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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 03/03/2020, n. 16
L. R. Toscana 03/03/2020, n. 16
L. R. Toscana 03/03/2020, n. 16
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PREAMBOLOIl Consiglio regionale Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019); Vista la legge regionale 3 agosto 2016, n. 51 (Misure in materia di semplificazione amministrativa per il sostegno di attività economiche. Modifiche |
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CAPO I - Princìpi generali |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La presente legge promuove iniziative a sostegno della nascita, sviluppo e consolidamento delle imprese start up innovative, di cui al decreto-legge |
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CAPO II - Misure di sostegno alle start up innovative |
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Art. 3 - Strumenti di intervento1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, la Regione individua, in particolare, |
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Art. 4 - Contributi in conto capitale per la nascita e lo sviluppo di start up innovative1. La Regione sostiene la nascita e lo sviluppo di start up innovative mediante contributi in conto capitale fino ad un massimo dell’80 per cento dei costi ammissibili e, comunque, fino ad un massimo di 50.000,00 euro per singolo contributo. |
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Art. 5 - Accesso al credito e consolidamento delle start up innovative1. Le start up innovative, costituite da almeno dodici mesi antecedenti la presentazione della istanza di finanziamento, p |
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Art. 6 - Partecipazione al capitale di rischio delle start up innovative1. La Giunta regionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle start up innovative, costituisce un fondo per la partecipazione al capitale di rischio, anche mediante operazioni di prestito partecipativo, delle start up innovative con un |
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Art. 7 - Riduzione delle aliquote IRAP per le start up innovative1. L'aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le imprese start up di cui all’articolo 1, comma 1, che si cost |
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Art. 8 - Acquisizione di servizi di temporary management e di coaching1. Al fine di sostenere i processi di crescita e consolidamento delle start up innovative, la Giunta regionale concede un contributo per |
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Art. 9 - Premialità nei bandi regionali per le start up innovative1. La Regione, nei bandi di accesso ai finanziamenti regionali per il sostegno agli investimenti, alla formazione e alla o |
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CAPO III - Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico |
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Art. 10 - Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico1. L'ecosistema regionale del trasferimento tecnologico è un sistema di cooperazione aperto in cui diversi attori, pubblici e privati, concorrono nel favorire lo sviluppo delle applicazioni delle tecnologie digitali ai sistemi di produzione e dei servizi per contribuire alla crescita economica e sociale e alla competitività del territorio della Toscana. |
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CAPO IV - Diffusione delle misure di transizione al digitale per le MPMI della Toscana |
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Art. 11 - Misure di sostegno alla transizione al digitale1. La Giunta regionale, al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale, attua interventi per accrescere la competitività delle MPMI presenti nel territorio regionale e che mirano a: a) trasformare parte del processo produttivo manifatturiero del territorio regionale in fabbri |
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CAPO V - Misure per la promozione e l'attrazione degli investimenti e la internazionalizzazione del sistema produttivo regionale |
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Art. 12 - Promozione degli investimenti e internazionalizzazione del sistema produttivo regionale1. Al fine di promuovere gli investimenti e l’internazionalizzazione del sistema produttivo toscano, la Regione può: a) stipulare accordi di collaborazione e partenariato economico e scientifico-tecnologico con altre regioni e con istituzioni internazionali; |
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CAPO VI - Misure di semplificazione |
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Art. 13 - Misure di semplificazione e trasparenza. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 71/20171. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese), &egrav |
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Art. 14 - Banca dati delle agevolazioni e sistema informativo. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 71/20171. Nella rubrica dell’articolo 13 d |
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CAPO VII - Ulteriori disposizioni concernenti il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese |
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Art. 15 - Prestazioni di garanzia su anticipazioni. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 71/20171. Il comma 1 dell’a |
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Art. 16 - Attestazione dei requisiti da parte delle imprese. Modifiche all’articolo 14 della l.r 71/20171. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 71/2017, sono aggiunte le parole: “, desumibile dalla contabilità dell’impresa”. |
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Art. 18 - Revoca, rimodulazione e riduzione delle agevolazioni. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 71/20171. La rubrica dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 è sostituita con la seguente: “Revoca, rimodulazione e riduzione delle agevolazioni”. 2. Il comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 è sostituito dal seguente: |
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Art. 21 - Rimborso dei costi istruttori. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 71/20171. Il comma 1 dell’a |
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CAPO VIII - Norme finali |
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Art. 22 - Clausola valutativa1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla valutazione degli interventi di sostegno alle start up innovative e per la diffusione dei processi di trasformazione tecnologica e digitale di cui alla presente legge. |
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Art. 23 - Norma finanziaria1. Le minori entrate derivanti dall’articolo 7 sono stimate in euro 13.000,00 nel 2020, euro 62.000,00 nel 2021 ed euro 154.000,00 nel 2022 e sono imputate alla Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2020 – 2022. 2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2020 – 2022 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza: Anno 2020 - In diminuzione, Missi |
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Art. 24 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscan |
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