La mancata esposizione del cartello di cantiere è punibile penalmente | Bollettino di Legislazione Tecnica
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05/05/2020

La mancata esposizione del cartello di cantiere è punibile penalmente

La Corte di Cassazione riepiloga interessanti principi sull’obbligo di esposizione del cartello di cantiere, riaffermando che la violazione comporta la punibilità ai sensi dell’art. 44, D.P.R. 380/2001.

Nel caso di specie si trattava di lavori per i quali era stata rilasciata una SCIA alternativa al permesso di costruire di cui all’art. 23, comma 01, D.P.R. 380/2001. A seguito di accertamento emergeva che, nonostante che i lavori fossero in corso in quanto non ancora ultimati ed il titolo edilizio fosse ancora efficace, il cartello di cantiere non era stato esposto. Inoltre l'obbligo di apporre il cartello di cantiere era nella specie previsto nel regolamento edilizio comunale. I ricorrenti erano stati pertanto condannati in ordine al reato di cui all'art. 44, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. a), per la mancata affissione del cartello.

Al riguardo la Corte di Cassazione, con la sentenza 28/10/2019, n. 43698, ha confermato la condanna sulla base dei seguenti principi:

- la violazione dell'obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal titolo medesimo, è punita dall'art. 44, D.P.R. n. 380/2001, lett. a), se commessa dal titolare del permesso a costruire, dal committente, dal costruttore o dal direttore dei lavori, essendo detti soggetti responsabili, stante il principio ricavabile dall'art. 29, comma 1, D.P.R. 380/2001, di conformarsi alle previsioni urbanistiche ed esecutive risultanti dalla normativa, dalla pianificazione e dal titolo edilizio;

- in costanza d'efficacia del titolo, l'obbligo di apposizione del cartello perdura sino all'ultimazione dei lavori, anche se gli stessi siano stati momentaneamente sospesi, ed infatti l’obbligo non viene meno nel caso di cantiere inoperante o sospeso, essendo invece necessaria la sua presenza dall'inizio dei lavori fino alla loro definitiva conclusione;

- la violazione penale sussiste ogni qual volta il regolamento edilizio preveda l'apposizione del cartello, anche se non si tratti di permesso di costruire. Ed infatti, soltanto le ipotesi di reato contenute nell'art. 44, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b) e c) (salva la diversa fattispecie di lottizzazione abusiva prevista da tale ultima disposizione) si riferiscono esclusivamente allo svolgimento di lavori in assenza o in totale difformità o variazione essenziale dal permesso di costruire e dalla SCIA sostitutiva ai sensi dell'art. 23, comma 01, D.P.R. 380/2001. La fattispecie penale residuale di cui alla lett. a) del predetto art. 44, D.P.R. 380/2001, si riferisce invece a qualsiasi tipo di inosservanza delle previsioni normative, di pianificazione e regolamentari, indipendentemente dal fatto che si tratti d'intervento assoggettato a permesso di costruire (o a SCIA ad esso alternativa) piuttosto che a semplice SCIA. Se, dunque, il regolamento edilizio preveda l'apposizione del cartello anche per opere assoggettate alla semplice SCIA, l'inosservanza della disposizione integra gli estremi della contravvenzione in parola.

Dalla redazione