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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Determ. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 03/06/2010, n. 3
Determ. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 03/06/2010, n. 3
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[Premessa] |
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PremessaCon determinazione n. 6 del 15 novembre 2006 R l'Autorità ha fornito indicazioni in ordine al procedimento di controllo sulle attestazioni di qualificazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 e 16 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e dell'articolo 6, comma 7, lett. m) del D. Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163 R (d'ora innanzi, i |
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1. Durata del periodo di interdizioneL'articolo 17 del D.P.R. n. 34/2000, recante i requisiti di ordine generale necessari ai fini della qualificazione per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, alla lett. m) stabilisce il divieto ad ottenere l'attestazione per le imprese che abbiano fornito dichiarazioni o documentazione non veritiere in sede di qualificazione, senza alcun limite temporale. L'Autorità ha suggerito al riguardo un'indicazione in via interpretativa (cfr. determinazioni n. 16-23/2001, n. 6/2004, n. 1/2005), ritenendo che, in analogia con la fattispecie di cui all'articolo 75 del D.P.R. n. 554/1999 (oggi articolo 38 del Codice), la sanzione interdittiva alla qualificazione operi per il periodo di un anno dall'inserimento nel casellario informatico della notizia della falsa dichiarazione. Ciò in quanto la preclusione sine die all'attestazione il cui possesso è condizione necessaria nel nostro ordinamento per la realizzazione di lavori pubblici senza possibilità per l'impresa di ottenere una nuova attestazione, risulterebbe contraria ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, oltre a comportare un ingiustificato differente apprezzamento del medesimo fatto laddove si consideri che l'articolo 75, comma 1, lett. h) del D.P.R. n. 554/1999 R ed ora l'articolo 38, comma 1, lett. h) del Codice, prevedono espressamente la durata annuale con riferimento alla sanzione interdittiva dalla partecipazione alle gare d'appalto in caso di falsa dichiarazione, resa dai concorrenti, sulle condizioni rilevanti per la partecipazione stessa. L'interpretazione proposta dall'Autorità dell'articolo 17 del D.P.R. n. 34/2000, non contestata dal giudice amministrativo (cfr. TAR Lazio, sez. III, n. 6622/2006), trova ulteriore conforto anche nelle disposizioni in materia di qualificazione contenute nelle previsioni del regolamento di attuazione del Codice, ex articolo 5 del D. Leg.vo n. 163/2006. In particolare, agli articoli 78 e 79 di tale disciplina è previsto che, in caso di mancato rilascio o decadenza dell'attestazione per falsa documentazione, con riguardo sia ai requisiti di ordine generale sia ai requisiti di ordine speciale, l'effetto interdittivo al conseguimento di un nuovo attestato è limitato ad un anno dall'iscrizione nel casellario dell'informazione relativa al |
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2. Modalità del procedimento e soggetto deputato a valutare la non imputabilitàIl procedimento per la verifica della «non imputabilità» ha come presupposto l'iscrizione nel casellario della notizia della decadenza o del diniego dell'attestazione per l'avvenuta presentazione di false dichiarazioni e/o documentazioni. Le imprese nei cui confronti sia stata applicata la decadenza dell'attestato SOA o il diniego dell'attestazione per aver prodotto falsa documentazione o reso dichiarazioni mendaci in fase di qualificazione possono presentare, infatti, istanza per ottenere una nuova attestazione e in tal modo l'impresa che ritenga di non essere responsabile della produzione documentale non veritiera ha la possibilit&a |
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3. Nozione di imputabilitàOccorre ora definire il concetto di «imputabilità della falsa attestazione». Al riguardo si ritiene che l'imputabilità all'impresa della falsità documentale, che preclude, prima del decorso di un anno, il conseguimento di una nuova attestazione, deve essere intesa in termini di riferibilità soggettiva e oggettiva del fatto all'impresa che ha compiuto l'azione con violazione degli ordinari parametri dei doveri di diligenza. L'impresa quale persona giuridica agisce peraltro per mezzo dei suoi organi, con i quali è in rapporto di immedesimazione funzionale ed organica. E dunque, i soggetti rappresentativi dell'impresa, particolarmente quando sono posti in posizione apicale nella sua struttura organizzativa ed operativa, impersonano l'impresa stessa, di modo che la colpevolezza di tali soggetti nella commissione di determinati fatti comportanti misure sanzionatorie amministrative è ad un tempo colpevolezza personale del soggetto persona fisica che materialmente ha commesso il fatto e colpevolezza «organizzatoria» dell'impresa nella cui sfera ricadono le conseguenze del fatto. |
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4. Responsabilità del cessionario per false dichiarazioni rese dall'impresa cedente e/o per la produzione di falsa documentazione riferibile all'impresa cedenteL'articolo 15, comma 9, del D.P.R. n. 34/2000 ammette per l'ipotesi di trasferimento di azienda o di un ramo di essa, la possibilità, per l'impresa subentrante, di avvalersi dei requisiti di qualificazione posseduti dal cedente, eventualmente cumulandoli. Frequentemente si è verificato che l'impresa cessionaria, attestata, ha imputato la responsabilità dei falsi alla cedente e, in tal caso, occorre valutare se possa considerarsi fatto idoneo alla insussistenza della responsabilità dell'impresa l'ipotesi di cessione d'aziend |
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5. Contenuti dell'istanza per il rilascio del nulla osta ai fini di una nuova attestazioneL'istanza può essere presentata all'Autorità dal legale rappresentante dell'impresa, ovvero dal procuratore munito di mandato risultante dalla stessa istanza, che intenda stipulare un nuovo contratto di attestazione solo dopo aver ricevuto il provvedimento di decadenza dell'attestazione per falsa dichiarazione e/o falsa documentazione e la relativa comunicazione di annotazione nel casellario informatico, salvo i casi di contestualità dei due procedimenti. L'impresa, a pena di improcedibilità, deve corredare l'istanza con ogni documentazione idonea a comprovare l'estraneità alla alterazione documentale e l'impossibilità della stessa di conoscere la falsità della documentazione o della dichiarazione con l'uso della normale diligenza. L'impresa cessionaria deve corredare la propria istanza di nuovo contratto di attestazione della documentazione ritenuta utile a dimostrare la propria non imputabilità e l'estraneità alle falsità riconducibili alla cedente, nonché della seguente ulteriore documentazione richiesta a pena di improcedibilità: 1) atto di cessione regolarmente registrato presso la Camera di |
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