR Abruzzo 2014-2020, di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 9/2020 e nei limiti consentiti dalle disposizioni contenute nei pacchetti di modifica dei regolamenti europei sui Fondi strutturali nell'ambito dell'iniziativa d'investimento di risposta al Coronavirus - CRII. |
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Art. 30 - Clausola di salvaguardia1. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 29 e degli articoli: 5; 6; 8; 9, comma 5; 12; 13; 14, comma 3, lettera c); 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 e 27, comma 8, lettera a), per le finalità ivi indicate, è subordinato all' |
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Art. 31 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
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