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24/05/2020

Credito d’imposta sui canoni di locazione o leasing di immobili strumentali

L’art. 28 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) introduce un credito d’imposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo a favore di soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

L’art. 28 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) dispone che ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di affari registrato), spetta un credito d’imposta riferito ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il beneficio spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno), e spetta nella misura:
- del 60% dell'ammontare mensile del canone;
- del 30% dell'ammontare mensile del canone, qualora la locazione sia ricompresa in contratti di servizi a prestazioni complesse (nei quali oltre alla messa a disposizione di vani ad uso ufficio viene fornita una ulteriore serie di servizi aggiuntivi) o di affitto d’azienda.

Il credito d’imposta spetta a condizione di aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Al fine di evitare una duplicazione del beneficio in capo ad alcuni soggetti, si dispone la non cumulabilità in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo del credito d’imposta in questione con il credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1) previsto dall’art. 65 del D.L. 18/2020 (vedi Credito d’imposta per l’affitto di negozi e botteghe sospesi dall’attività).

Dalla redazione