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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Infrastrutture 30/04/2008, n. 119
D. Min. Infrastrutture 30/04/2008, n. 119
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[Premessa] |
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PARTE I - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ORGANISMI DI ISPEZIONE |
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Art. 1. - Oggetto1. Il presente regolamento disciplina l’accreditamento, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, delle unità tecniche delle |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: verifica: l’attività di cui all’articolo 27, comma 1, dell’allegato XXI al de |
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Art. 3. - Requisiti amministrativi dell’organismo di ispezione1. Gli atti organizzativi dell’OdI prevedono espressamente lo svolgimento dell’attività di verifica. |
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Art. 4. - Indipendenza, imparzialità ed integrità1. Negli atti organizzativi dell’OdI non sono previste attività che comportano conflitti di interesse con le attività di verifica. Tali atti esplicitano altresì l’impegno formale dell’OdI a non effettuare l’attività di verifica in tutti i casi in cui vi siano situazioni che possano risultare in contrasto con le esigenze di indipendenza ed imparzialità dell’attività di verifica. 2. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, dell’allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e |
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Art. 5. - Riservatezza1. L’OdI è tenuto alla riservatezza delle informazioni riguardanti la stazione appaltant |
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Art. 6. - Aspetti organizzativi e gestionali1. L’OdI è dotato di un organigramma aggiornato dei dipendenti direttamente impiegati nello svolgimento delle attività di verifica. 2. L’OdI dispone di un responsabile tecnico, ingegnere o architetto dotato di laurea magistrale, |
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Art. 7. - Sistema di gestione1. L’amministrazione di appartenenza dell’OdI definisce e documenta, in apposito manuale di gestione, gli obiettivi e l’impegno a garantire la qualità del servizio erogato dall’OdI, con esplicito riferimento alle finalità delle attività di verifica. Il manuale di gestione contiene le informazioni minime richieste dalla norma di riferimento (UNI CEI EN ISO/IEC 17020), nonché una tabella di correlazione tra le varie parti (sezioni, capitoli, ecc.) del manuale e i requisiti della norma. Il m |
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Art. 8. - Personale1. L’OdI identifica responsabilità, compiti e mansioni del personale direttivo, tecnico, amministrativo e operativo in genere coinvolto nelle attività di verifica e processi correlati. Tali elementi sono chiaramente descritti in opportuni documenti (“profili professionali ”). L’OdI assicura la rispondenza tra suddetti requisiti e l’effettivo livello di competenza del personale ed a fornire la formazione e l’addestramento a tal fine richiesti. L’OdI assicura che tutto il personale operi secondo le procedure del proprio sistema di gestione. 2. Il gruppo di ispezione soddisfa i seguenti requisiti: conoscenza delle norme e regole cogenti applicabili, di natura tecnica, amministrativa ed economica rispetto alle quali deve essere accertata la conformità; |
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Art. 9. - Strutture e attrezzature dell’organismo di ispezione1. I software utilizzati dall’OdI per le attività operative di verifica sono sottoposti |
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Art. 10. - Metodi e procedure di ispezione1. L’OdI dispone di una o più procedure documentate descriventi la completa attività di ispezione riferita alla verifica del progetto. 2. Per l’attività di verifica del progetto sono richiesti piani di ispezione, da redigere sulla base degli articoli 33 e 34 dell’allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni. Il piano di ispezione, direttamente o attraverso documenti cui fa riferimento, prevede come minimo i seguenti aspetti: |
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Art. 11. - Manipolazione dei campioni e degli oggetti sottoposti a ispezione1. Gli elaborati oggetto della verifica ai fini di validazione sono identificati, gestiti e conservat |
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Art. 12. - Registrazioni1. Le registrazioni relative alle attività di verifica svolte dall’OdI, sono conservate |
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Art. 13. - Rapporti di ispezione e certificati di ispezione1. Le attività di verifica disciplinate dal presente regolamento richiedono l’emissione di due tipologie di rapporti di ispezione: a) rapporti di ispezi |
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Art. 14. - Sub-fornitori1. Fermo quanto previsto all’articolo 8, comma 3, del presente regolamento, gli OdI non possono |
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PARTE II - PROCEDIMENTO PER L’ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI ISPEZIONE |
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Art. 15. - Presentazione della domanda di accreditamento1. La domanda di accreditamento di un OdI è presentata utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito informatico del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sottoscritto dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile. La domanda è compilata integralmente fornendo tutte le informazioni e dati richiesti e motivando le eventuali inapplicabilità in caso di mancata compilazione, pena la non accettazione della domanda stessa. Gli oneri relativi alle procedure di accreditamento sono a carico dei richiedenti e sono individuati dal regolamento di cui al comma 9 dell’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166.R |
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Art. 16. - Istruttoria della domanda1. Pervenuta l’istanza, il direttore del Servizio tecnico centrale l’assegna al responsabile del procedimento, comunicando il nominativo al richiedente entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. 2. Entro i successivi trenta giorni il responsabile del procedimento procede all’esame preliminare della documentazione e alla comunicazione dell’esito dell’esame. 3. Se la documentazione trasmessa dal richiedente è incompleta, il |
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Art. 17. - Rilascio dell’accreditamento1. L’accreditamento è rilasciato, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 16, comma 6, con l’emissione di un “certificato di accreditamento” firmato dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori |
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Art. 18. - Mancato rilascio dell’accreditamento1. Se dall’istruttoria risulta che non sussistono i requisiti per poter rilasciare l’accr |
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Art. 19. - Sorveglianza e rinnovo dell’accreditamento1. Nel periodo di validità dell’accreditamento, il Servizio tecnico centrale svolge attività di sorveglianza sull’OdI accreditato, anche mediante apposite verifiche ispettive, onde accertare il rispetto delle prescrizioni e delle norme, nonché la persistenza dei requisiti in base ai quali è avvenuto l’accreditamento. |
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Art. 20. - Variazione delle condizioni di accreditamento1. Nel caso di variazione delle condizioni di accreditamento il Servizio tecnico centrale ne dà comunicazione all’OdI. Qu |
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