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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 23/12/2011, n. 47
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 26/11/2024, n. 36
- L.R. 15/03/2024, n. 12
- L.R. 29/09/2023, n. 42
- L.R. 12/01/2023, n. 3
- L.R. 07/07/2021, n. 27
- L.R. 07/07/2021, n. 21
- L.R. 19/11/2020, n. 23
- L.R. 16/10/2019, n. 38
- L.R. 21/12/2018, n. 47
- L.R. 05/07/2017, n. 27
- L.R. 27/12/2016, n. 44
- L.R. 27/12/2016, n. 43
- L.R. 27/04/2015, n. 11
- Sent. Corte Cost. 14/02/2013, n. 18
- L.R. 27/12/2012, n. 69
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TITOLO I - RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE REGIONALI |
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Art. 1 - Patto di stabilità e finanziamenti dell'Unione Europea1. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli di spesa imposti dal patto dì stabilità interno e assicurare, nel contempo, il pieno utilizzo dei fondi strutturali comunitari, i dipartimenti della Giunta regionale adottano adeguate misure di monitoraggio della spesa afferente ad interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, secondo le modalità previste nei successivi commi. 2. Entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dip |
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Art. 2 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 221. All'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) al comma 5, le p |
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Art. 3 - Adempimenti per l'attuazione dei progetti finanziati con risorse liberate1. Ai fini della salvaguardia degli equilibri del bilancio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dipartimenti della Giunta regionale responsabili dell'attuazione di progetti finanziati con risorse liberate dalla certificazione di progetti coerenti al POR Calabria 2000-2006, ai sensi del paragrafo 6.3.6 del QCS 2000-2006 per le Regioni dell'Obiettivo 1, concludono le verifiche tese ad individuare le operaz |
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Art. 4 - Copertura finanziaria dei provvedimenti della Giunta regionale1. I provvedimenti della Giunta regionale che comportano assunzione di oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione devono contenere esplicita dichiarazione, resa dal Dirigente generale e dal dirigente d |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI |
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Art. 5 - Adeguamento del sistema contabile regionale e degli schemi di bilancio ai principi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 1181. A partire dall'esercizio finanziario 2012, il dipartimento competente in materia di bilancio della Giunta regionale provvede al graduale adeguamento del sistema contabile regionale e degli schemi di bilancio ai principi contenuti nel decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successivi provvedimenti di attuazione, e alle disposizioni del presente articolo. 2. Il dipartimento competente in materia di bilancio, su indicazione dei dipartimenti competenti, provvede: a) al riaccertamento dei residui attivi e passivi, al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre 2012. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successivi provvedimenti di attuazione; b) all'eventuale costituzione in entrata, nell'esercizio 2013, del fondo per la c |
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Art. 6 - Somme pignorate1. Al fine di rispettare il principio della competenza finanziaria novellato dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successivi provvediment |
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Art. 7 - Introduzione della contabilità economico-patrimoniale1. A decorrere dell'esercizio finanziario 2012, il competente dipartimento bilancio provvede ad affiancare, a fini conoscitivi, la co |
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Art. 8 - Adeguamento dei bilanci degli enti ed organismi strumentali e delle aziende della Regione, delle società controllate e degli altri organismi controllati dalla Regione1. A partire dall'esercizio finanziario 2012, gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione, provvedono al graduale adeguamento dei rispettivi sistemi contabili e schemi di bilancio ai principi contenuti nel decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successivi provvedimenti di attuazione, e alle disposizioni del presente articolo. 2. I rappresentanti regionali presenti nelle società controllate dalla Regione sono tenuti a promuovere ogni azione tesa alla realizzazione delle disposizioni dettate nel presente articolo in quanto applicabili alle società. A tale fine, con cadenza trimestrale, i predetti rappresentanti regionali devono inviare una relazione, al dipartimento competente in materia di bilancio e al dipartimento competente in materia di controlli, sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. 3. Gli enti, organismi, aziende e società del Servizio sanitario regionale sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel Titolo II del decreto legislativo n. 118/2011. 4. Per le finalità di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2012 è avviata la sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto i sistemi contabili e gli schemi di bilancio degli enti ed organismi strumentali e aziende della Regione, delle società controllate e altri organismi controllati dalla Regione. 5. Gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione che adottano la contabilità finanziaria, nel primo esercizio di sperimentazione, provvedono: a) al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi, al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre del primo esercizio di sperimentazione. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato |
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Art. 9 - Ricognizione degli enti strumentali e delle società partecipate regionali1. La competente struttura della Giunta regionale deputata ai controlli, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, deve effettuare una completa ricognizione di tutti gli enti strumentali regi |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E TRIBUTI REGIONALI |
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Art. 10 - Omissis
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Art. 11 - Collaborazione tra gli organi regionali in materia tributaria1. In esecuzione a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34, i dipartimenti regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni delle concessioni regionali, per le derivazioni d'acqua "Grandi Derivazioni" di cui all'articolo 35 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, all'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni e alle addizionali di cui |
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Art. 15 - Modifiche alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 161. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 16, prima delle parole “compresi i fanghi palabili”, sono aggiunte le parole: “e successive modifiche e integrazioni”. 2. Dopo l’articolo 3 della legge regionale n. 16/2000 è aggiunto il seguente articolo: “Art. 3-bis “1. A decorrere dal primo gennaio dell’anno 2013 l’ammontare dell’imposta dovuta è determinata moltiplicando il quantitativo dei rifiuti conferiti, espressi in chilogrammi, per le aliquote di seguito indicate: a) per i rifiuti del sistema minerario, estrattivo, edilizio, lapide |
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Art. 16 - Omissis
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Art. 18 - Art. 19 Omissis
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TITOLO IV - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI VIGENTI |
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Art. 20 - Art. 22 Omissis
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Art. 23 - Modifiche in materia di Lavori pubblici1. Il comma 8 dell’articolo 17 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, successivamente sostituito dall’ |
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Art. 24 - Modifiche in materia di Ambiente1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche: - all’articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto: 1. dall’Assessore regionale con delega ai Parchi o suo delegato; 2. dal Dirigente del Servizio parchi ed aree protette della Regione Calabria o suo delegato; 3. dal Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione o suo delegato; 4. dal Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio o suo delegato; 5. dal Dirigente Generale del Dipartimento Turismo o suo delegato; 6. dal segretario generale dell’autorità di bacino della Calabria o suo delegato; 7. dal Dirigente del Corpo Forestale dello Stato; 8. da un rappresentante della Soprintendenza ai beni ambientali ed archeologici della Calabria; 9. da un rappresentante dell’Unione Provincie Italiane; |
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Art. 25 - Art. 28 Omissis
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Art. 29 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 221. All'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 "Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale", dopo il comma 4 si aggiungono i seguenti commi. "5. Le attività della Fondazione Field, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto della stessa Fondazione, sono poste in essere annualmente s |
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Art. 30 - Art. 31 Omissis
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Art. 32 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26[1. Al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 sono apportate, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, le seguenti modifiche: |
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Art. 34 - Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 1992, n. 201. Il comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 è così sostituito: |
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Art. 35 - Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2008, n. 9 |
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Art. 36 - Omissis
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Art. 37 - Modifiche alla legge 25 novembre 1996, n. 321. All'articolo 59-ter della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche: |
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TITOLO V - ULTERIORI DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORDINAMENTALE |
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Art. 38 - Razionalizzazione programmi di opere pubbliche01. Il rimborso della prima rata ai soggetti beneficiari di finanziamenti di opere pubbliche a valere su fondi regionali è effettuato solo a seguito dell’asseverazione di avvenuto inizio lavori, corredata dal verbale di consegna dei lavori all’impresa esecutrice. Il rimborso delle rate successive è effettuato sulla base di stati di avanzamento secondo modalità definite con regolamento approvato dalla Giunta regionale. N7 1. Sono revocati d’ufficio i finanziamenti afferenti a programmazioni di o |
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Art. 39 - Programmi regionali di edilizia residenziale comunque denominati1. Per completare il programma di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e gli interventi di cui al punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014, i soggetti attuatori degli interventi afferenti ai programmi summenzionati possono presentare, entro il 31 dicembre 2023, richiesta di rimodulazione del quadro tecnico economico (QTE), entro il limite massimo del 30 per cento del numero di alloggi per cui non sia stato rilasciato l’attestato dei requisiti soggettivi, per il maggior costo derivante dall’adeguamento dei nuovi limiti di costo, calcolati dalla data di assegnazione del finanziamento fino a quelli di cui al D.D.G. n. 14385 del 16 novembre 2022, e, proporzionalmente, delle conseguenti relative agevolazioni finanziarie per l’assegnazione/concessione degli alloggi. La rimodulazione, che non comporta variazione del contributo complessivo dell’intervento già concesso, deve essere intesa come riduzione del numero di alloggi da realizzare in conformità al bando di concorso di cui al D.D.G. n. 18606 del 22 dicembre 2010, non variando il numero di unità immobiliari autorizzate nel progetto approvato. Al fine dell’accoglimento della richiesta di rimodulazione, il QTE deve essere approvato dalla Regione. N10 1-bis. Sono definanziati d’ufficio i seguenti interventi: |
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Art. 40 - Art. 41 Omissis
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO |
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Art. 43 - Art. 44 Omissis
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Art. 45 - Istituzione del Fondo Unico per le Attività Produttive ed Economiche1. È istituito il Fondo unico per le attività produttive ed economiche in materia di industria, commercio e artigianato per l'incentivazione e il sostegno degli investimenti delle PMI e delle microimprese, nonché per il supporto allo sviluppo della comme |
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Art. 46 - Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 |
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Art. 47 - Art. 50 Omissis
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Art. 51 - Ricorso all'indebitamento per la realizzazione di opere pubbliche1. L'articolo 22 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 è sostituito dal seguente: "Art. 22 1. La Giunta regionale, in luogo dell'i |
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Art. 52 - Art. 53 Omissis
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Art. 54 - Smaltimento dei rifiuti inerti contenenti Amianto1. La Giunta regionale entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge determina i criteri per individuare i luoghi e gli impianti idonei per la |
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Art. 55 - Omissis
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Art. 56 - Disposizioni urgenti in materia di servizio idrico integrato1. Entro il 31 marzo 2012 la Giunta regionale, sulla base delle risultanze del piano di ricognizione di cui al comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge avente ad oggett |
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Art. 57 - Omissis
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Art. 58 - Pubblicazione1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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