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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Per impugnare il titolo edilizio non basta la “vicinitas”
FATTISPECIE
Nel caso di specie i proprietari di alcuni fabbricati residenziali ubicati in prossimità di un’area interessata dai lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio avevano impugnato i relativi permessi di costruire. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse dei ricorrenti in quanto gli stessi non avevano provato la concreta lesione della loro sfera giuridica. Si eccepiva inoltre la tardività del ricorso di primo grado, che i ricorrenti contestavano sostenendo di aver avuto piena conoscenza del permesso di costruire soltanto all'esito della seconda domanda di accesso agli atti (avvenuta circa tre anni dopo l’inizio dei lavori).
DECORRENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE IL TITOLO EDILIZIO
Il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza del TAR, ha affermato che ai fini della decorrenza del termine per impugnare un provvedimento, la necessaria "piena conoscenza" non deve essere intesa quale "conoscenza piena ed integrale" del provvedimento stesso, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente ad integrare il concetto la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere riconoscibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso. Vi è dunque "piena conoscenza" quando si è consapevoli dell'esistenza del provvedimento e della sua lesività e tale consapevolezza determina la sussistenza di una condizione dell'azione, l'interesse al ricorso, mentre la conoscenza "integrale" del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione.
In ogni caso, secondo C. Stato 07/02/2020, n. 962, il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso nell’ambito dell’attività edilizia:
- deve essere individuato nell’inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area ovvero laddove si contesti (come nel caso di specie), la violazione delle distanza;
- viceversa esso decorre dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi, ove si contesti il dimensionamento, la consistenza ovvero la finalità dell’erigendo manufatto.
Nella fattispecie la piena conoscenza è stata desunta dalla residenza dei ricorrenti in prossimità del luogo di edificazione, dalla presenza del cartello lavori, dal tempo trascorso (circa tre anni fra l’inizio dei lavori e la notifica del ricorso di primo grado), dallo stato di avanzamento dei lavori.
LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEI PROPRIETARI VICINI
Inoltre è stato chiarito che la "vicinitas" può fondare la legittimazione ad agire, ma va accompagnata dalla presenza di una lesione concreta ed attuale della posizione soggettiva di chi impugna il titolo edilizio.
In altri termini, la sussistenza del requisito della mera "vicinitas" non costituisce elemento sufficiente a comprovare la legittimazione a ricorrere e l'interesse ad agire, occorrendo a tal fine un concreto pregiudizio per l’interessato. Si deve dunque dimostrare il verificarsi di un danno alla posizione di colui il quale insorge giudizialmente, avendo l’intervento la capacità di propagarsi sino a incidere negativamente sul fondo vicino.
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