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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L’appaltatore può provare con ogni mezzo la richiesta di variante da parte del committente
Nel caso esaminato dalla Corte, il ricorrente si opponeva alla sentenza della Corte di Appello che non gli aveva riconosciuto il diritto al pagamento delle opere aggiuntive e in variante non avendo ammesso le prove orali da lui dedotte volte a provare l’avvenuta autorizzazione da parte del committente.
Al riguardo la Corte di Cassazione, sez. civ., sentenza 13/12/2019, n. 32989, ha chiarito che il Codice civile distingue chiaramente tra variazione richiesta dal committente e variazione apportata su sua iniziativa dall’appaltatore. La distinzione comporta un diverso regime probatorio: se è dovuta all'iniziativa dell'appaltatore, l'art. 1659, Cod. civ. richiede che la modifica sia autorizzata dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", se invece è richiesta dal committente l'art. 1661, Cod. civ. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente.
Nella specie, sul presupposto che la disciplina contrattuale ricalcava quella del Codice civile agli artt. 1659 e 1661, Cod. civ., la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia della Corte d'Appello che si era limitata a prendere atto della mancanza di autorizzazione scritta, mentre avrebbe dovuto verificare se le variazioni fossero state o meno autorizzate dalla committente e assumere al riguardo le prove ritualmente dedotte dall'appellante.