Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, della L.R. 22/07/2022, n. 8, così recitava:

"Art. 14 - Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza

1. È istituito l'Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio è luogo:

a) di analisi e confronto sullo stato della presenza della criminalità organizzata e mafiosa nel territorio regionale e sulle iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarla;

b) di elaborazione e proposta delle azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell'azione amministrativa.

3. L'Osservatorio, in particolare, propone alla Giunta regionale, nei settori economici e amministrativi ritenuti più esposti alle infiltrazioni criminali, individuati nei rapporti delle autorità inquirenti e delle Forze dell'Ordine, interventi volti a favorire la conoscibilità, anche attraverso la rete Internet, dei presidi di trasparenza e legalità adottati in tali settori ed eventualmente ne propone di ulteriori, in coerenza e nel rispetto dell'assetto normativo, anche nazionale, di riferimento di detti settori.

4. L'Osservatorio approva annualmente una relazione, che viene trasmessa alla Giunta regionale e al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.

5. L'Osservatorio è composto da cinque personalità di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e della promozione di legalità e trasparenza, che assicurino indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione, alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria. L'Osservatorio dura in carica cinque anni.

6. Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria nomina i componenti dell'Osservatorio, ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, attraverso un bando pubblico.

7. Alle funzioni amministrative e di segreteria dell'Osservatorio provvede la Giunta regionale, con proprio personale.

8. Fino alla nomina dell'Osservatorio le sue funzioni sono svolte dall'Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini previsto all'articolo 2 della L.R. 28/2004 e successive modificazioni ed integrazioni."

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