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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 23/11/2010, n. 14
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- L.P. 19/07/2013, n. 11
- L.P. 13/02/2013, n. 2
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TITOLO I - AMBITO D’APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI PRELIMINARI |
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Art. 1 - (Ambito d’applicazione)1. La presente legge disciplina: |
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Art. 2 - (Aree sciabili attrezzate)1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, in modo naturale o tecnico, aperte al pubblico ed abitualmente riservate alla pratica dello sci e a discipline affini, ai sensi del comma 2. N10 2. Sono componenti di un’area sciabile attrezzata: |
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Art. 3 - (Gestori delle aree sciabili attrezzate)1. Sono gestori delle aree sciabili attrezzate i titolari dell’autorizzazione all’esercizio delle infrastrutture di cui all’ar |
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Art. 4 - (Utenti delle aree sciabili attrezzate)1. Sono utenti delle aree sciabili attrezzate coloro che vi accedono equipaggiati di sci, snowboard o attrezzi similari o di slitta |
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TITOLO II - PIANO DI SETTORE, ZONE SCIISTICHE, REGISTRO E DISCIPLINA GENERALE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE |
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Art. 5 - (Piano di settore, impianti di risalita e piste da sci)1. Il piano di settore impianti di risalita e piste da sci, di seguito denominato piano di settore, disciplina l’uso e le modificazioni del territorio finalizzati all’esercizio dello sci. Il regolamento di esecuzione definisce i criteri e le procedure per l’approvazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), distinguendo tra in |
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Art. 5-bis - (Zone sciistiche) |
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Art. 5-ter - (Registro delle piste da sci e degli impianti di risalita) |
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Art. 5-quater - (Piste da fondo, da slitta e da slittino) |
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Art. 6 - (Disciplina generale delle aree sciabili attrezzate)1. All’interno delle aree sciabili attrezzate i gestori delle stesse possono individuare, nelle giornate in cui non si svolgano manifestazioni agonistiche, i tratti o le porzioni da riservare agli allenamenti con sci, snowboard e attrezzi similari. 2. Le aree di cui al comma 1 sono delimitate dal gestore dell’area sciabile attrezzata, il quale provvede alla chiusura al pubblico delle ste |
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TITOLO III - REQUISITI, CLASSIFICAZIONE, DELIMITAZIONE E SEGNALETICA DELLE PISTE DA SCI |
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Art. 7 - (Requisiti tecnici generali delle piste da sci)1. Le piste devono essere situate in zone non soggette al pericolo di frane e valanghe o comunque in zone protette o vigilate per sc |
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Art. 8 - (Classificazione)1. Le piste da sci sono classificate a seconda del grado di difficoltà. Le relative caratteristiche sono stabilite dal regolamento |
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Art. 9 - (Delimitazione piste da sci)1. Ai lati delle piste da sci è apposta una palinatura per delimitare i bordi e per indicarne il grado di difficoltà, la denominazione e la numerazione. La palinatura ha il colore corrispondente alla difficoltà della pista ed è intervallata, |
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Art. 9-bis - (Delimitazione delle piste da slitta e slittino) |
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Art. 9-ter - (Delimitazione piste da fondo)1. Le piste da fondo preparate, segnalate, controllate e aperte al pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura: |
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Art. 10 - (Segnaletica)1. Le aree sciabili attrezzate sono dotate, a cura del gestore delle aree stesse, della necessaria segnaletica conforme a quella prevista dalla vigente normativa UNI. 2. Presso le principali stazioni d’accesso all’area sciabile attrezzata è collocato, in posizione ben visibile |
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TITOLO IV - GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE |
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Art. 11 - (Obblighi del gestore)1. Il gestore delle aree sciabili attrezzate, prima della loro apertura al pubblico, stipula apposito contratto di assicurazione di responsabilità civile per i danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti imputabili a propria responsabilità in relazione all’uso di dette aree, esonerando, se persona diversa, il proprietario tavolare del fondo da qualsiasi responsabilità in merito. La misura minima della copertura assicurativa è stabilita dall’assessore provinciale competente, sentita l’associazione dei gestori degli impianti di risalita e delle piste da sci maggiormente rappresentativa in provincia. |
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Art. 12 - (Preparazione e manutenzione delle piste)1. Le piste aperte al transito degli utenti sono oggetto d’adeguata preparazione, affinché siano in condizioni di sicura agibilità e praticabilità. 2. In particolare il gestore deve provvedere a: |
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Art. 13 - (Protezione delle piste)1. Le piste aperte al transito degli utenti sono protette, secondo ragionevoli previsioni, da pericoli oggettivi ed atipici, in particolare dal pericolo di valanghe e fra |
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Art. 14 - (Servizio piste e controllo)1. Sulle aree sciabili attrezzate è istituito un adeguato servizio piste composto da una o più persone dotate della necessaria com |
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Art. 15 - (Servizio di soccorso)1. È garantito un adeguato servizio di soccorso, al fine di recuperare rapidamente e con perizia le persone infortunate sulle aree sciabili attrezzate. |
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Art. 15-bis - (Direttore delle piste)1. Il gestore dell'area sciabile attrezzata individua il direttore delle piste. In caso di sua mancata individuazione, le funzioni di direttore delle piste vengono assunte dal gestore de |
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Art. 16 – (Apertura e chiusura delle piste)1. Il gestore dell'area sciabile attrezzata determina l'orario di apertura e chiusura delle piste. 2. L'apertura giornaliera delle piste avviene previa verifica della sussistenza delle condizioni di agibilità delle stesse, del corretto funzionamento degli elementi di sicurezza e di quelli destinati alla segnaletica, nonché dell'assenza di pericoli atipici, con particolare riguardo al pericolo di caduta valanghe o frane. |
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TITOLO V - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE |
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Art. 17 - (Norme generali)1. Gli utenti delle aree sciabili attrezzate sono responsabili della condotta tenuta sulle piste. Essi devono comportarsi con la necessaria diligenza e prudenza, in modo tale da evitare incidenti, da non c |
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Art. 17-bis - (Utenti delle aree sciabili attrezzate con disabilità)1. Le persone con disabil |
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Art. 18 - (Regole comportamentali degli utenti)1. Gli utenti dell'area sciabile attrezzata sono tenuti a: a) scegliere la pista e la velocità adeguate alle proprie capacità tecniche ed alla propria condizione fisica, alla condizione della pista e del tempo e alla densità del traffico sulle piste; b) moderare la velocità nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati o di ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, foschia, scarsa visibilità o affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti; c) mantenere, sulla traiettoria prescelta, le distanze di sicurezza in funzione delle particolarità del tracciato, della visibilità nonché delle caratteristiche proprie dell'attrezzo utilizzato. L'utente a monte deve manten |
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Art. 19 - (Casco protettivo)1. Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino nelle aree sciabili attrezzate è fatto obbli |
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Art. 19-bis - (Accertamenti alcolemici e tossicologici) |
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Art. 20 - (Transito e risalita delle piste) |
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Art. 21 - (Transito di mezzi meccanici1. I mezzi meccanici possono accedere alle aree sciabili solo fuori dell'orario di apertura delle piste o previa chiusura, salvo i c |
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Art. 22 - (Sci fuori pista)1. Il gestore delle aree sciabili attrezzate non è responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi situati al di |
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Art. 23 - (Campagne di informazione e sensibilizzazione)1. L'Area funzionale Turismo e l'Ufficio provinciale Funivie, in collaborazione eventualmente anche con le organizzazioni e le impre |
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TITOLO VI - SERVITÙ |
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Art. 24 - (Servitù di area sciabile attrezzata)1. Il procedimento per l’imposizione della servitù di area sciabile attrezzata, di seguito denominata servitù di area sciabile, riguardante le aree di cui all’articolo 2 escluse le piste da fondo e da slitta di cui all’articolo 2, comma 2, lettera h), è disciplinato, in quanto non diversamente previsto dalla presente legge, dalle disposizioni contenute nella legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche. Per le superfici di pubblica proprietà o per il patrimonio indisponibile valgono le relative norme di settore. Il procedimento per l’imposizione della servitù di area sciabile può essere richie |
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Art. 25 - (Indennità per la servitù di area sciabile)1. Al proprietario tavolare dell’area gravata dalla servitù di area sciabile spettano le seguenti indennità: a) un’indennità una tantum a fronte del gravame imposto al suolo e ad eventuali f |
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Art. 26 - (Esercizio della servitù di area sciabile)1. La servitù di area sciabile conferisce le seguenti facoltà: a) esecuzione delle opere di sbancamento, livellamento e bonifica, disboscamento, taglio di alberi e rami in conformità al progetto approvato sottostante, se ed |
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Art. 27 - (Modifica della servitù di area sciabile)1. Il titolare della servitù di area sciabile può richiedere il trasferimento della servitù, se dimostra che il medesimo risulti |
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Art. 28 - (Durata della servitù di area sciabile)1. La servitù di area sciabile è costituita a tempo indeterminato. 2. La servitù di ar |
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TITOLO VII - SANZIONI AMMINISTRATIVE |
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Art. 29 - (Sanzioni amministrative)1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative: a) chiunque appresti senza concessione edilizia un’area sciabile attrezzata, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 4.500,00 euro ad un massimo di 45.000,00 euro; b) chiunque non ottemperi alle disposizioni previste dalla presente legge in materia di manutenzione e sicurezza delle aree sciabili attrezzate, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 50.000,00 euro; N50 c) chiunque gestisca un’area sciabile attrezzata senza avere provveduto all’istituzione del servizio piste e del servizio s |
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Art. 30 - (Sanzioni amministrative: procedura)1. Dell’accertamento delle infrazioni sull’applicazione della presente legge sono incaricati i funzionari e le funzionarie dell’Area funzionale Turismo, coadiuvati, in caso di necessità, da personale esterno incaricato e, in ogni caso, dagli organi di pubblica sicurezza e di polizia di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 363. |
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TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI |
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Art. 31 - (Regolamento di esecuzione)1. Nel regolamento di esecuzione sono disciplinati gli aspetti di natura tecnica e procedurale riguardanti la presente legge, con particolare riguardo a: a) l’applicazione e i contenuti del piano di settore, |
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Art. 32 - (Abrogazione di norme) |
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Art. 33 - (Modifica della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, “Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea”)1. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della leg |
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Art. 34 - (Disposizione finanziaria)1. Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell’esercizio 2010 derivanti dalla presente legge, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulla UPB 18110 del bilancio provinciale 2010, autorizzate per gli in |
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24/12/2024
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