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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 09/03/2012, n. 8
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PREAMBOLOVisto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione ; Visto l’articolo 66 dello Statuto; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , ed in particolare l’articolo 27; Visto l’articolo 3 ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 ; Visto l’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; Visto il decreto legislativo 22 aprile 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ); Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ); Vista la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma); Vis |
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Art. 1 - Finalità e principi1. La Regione riconosce il carattere strategico delle iniziative di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico quale risultato di un processo di valutazione attraverso il quale gli enti proprietari prendono in considerazione le diverse possibilità di valorizzazione, dalla concessione o locaz |
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Art. 3 - Programmi unitari di valorizzazione territoriale “e procedure semplificate” N31. I PUV assicurano, con riferimento agli immobili di cui al comma 2: a) la coerenza degli interventi di valorizzazione tra loro e con il contesto territoriale cui si riferiscono; b) la coerente definizione delle nuove destinazioni d’uso degli immobili rispetto agli obiettivi definiti dagli strumenti della pianificazione territoriale; c) gli eventuali interventi necessari per garantire il miglioramento qualitativo del contesto urbano e territoriale di riferimento. 2. I PUV hanno ad oggetto i beni immobili di proprietà: a) della Regione, degli enti da essa dipendenti e delle aziende sanitarie; b) degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, o di cui |
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Art. 4 - Procedure preliminari per la formazione dei PUV e delle varianti comunali semplificate1. Al fine di attuare la massima integrazione, nell’ambito di un rapporto di collaborazione tra gli enti, e di attivare ogni opportuna forma di sinergia tra i medesimi, entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti di cui all’articolo 3, commi 2 e 5, interessati ad attivare processi di valorizzazione del loro patrimonio immobiliare, trasmettono al comune competente per territorio la propria proposta di piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per la parte che può comportare effetti di variante allo strumento urbanistico comunale. 2. La proposta di piano, contenente l’elenco degli immobili, è accompagnata da una relazione illustrativa; tale relazione dà conto delle motivazioni e degli effetti della destinazione d’uso proposta in relazione alle finalità di valorizzazione perseguite per ciascuno degli immobili considerati e della conseguente necessaria variante agli strumenti urbanistici. N8 N4 “2 bis. La relazione: |
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Art. 5 - Procedimento di PUV1. Per le variazioni degli strumenti urbanistici comunali necessarie per l’attuazione dei PUV, compresi i casi in cui tali variazioni comportino varianti anche agli strumenti della pianificazione territoriale di Regione o provincia, si procede ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 R (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 “Disciplina degli accordi di programma”). In fase di conferenza di servizi, è prodotta tutta la documentazione urbanistica necessaria per l |
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Art. 6 - Procedimento semplificato per l’approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali1. Le varianti allo strumento urbanistico comunale che non rientrano “nei casi di esclusione” N2 di cui all’articolo 3, comma 3, e che sono relative ad immobili diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 7, sono approvate con le modalità semplificate del presente articolo. 2. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano di alienazione e valorizzazione ha effetto di adozione delle varianti urbanistiche necessarie ad attuare le previsioni del piano. |
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Art. 7 - Disposizioni di prima applicazione del procedimento di formazione del PUV1. In fase di prima applicazione della presente legge, al fine di consentire il più celere avvio delle procedure per l’attuazione di uno o più PUV a carattere sperimentale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ogni ente interessato trasmette la propria proposta di piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per la parte che può comportare effetti di variante allo strumento urbanistico comunale alla Regione, alla provincia e, ove trattasi di ente diverso dal comune |
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Art. 8 - Valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale delle aziende sanitarie1. La valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale delle aziende sanitarie, connessa a ciascuno degli accordi di programma già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge per la realizzazione dei nuovi presidi ospedalieri, costituisce uno specifico PUV regionale. 2. Ai fini dell’attuazione dei PUV di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, ove i comuni sottoscrittori degli accordi richiamati al medesimo comma 1 non provvedano all’approvazione delle varianti urbanistiche comunali necessarie alla predetta valorizzazione entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, avviando la relativa pro |
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Art. 8 bis - Riqualificazione aree interessate da dismissione vecchi ospedaliN14 1. Nell’ambito della revisione degli accordi di programma stipulati per la costruzione di nuovi presidi ospedalieri ai fini della riqualificazione e valorizzazione delle aree interessate alla dismissione, le aziende sanitarie possono essere autorizzate |
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Art. 8 ter - Valorizzazione dell’area del Ceppo di PistoiaN151. Nell’ambito della revisione degli accordi per la riqualificazione e valorizzazione delle aree interessate alla dismissione conseguente alla costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Pistoia, l’Azienda unità sanitaria locale 3 di Pistoia, può essere autorizzata dalla Regione Toscana a favore del Comune di Pistoia: |
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Art. 9 - Relazione al Consiglio regionale1. A partire dal 2013, la Giunta regionale presenta entro il 31 marzo di ogni anno una relazione al C |
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Art. 10 - Disposizioni finali1. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 58, comma 1, del d.l. 112/2008 , convertito dalla l. 133/2008 , e dell’articolo 3-ter del d.l. 351/2001 , convertito da |
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Art. 11 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. |
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25/11/2024
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