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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Determ. Dirig.R. Puglia 16/04/2020, n. 93
Determ. Dirig.R. Puglia 16/04/2020, n. 93
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Testo del documentoIL DIRIGENTE DELLA SEZIONE Vista la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale; Vista la Delib.G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998 e s.m.i.; Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.; Vista la Delib.G.R. n. 1426 del 4 ottobre 2005; Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161; Vista la Delib.G.R. n. 1444 del 30 luglio 2008; Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20 aprile 2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità "; Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"; Vista la Delib.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta; Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31 marzo 2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità; Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 773 del 25 giugno 2019 con la quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa "Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali"; Vista la Delib.G.R. n. 1131 del 27 giugno 2019, di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria; Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1° agosto 2019, n. 193 "Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta". In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della Posizione Organizzativa "Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità -Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione. Con il Reg. reg. n. 9 dell'8 luglio 2016 recante "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali" (R.R. n. 9/2016), la Giunta della Regione Puglia ha definito la rete assistenziale per i disturbi dello spettro autistico introducendo nel nostro sistema sanitario e socio-sanitario nuove strutture dedicate alla gestione dei Disturbi dello spettro autistico, quali: - "Centri Territoriali per l'Autismo" (CAT) a gestione pubblica; - "Moduli/Centri Terapeutico-Ri/abilitativi intensivi ed estensivi" (art. 4); - Il "Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico" (art. 6 che ha introdotto l'art. 60-quater nel Reg. reg. n. 4/2007); - La "Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico" (art. 6 che ha introdotto l'art. 57-bis nel Reg. reg. n. 4/2007). Per ciascuna delle sopradette "strutture", il Reg. reg. n. 9/2016 ha definito i requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento. Con il Reg. reg. n. 7 del 10 aprile 2020, ad oggetto "R.R. 8 luglio 2016 n. 9 Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Modifiche ed integrazioni.", nel seguito "R.R. n. 7/2020", sono state apportate modifiche ed integrazioni al Reg. reg. n. 9/2016. Il Reg. reg. n. 7/2020 è stato pubblicato sul B.U.R.P. n. 50 suppl. del 10/4/2020 ed entrerà in vigore il 25 aprile 2020 (quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione). Considerato che tra le modifiche apportate dal suddetto Reg. reg. n. 7/2020 vi è la previsione di un nuovo fabbisogno complessivo ancora di natura sperimentale per il biennio 2020-2021, determinato anche in base alla circostanza che il fabbisogno sperimentale 2016-2018 per la realizzazione delle strutture di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Reg. reg. n. 9/2016 è esaurito in ciascuna ASL del territorio regionale (salvo che per n. 1 Modulo nella ASL BA ancora non richiesto) a seguito delle richieste comunali di verifica di compatibilità pervenute e dei pareri favorevoli di compatibilità rilasciati. Considerato, in particolare, che l'art. 6 del Reg. reg. n. 7/2020 ha così sostituito l'art. 9 del Reg. reg. 9/2016: "1. II fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD, ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per il biennio 2020-2021, in via sperimentale, è così determinato: - almeno n. 1 Centro Territoriale per l'Autismo nell'ambito di ciascuna ASL; - n. 1,5 Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti per ciascuna ASL; - n. 5 posti/utente socio-riabilitativi diurni ogni 100.000 abitanti; - n. 4 posti/utente socio-riabilitativi residenziali ogni 100.000 abitanti. 2. Oltre al fabbisogno di cui al comma 1, è aggiunto n. 1 centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico per ciascun capoluogo di provincia. 3. Nell'ambito del fabbisogno di cui al comma 1 rientrano: a) i moduli di cui all'art. 4 del Reg. reg. n. 9/2016 pubblici e privati e le strutture di cui agli artt. 5 e 6 del Reg. reg. n. 9/2016 pubbliche e private, già autorizzati all'esercizio o accreditati alla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) i moduli di cui all'art. 4 del Reg. reg. n. 9/2016 pubblici e privati e le strutture di cui agli artt. 5 e 6 del Reg. reg. n. 9/2016 pubbliche e private per i quali è stato concesso parere di compatibilità favorevole e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento.". Considerato che, sulla base del fabbisogno sperimentale per il biennio 2020-2021 come sopra determinato, il numero dei Moduli attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio 2019/100.000 = numero Moduli + eventuale Modulo ove la frazione superiore a 0,50. Considerato che, con riferimento al comma 2 del sopra riportato articolo si rende necessario chiarire i criteri in virtù dei quali la scrivente Sezione, in ca |
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