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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ag. Territorio 18/11/2011, n. 7/T
Circ. Ag. Territorio 18/11/2011, n. 7/T
Circ. Ag. Territorio 18/11/2011, n. 7/T
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[Premessa] |
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1. PremessaL'art. 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto, al comma 8, l'obbligo per i titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati in catasto,N1 individuati secondo le procedure previste dall'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, N2 di presentare le |
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2. Criteri di individuazione delle unità immobiliari oggetto di accertamentoLa rendita catastale presunta viene attribuita ai fabbricati «mai dichiarati», per i quali i soggetti obbligati non hanno provveduto, né alla regolarizzazione catastale, tramite la presentazione dei necessari atti di aggiornamento, né all'invio di comunicazione debitamente motivata relativa all'esenzione dall'obbligo di dichiarazione. Le operazioni di sopralluogo finalizzate alla |
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3. Registrazione nelle banche dati del catasto della rendita presunta - Gestione degli aggiornamenti relativi a variazioni oggettiveQualora dagli accertamenti eseguiti emerga la necessità di procedere ad un aggiornamento catastale e, quindi, all'attribuzione della rendita presunta, gli esiti degli accertamenti sono registrati nelle banche dati censuarie di CT, di CEU e cartografica. La registrazione è eseguita prevalentemente con l'ausilio di procedure automatizzate, utilizzando il software all'uopo predisposto, secondo i criteri e le prescrizioni tecnico-procedurali illustrate nell'Allegato 1 alla presente circolare. Le modalità di aggiornamento delle banche dati di CT e CEU sono eseguite, di norma, in |
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4. Atti relativi ad immobili oggetto di attribuzione della rendita presuntaL'art. 19, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha aggiunto il comma 1-bis all'art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante, come è noto, modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari. Il comma 1-bis di nuova introduzione è strutturato in due parti distinte, sebbene collegate tra loro: nella prima, si prevede che gli atti immobiliari ivi menzionati devono contenere, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale delle unità immobiliari urbane, anche il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, nonché la dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità dei dati e delle planimetrie catastali con lo stato di fatto degli immobili urbani (coerenza «oggettiva»). Nella seconda parte, viene prevista, invece, a cura del notaio, la preventiva individuazione degli intestatari catastali e la verifica della conformit&a |
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5. Notifica degli avvisi di accertamento della rendita presuntaL'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge n. 225 del 2010, introdotto dalla legge di conversione n. 10 del 2011, stabilisce che la notifica degli atti di accertamento della rendita presunta per gli immobili non dichiarati in catasto avviene mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni ove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione è data notizia, con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell'Agenzia, nonché presso gli Uffici provinciali ed i Comuni interessati. Preliminarmente all'emanazione del richiamato comunicato, è necessario che gli Uffici provinciali dell'Agenzia provvedano all'esecuzione di adempimenti propedeutici, finalizzati ad assicurare il corretto espletamento delle richiamate attività di notifica, conseguenti alle operazioni di registrazione massiva delle rendite presunte, che è programmata in distinte fasi, correlate all'andamento dei lavori. La pubblicazione riguarda tre diverse tipologie di documenti da fornire a ciascun Comune interessato: — elenco dei contribuenti destinatari dell'attivi |
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6. Contenzioso e autotutelaCome accennato, la rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, è determinata seguendo i peculiari criteri individuati dal richiamato provvedimento del Direttore dell'Agenzia 19 aprile 2011. In considerazione della peculiare natura del procedimento di attribuzione della rendita presunta, nonché del carattere presuntivo e transitorio della stessa, le richieste di rie |
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7. ConclusioniLe attività poste in essere, con riferimento all'attribuzione della rendita presunta, in considerazione della quantità dei dati trattati, necessitano di un ampio coinvolgimento delle categorie professionali interessate, |
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ALLEGATO 1CRITERI DI REGISTRAZIONE DELLA RENDITA PRESUNTA NELLE BANCHE DATI DEL CATASTO |
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Aggiornamento della base dati censuaria di Catasto Terrenia) Particella individuata a «partita speciale 1» (Enti urbani e promiscui) o in altra partita speciale - In tale ipotesi, non viene operata alcuna variazione dell'identificativo; si procede invece all'apposizione della specifica annotazione: «Particella interessata da immobile urbano non |
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Aggiornamento della base dati censuaria di Catasto Edilizio UrbanoCon la registrazione della proposta di aggiornamento, è generato, al CEU, un numero di unità immobiliari urbane, individuato secondo i criteri indicati al paragrafo 2 della circolare; per ciascuna unità immobiliare interessata viene apposta la specifica annotazione: «Rendita presunta attribuita ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. 78/2010». |
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Criteri per l'individuazione dell'intestazione catastaleL'intestazione catastale di ciascuna unità immobiliare è attribuita secondo criteri seguenti: — corrisponde a quella già esistente |
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Aggiornamento della banca dati cartograficaSulla particella oggetto di aggiornamento e di attribuzione della rendita presunta è apposto s |
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ALLEGATO 2CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE RELATIVI AD IMMOBILI OGGETTO DI ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA PRESUNTAGli atti di aggiornamento catastale sono predisposti con le modalità di seguito indicate; prel |
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Tipo mappale con la rappresentazione delle geometrie relative a tutti fabbricati soggetti ad obbligo di accatastamento, presenti sulla particella interessataL'atto di aggiornamento catastale deve contenere i seguenti elementi: — la completa g |
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Tipo mappale con la mancata rappresentazione delle geometrie relative ad almeno uno dei fabbricati soggetti ad obbligo di accatastamento, presenti sulla particella interessataTale fattispecie si riscontra nel solo caso di atto di aggiornamento relativo a fabbricati da intestare (anche) a soggetti diversi dagli intestatari catastali e costituenti entità reddituali autonome (ad esempio nei casi di stabilimenti balneari in concessione, su particella intestata al Demanio dello Stato). |
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Tipo di frazionamentoL'atto di aggiornamento catastale - Pregeo - deve essere preceduto dalla presentazione del tipo mappa |
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Dichiarazione di variazione colturaleLa dichiarazione di variazione colturale (Docte) può invece essere presentata indipendentement |
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Presentazione di atto di aggiornamento del CEULe dichiarazioni relative ad unità immobiliari con rendita presunta devono essere redatte seguendo le modalità previste dal richiamato decreto ministeriale n. 701 del 1994, con riferimento alle variazioni oggettive, utilizzando la causale «Altre» e la specificazione «DICHIARAZIONE UIU ART. 19 D.L. 78/10». L'individuazione dell'unità immobiliare deve essere effettuata indicando sempre un nuovo subalterno, provvedendo alla soppressione di quello con cui è stat |
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17/12/2024
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