FAST FIND : FL5772

Flash news del
26/05/2020

Offerte migliorative e varianti al progetto: differenze e condizioni di ammissibilità

Il TAR Puglia-Bari chiarisce la differenza tra offerta migliorativa e varianti al progetto posto a base di gara, specificando le relative condizioni di ammissibilità.

FATTISPECIE
Nel caso di specie si trattava di una procedura aperta per l’affidamento di lavori concernenti la messa in sicurezza e l’adeguamento funzionale di una scuola elementare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
Il concorrente secondo classificato sosteneva che l’impresa aggiudicataria, avendo proposto l’installazione di un nuovo ascensore in luogo del servoscala previsto dal progetto, avesse presentato un’offerta tecnica difforme dai documenti posti a base di gara e che per tale motivo avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura con conseguente illegittimità dell’aggiudicazione.

DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
Il TAR Puglia-Bari 11/05/2020, n. 653 ha in primo luogo chiarito che le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che:
- le valutazioni risultino manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti;
- vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile.
Il giudice amministrativo non può pertanto sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte.

SOLUZIONI MIGLIORATIVE E VARIANTI AL PROGETTO POSTO A BASE DI GARA
Ciò posto, il TAR ha ricordato i consolidati orientamenti giurisprudenziali che hanno chiarito la differenza tra varianti vere e proprie e soluzioni migliorative al progetto, traendone la conclusione che tale differenza si basa sull’“intensità” e sul “grado” delle modifiche introdotte.

In particolare è stato ritenuto che le varianti in senso proprio incidono sulla struttura, funzione e tipologia del progetto originario e sono ammissibili solo ove la stazione appaltante le abbia autorizzate nel bando di gara, individuando i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla stazione appaltante.

Le proposte migliorative (o “varianti progettuali migliorative”), invece, costituiscono integrazioni o precisazioni degli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara. Si tratta di “variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche”, direttamente riferibili alle singole forniture e lavorazioni in cui si sostanzia l’opera, in virtù delle quali quest’ultima può risultare meglio rispondente al quadro delle esigenze funzionali poste a base della progettazione ed ai relativi aspetti qualitativi. Le proposte migliorative sono ammissibili nella misura in cui non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, del tutto alternativo rispetto a quello voluto dall'Amministrazione.

CONCLUSIONI
Nella fattispecie il TAR ha ritenuto ammissibile la proposta relativa all’installazione dell’ascensore in quanto l’opzione del servoscala era da ritenersi solo “suggerita”, sussistendo la possibilità per i partecipanti alla procedura di offrire le migliorie economicamente e tecnicamente sostenibili.
Del resto, si legge nella sentenza, nello stesso criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è palesemente intrinseca la possibilità di fornire migliorie o financo “varianti progettuali migliorative”, fatto salvo sulle medesime il motivato apprezzamento tecnico discrezionale della stazione appaltante e l’eventuale controllo del giudice amministrativo effettuato nel rispetto dei limiti sopraesposti.

Dalla redazione