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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 05/03/2012, n. 7
L. R. Liguria 05/03/2012, n. 7
- L.R. 21/03/2024, n. 2
- L.R. 22/07/2022, n. 8
- L.R. 08/02/2017, n. 2
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Art. 1 - Oggetto1. La Regione Liguria, in armonia con la Costituzione, nel rispetto delle competenze dello Stato e in conformità con l'ordinamento comunitario, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunit� |
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Art. 2 - Finalità1. La Regione sostiene iniziative per realizzare progetti di interesse regionale in materia di educazione alla legalità e di contrasto alle mafie, con l'obiettivo di: a) diffondere la cultura della legalità e della convivenza civile anche attraverso il coinvolgimento del sistema scolastico e formativo e di welfare locale, con |
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Art. 3 - Stazione Unica Appaltante1. La Regione, per prevenire e contrastare i tentativi di condizionamento della criminalità organizzata e mafiosa nelle pubbliche amministrazioni, nonché fav |
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Art. 3-bis - Interventi nei settori economici, nelle professioni e nelle pubbliche amministrazioni1. La Regione opera per la diffus |
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Art. 3-ter -. Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia di tutela della salute e dell'ambiente1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contr |
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Art. 4 - Iniziative dirette della Regione1. La Regione promuove uno specifico rapporto di collaborazi |
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Art. 5 - Accordi con enti pubblici1. Nel perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e stipula accordi di programma e di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizi |
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Art. 6 - Politiche di contrasto alla diffusione del gioco come criterio di assegnazione di fondi regionali1. La Regione può inserire, quale elemento rilevante per l'assegnazione di fondi ai comuni liguri, l'adozione da parte degli stessi di politiche restr |
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Art. 7 - Rapporti con il Terzo Settore1. La Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni del Terzo Settore che operano nel campo dell'educazione alla legalità e al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, ai fenomeni dell'usura e dell'estorsione e per il sostegno alle vittime dei reati. |
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Art. 8 - Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale |
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Art. 9 - Misure a sostegno delle scuole e dell'Università per l'educazione alla legalità1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità, allo sviluppo dei valori costituzionali e civici e alla consapevolezza sui rischi legati alla criminalità organizzata, sostiene iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei docenti e al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado. 2. Le iniziative di cui al comma 1 possono prevedere: a) la realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine |
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Art. 10 - Attività della polizia locale e interventi formativi1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 1° agosto |
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Art. 10-bis - Piano strategico regionale per la valorizzazione dei beni confiscati1. La Regione Liguria riconosce la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata quale politica di prevenzione dei fenomeni criminali, strumento di promozione della cultura della legalità, solidarietà e inclusione sociale e occasione per un modello di sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo. Al fine di favorire il pieno riutilizzo di tali beni, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), la Giunta regionale adotta un Piano strategico regionale per la valorizzazione dei beni confiscati, di seguito denominato Piano. 2. La Giunta regionale approva il Piano, sentiti |
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Art. 11 - Beni confiscati1. La Regione, in coerenza con il Piano di cui all’articolo 10-bis contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata per finalità sociali, istituzionali, ovvero economiche con vincolo di reimpiego dei proventi per fini sociali, ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs. 159/2011, attraverso: a) l'assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni; |
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Art. 11-bis - Modalità di accesso da parte degli enti locali ai contributi regionali per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata1. Gli enti locali accedono ai contributi di cui all’arti |
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Art. 11-ter - Rafforzamento delle competenze professionali in materia di beni confiscati |
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Art. 11-quater - Protocolli d’intesa in materia di beni confiscati |
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Art. 12 - Fondi di rotazione e garanzia1. Al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, è istituito un fondo regionale di rotazione per l'estinzione delle |
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Art. 13 - Politiche a sostegno delle vittime1. È istituita una voce del fondo di dotazione della "Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati" di cui all'articolo 10 della L.R. 28/2004 e suc |
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Art. 14 - Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza |
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Art. 15 - Tavolo della Legalità per la Liguria1. È istituito il "Tavolo della Legalità per la Liguria", di seguito denominato "Tavolo", con funzione di condivisione e confronto fra esponenti della società ligure sui temi del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, della sua prevenzione e della promozione della cultura della legalità. 2. Il Tavolo si riunisce almeno una volta all'anno per discutere della relazione annuale dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 della L.R. 28/2004 e successive modificazioni e integrazioni; della relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, delle relazioni della Direzione Nazionale Antimafia, della Direzione Distrettuale Antimafia di Genova, della Direzione Investigativa Antimafia e di ogni altro elemento ritenuto utile ai lavori del Tavolo stesso. N6 2-bis. A cadenza triennale, il Tavolo è convocato in forma aperta al pubblico, quale momento di confronto e dibattito sull’attuazione degli obiettiv |
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Art. 16 - Istituzione della giornata regionale dell'impegno contro le mafie1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione istituisce la "Giornata regionale dell'impegno contro le mafie, in mem |
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Art. 17 - Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie"1. La Regione Liguria aderisce ad "Avviso pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie", associazione senza scopo di lucro |
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Art. 18 - Clausola valutativa1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria valuta i risultati conseguiti dall’attuazione della presente legge. A tal fine, entro il 30 giugno 2025 e con successiva cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria una relazione che contiene dati e informazioni su: |
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Art. 19 - Costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia |
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Art. 20 - Codice di autoregolamentazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria1. Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, recepisce, |
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Art. 20-bis - Aiuti di Stato |
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Art. 21 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilan |
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Art. 22 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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