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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 07/12/2007, n. 26
L. R. Calabria 07/12/2007, n. 26
- L.R. 01/03/2022, n. 1
- L.R. 30/05/2012, n. 16
- L.R. 23/12/2011, n. 47
- L.R. 12/06/2009, n. 19
- L.R. 05/03/2008, n. 2
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Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità1. Al fine di assicurare la correttezza, la trasparenza e l'efficienza della gestione dei contratti pubblici è istituita l'Autorità regionale per i procedimenti e la vigilanza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assume la denominazione di Stazione Unica Appaltante (SUA), con il compito di svolgere l'attività di preparazione, indizione e di aggiudicazione delle gare concernenti lavori ed opere pubbliche, acquisizioni di beni e forniture di servizi a favore della Regione Calabria e degli Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi da essa dipendenti, vigilati o ad essa collegati, nonché alle società miste a maggioranza regionale per gli enti del servizio sanitario regionale, cui è fatto obbligo di ricorrere alla SUA nei modi e termini stabiliti dalla presente legge, nonché degli altri Enti pubblici della Calabria che intendono ricorrere alla SUA in regime di conven |
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Art. 2 - Attribuzioni1. Il Direttore generale della Stazione Unica Appaltante, entro venti giorni dal suo insediamento, adotta, previo parere della competente Commissione consiliare, il regolamento di organizzazione delle Sezioni e della relativa dotazione organica, sottoponendolo all'approvazione della Giunta regionale. Entro sessanta giorni, definisce e rende operative le procedure e la documentazione formale per la attivazione del sistema qualità, così come definito al comma 10 del presente articolo. Entro la stessa data definisce le linee fondamentali del sistema di attestazione secondo quanto previsto al comma 11 del presente articolo, sottoponendolo all'approvazione della Giunta regionale. 2. Il regolamento prevede, inoltre, le forme di coinvolgimento del Ministero dell'Interno e delle sue strutture periferiche all'attività della SUA nonché l'istituzione, presso la Stazione Unica Appaltante, di un Elenco Ufficiale delle aziende destinatarie di subappalti per lavori e forniture nell'ambito delle previsioni di cui al Decreto legislativo 12 aprite 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. N9 3. Fermo restando le competenze e le responsabilità del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) delle singole amministrazioni aggiudicatrici, il regolamento provvederà a disciplinare i seguenti compiti di competenza della SUA: a) collaborare con le amministrazioni aggiudicatrici, al fine della corretta individuazione del contratto, per garantire la rispondenza dell'opera, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti destinatari, nonché la loro corretta e tempestiva esecuzione; |
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Art. 3 - Il Direttore generale ed il Comitato di sorveglianza1. Il Direttore Generale, che opera in termini di rapporto esclusivo con la Regione, adotta gli atti aventi efficacia esterna ed è responsabile dell'intera attività della SUA e dell'attuazione delle procedure ad essa affidate. Il Direttore Generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera della stessa. N13 |
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Art. 4 - Procedure di affidamento1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, si avvalgono obbligatoriamente della SUA per la predisposizione degli atti iniziali di tutte le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori pubblici, di prestazioni di servizio, di acquisto di beni e forniture, fino all'aggiudicazione definitiva. 2. Il Direttore Generale individua nel regolamento di cui all'articolo 2 le procedure di acquisto che, per l'esiguità dell'importo, per l'assoluta specialità dell'oggetto, per il ricorso a metod |
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Art. 5 - Competenza degli enti committenti ed attivazione del procedimento di affidamento1. Quando gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, devono avvalersi dell'opera della Stazione Unica Appaltante, spetta in ogni caso agli stessi stabilire l'oggetto del contratto e gli elementi essenziali del suo contenuto. |
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Art. 6 - Programmazione dell'attività di affidamento1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5 nelle ipotesi in cui l'esigenza di affidamento del contratto derivi da circostanze sopravvenute, le amministrazioni aggiudicatrici comunicano, alla luce delle esigenze risultanti dagli atti di programmazione e delle pregresse esperienze maturate in contratti analoghi, alla Stazione Unica Appaltante, entro trenta giorni dall'approvazione del rispettivo bilancio, i contratti di opere, di servizi e di fornitura aventi i requisiti previsti all'articolo 4 di cui prevedono l'affidamento nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato. 2. La SUA, rice |
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Art. 7 - Bandi di gara1. I bandi concernenti le procedure di aggiudicazione di contratti di competenza della SUA o di altre amministrazioni aggiudicatici operanti nel territorio regionale devono essere redatti in conformità a schemi di bandi-tipo predisposti dalla Stazione Unica Appaltante. Il provvedimento di adozione viene emanato preferibilmente entro quarantacinque giorni, e comunque non oltre 90 giorni, dall'inoltro da parte del committente ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Con le stesse modalità si provvede ad eventuali modifiche. |
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Art. 8 - Osservatorio regionale1. È istituito, all'interno della SUA, l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture. Esso cura: a) la predisposizione di una banca dei dati relativi alle opere pubbliche ed alle infrastrutture sociali, civili e reti di servizi esistenti e progettate nel territorio regionale; b) la raccolta di dati statistici e conoscitivi sulle forme di affidamento, sulla esecuzione e sugli esiti di tutti i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture affidati o eseguiti nel territorio della Regione, nonché il monit |
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Art. 9 - Comunicazioni all'Osservatorio1. Tutte le strutture dipendenti direttamente della Regione Calabria, gli Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi da essa dipendenti e gli enti locali operan |
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Art. 10 - Funzionamento della SUA e dell'Osservatorio1. Alle spese di organizzazione e funzionamento della SUA e dell'Osservatorio regionale degli appalti, operante all'interno della stessa autorità, di cui all'articolo 8, si fa fronte destinando l'1% (uno per cento) dell'importo posto a base di ogni singolo provvedimento di gara per l'affidamento |
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Art. 11 - Sicurezza nei cantieri1. È obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento in conformità alla normativa vigente, sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere. N3 2. Il piano di sicurezza è corredato da un computo metrico estimativo in cui è riportata la stima degli oneri o costi per dare attuazione al piano stesso, suddivisi in oneri generali ascrivibili alle singole lavorazioni soggetti a ribasso d'asta, ed in oneri specifici del progetto, non soggetti a ribasso. Gli oneri generali ascrivibili alle singole lavorazioni sono determinati, se non già indicati da prezzi |
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Art. 12 - Tutela dei lavoratori1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, la SUA e tutte le amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della regione, al fine di assicurare la leale cooperazione dell'appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori: a) o |
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Art. 12-bis - Clausola sociale1. Fatte salve le previsioni |
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Art. 13 -Tutela legalità e lavoro sommerso1. Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e negli appalti, nonché per la verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, è demandato alla SUA il c |
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Art. 14 - Compatibilità normativa1. Tutte le disposizioni della presente Legge regionale si intendono e vanno interpretate in conformità con la normativa comunitari |
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Art. 15 - Norme transitorie, finali e di rinvio1. In sede di prima applicazione della presente legge ed in attesa dell'espletamento dei relativi concorsi, la Giunta regionale, previa selezione per titoli specifici da parte del Direttore Generale, destina alla SUA il personale necessario al suo funzionamento prioritari |
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Art. 16 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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