L. R. Abruzzo 20/11/2017, n. 53 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Abruzzo 20/11/2017, n. 53

Interventi in favore del comparto audiovisivo: musica, cinema e spettacolo. Istituzione della Film Commission d'Abruzzo.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 03/06/2020, n. 10
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Art. 1 - (Istituzione)

1. La Regione Abruzzo, data la capacità del comparto audiovisivo di generare importanti ricadute economiche e di immagine per il territorio che ne ospita i processi produttivi, individua all’interno del Dipartimento regionale competente in materia di turismo e cultura, Servizio Beni e Attività culturali, specifica funzione denominata "Film Commission d’Abruzzo"

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Art. 2 - (Competenze)

1. La "Film Commission d’Abruzzo" ha il compito di:

a) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, culturale, turistico, rurale dell’Abruzzo, nonché le risorse professionali, tecniche e artistiche presenti nel territorio regionale, creando le condizioni per attrarre in Abruzzo le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie italiane ed estere;

b) promuovere e sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate nella regione da soggetti o enti operanti stabilmente all'interno del territorio regionale, anche attraverso l'istituzione di premi e concorsi, oltre che mediante la diffusione delle opere stesse nelle sale cinematografiche presenti

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Art. 2-bis - (Istituzione Fondazione Film Commission d'Abruzzo)

N1

1. La Regione, in attuazione delle presente legge, istituisce la Fondazione Film Commission d'Abruzzo, promossa e sostenuta dalla Regione Abruzzo mediante l'istituzione di un fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo. Possono aderire alla Fondazione

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Art. 3 - (Fini di promozione turistica)

1. A fini di promozione turistica, la "Film Commission d’Abruzzo" individua, cataloga e promuove luoghi del territor

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Art. 4 - (Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri diretti e indiretti a carico del bilancio regionale.

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Art. 5 - (Attuazione)

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone le Linee Guid

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Art. 6 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

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