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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 17 - Istituzione dell'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili IRESA
1. È istituita a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), che rappresenta un tributo avente come obiettivo la riduzione dell'inquinamento acustico nelle aree adiacenti agli aeroporti.
2. L'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) è dovuta sulla base dell'emissione sonora degli aeromobili civili, come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, in occasione di ogni decollo ed atterraggio a decorrere dal 1° gennaio 2013.
3. L'imposta è dovuta dall'esercente dell'aeromobile come individuato nell'articolo 874 del Codice della navigazione. Ai sensi dell'articolo 876 del Codice della navigazione, in mancanza della dichiarazione di esercente si presume tale il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria.
4. L'imposta è dovuta nella misura indicata secondo le tabelle B1, B2 e B3 allegate alla presente legge per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato negli aeroporti del territorio regionale con certificazione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) o da esso direttamente gestiti, in conformità a quanto previsto dal "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti" pubblicato in data 27 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. L'aliquota d'imposta unitaria non può essere superiore a euro 2,50 per tonnellata.
6. Il soggetto passivo provvede ad effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di IRESA alla Regione entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
7. l pagamento deve essere effettuato a favore della Regione dalla società di gestione aeroportuale, ovvero in mancanza all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all'articolo 7 del D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085.
8. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare le modalità di pagamento, di riversamento, di trasmissione e composizioni dei flussi. Nelle more della stipulazione delle Convenzioni si potrà prevedere che la riscossione avvenga sia tramite la Società di gestione aeroportuale sia tramite gli enti preposti alla gestione degli aeroporti (come nel caso di aeroporti gestiti direttamente dall'ENAC). Tali Società o Enti sopra citati, provvedono a:
a) trasmettere al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" della Regione Calabria l'elenco delle società di aeromobili operanti sul territorio, impegnandosi a dare comunicazioni di eventuali variazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno;
b) trasmettere con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla regione per la verifica della corretta applicazione del tributo quali ad esempio parametri, anagrafiche ed estremi dell'evento di decollo/atterraggio (data, ora, tipo velivolo con rumorosità e conseguente classe di rumorosità, riferimento identificativo del volo, vettore);
c) riversare con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento (5 aprile).
9. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta:
a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati (Regio decreto n. 327 del 30 marzo 1942 per come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151);
b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all'art. 789 del Codice della Navigazione;
c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero Club d'Italia, agli Aero Club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permesso di volo;
f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo ed antincendio, ed adibiti a tali attività;
i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (MTOW) non superiore a Kg. 4.500;
j) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).
10. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge trova applicazione il D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).
11. I termini per effettuare i pagamenti, i riversamenti e gli altri adempimenti in relazione alle somme dovute entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono posticipati alla prima scadenza utile del trimestre cui si riferiscono.”
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