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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 24/07/1996, n. 459
D. P.R. 24/07/1996, n. 459
D. P.R. 24/07/1996, n. 459
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[Premessa]Il decreto legislativo del 27 |
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Art. 1. - Campo di applicazione e definizioni1. Le norme del presente regolamento si applicano alle macchine, nonché ai componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato, così come definiti al secondo comma. 2. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) macchina: 1) un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, solidalmente connessi per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali; 2) un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale; 3) un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti di cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile; |
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Art. 2. - Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza1. Possono essere immessi sul mercato o messi in servizio le macchine e i componenti di sicurezza conformi alle disposizioni del presente regolamento e ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, purché debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la sicurezza e la salute. 2. Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, il costruttore o il suo mandatario resi |
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Art. 3. - Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per norme armonizzate le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione dell'Unione europea e da quest'ultima approvat |
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Art. 4. - Procedura di certificazione1. Prima di redigere la dichiarazione di conformità di cui all'art. 2, secondo comma, lettera a), il costruttore o un suo mandatario residente nell'Unione europea deve: a) se la macchina non è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV, costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato V e osservare gli adempimenti previsti dallo stesso allegato; b) se la macchina è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV ed è fabbricata senza rispettare o rispettando soltanto parzialmente le norme di cui all'art. 3, secondo comma, e in mancanza di queste, sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE secondo le procedure previste dall'allegato VI; c) se la macchina è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme di cui all'art. 3, secondo comma, il costruttore o il suo mandatario residente nell'Unione europea deve effettuare, |
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Art. 5. - Marcatura «CE»1. La marcatura CE, il cui modello è riportato nell'allegato III, è costituito dalla sigla «CE». |
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Art. 6. - Rappresentanza nel Comitato permanente1. La rappresentanza italiana in seno al Comitato permanente previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della |
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Art. 7. - Ritiro dal mercato e clausola di salvaguardia1. Per le macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato muniti della marcatura CE, il controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, è operato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente tra loro al fine di evitare duplicazioni dei controlli. 2. Le amministrazioni di cui al primo comma possono avvalersi, in conformità alla legislazione vigente, per gli accertamenti di carattere tecnico, dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (Ispesl) e degli altri uffici tecnici dello Stato. |
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Art. 8. - Organismi di certificazione1. Le attività di certificazione di cui all'art.4, relative a macchine o componenti di sicurezza di cui all'allegato IV, sono effettuate da organismi autorizzati e notificati ai sensi del presente articolo. 2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII e degli altri requisiti stabiliti nel decreto ministeriale 22.3.1993, di attuazione del decreto legislativo 4.12.1992, n. 475. RLa domanda di autorizzazione deve essere presentata, nelle f |
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Art. 9. - Conferma degli organismi di certificazione1. Gli organismi già autorizzati in via provvisoria ai sensi della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25.2.1993, n. 159258, possono richiedere all'is |
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Art. 10. - Norma di rinvio1. Alle procedure relative all'attività di certificazione di conformità delle macchine |
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Art. 11. - Norme finali e transitorie1. Fatto salvo l'art. 1, terzo comma, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data d |
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Allegato I - Requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine e dei componenti di sicurezza (previsto dall'art. 2, primo comma) |
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PremessaAi fini del presente allegato, il termine «macchina» designa sia la «macchina» |
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Osservazioni preliminari1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di salute si applicano solo se sussiste il rischio corrispondente per la macchina in questione allorché viene utilizzata alle condizioni previste dal fabbricante. In ogni caso i requ |
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1. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE |
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1.1. Considerazioni generali1.1.1. Definizioni Ai sensi del presente allegato, si intende per: 1. «Zone pericolose», qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una persona esposta costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona. 2. «Persona esposta», qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa. 3. «Operatore», la o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione, di pulire, di riparare e di trasportare una macchina. 1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza a) Per costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, a essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni, se effettuate nelle condizioni previste dal fabbricante, espongano a rischi le persone. Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare il rischio di infortuni du |
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1.2. Comandi1.2.1. Sicurezza e affidabilità dei sistemi di comando I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da essere tanto sicuri e affidabili da evitare qualsiasi situazione pericolosa. Essi devono in particolare essere progettati e costruiti in modo: che resistano alle sollecitazioni normali di servizio e agli agenti esterni; che non si producano situazioni pericolose in caso di errori di logica delle manovre. 1.2.2. Dispositivi di comando I dispositivi di comando devono essere: - chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati da una marcatura adatta; - disposti in modo da garantire una manovra sicura, univoca e rapida; - progettati in modo tale che il movimento del dispositivo di comando sia coerente con l'azione del comando; - situati fuori delle zone pericolose tranne il caso, all'occorrenza, di taluni organi, come un arresto di emergenza, una console di apprendimento per i robot; - sistemati in modo che la loro manovra non causi rischi supplementari; - progettati o protetti in modo che l'azione comandata, se comporta un rischio, non possa aver luogo senza una manovra intenzionale; - fabbricati in modo da resistere agli sforzi prevedibili; particolare attenzione sarà data ai dispositivi di arresto di emergenza che possono essere soggetti a grossi sforzi. Se un dispositivo di comando è progettato e costruito per consentire varie azioni differenti, vale a dire se la sua azione è non univoca (a esempio: utilizzazione di tasti, eccetera), l'azione comandata deve essere chiaramente indicata e, all'occorrenza, confermata. La posizione e la corsa dei dispositivi di comando, nonché lo sforzo richiesto devono essere compatibili con l'azione comandata, tenendo conto dei principi ergonomici. |
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1.3. Misure di protezione contro i rischi meccanici1.3.1. Stabilità La macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve essere progettata e costruita in modo che, nelle condizioni di funzionamento previste (eventualmente tenendo conto delle condizioni climatiche), la sua stabilità sia tale da consentire l'utilizzazione senza rischio di rovesciamento, di caduta o di spostamento intempestivo. Se la forma stessa della macchina o la sua installazione non garantiscono sufficiente stabilità, devono essere previsti ed indicati nelle istruzioni per l'uso appositi mezzi di fissaggio. 1.3.2. Rischio di rottura durante il funzionamento Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento devono resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l'utilizzazione prevista dal fabbricante. I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate all'ambiente di utilizzazione previsto dal fabbricante, in particolare per quanto concerne i fenomeni di fatica, di invecchiamento, di corrosione e di abrasione. Il fabbricante indicherà nelle istruzioni per l'uso i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Egli indicherà eventualmente i pezzi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione. Se, nonostante le precauzioni prese (ad esempio nel caso delle mole), sussistono rischi di esplosione o di rottura, gli elementi mobili i |
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1.4. Caratteristiche richieste per le protezioni e i dispositivi di protezione1.4.1. Requisiti generali Le protezioni e i dispositivi di protezione: - devono essere di costruzione robusta; - non devono provocare rischi supplementari; - non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci; - devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa; - non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro; - devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi nonché per i lavori di m |
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1.5. Misure di protezione contro altri rischi1.5.1. Rischi dovuti all'energia elettrica Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i rischi dovuti all'energia elettrica. La specifica normativa vigente relativa al materiale elettrico destinato all'impiego entro determinati limiti di tensione deve essere applicata alle macchine che vi sono soggette. 1.5.2. Rischi dovuti all'elettricità statica La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare o da ridurre la formazione di cariche elettrostatiche pericolose e/o deve essere munita di mezzi che consentano di scaricarle. 1.5.3. Rischi dovuti a energie diverse dall'energia elettrica Se la macchina è alimentata con energia diversa da quella elettrica (ad esempio idraulica, pneumatica o termica, eccetera), essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire tutti i rischi che possono derivare da questi tipi di energia. 1.5.4. Rischi dovuti a errori di montaggio Gli errori commessi al montaggio o al rimontaggio di taluni pezzi, che potrebbero essere all'origine di rischi, devono essere resi impossibili dalla progettazione degli stessi oppure mediante |
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1.6. Manutenzione1.6.1. Manutenzione della macchina I punti di regolazione, di lubrificazione e di manutenzione devono essere situati fuori dalle zone pericolose. Gli interventi di regolazione, di manutenzione, di riparazione e di pulitura della macchina devono poter essere eseguiti sulla macchina ferma. Se per motivi tecnici non è possibile soddisfare una delle condizioni precedenti, dette operazioni devono poter essere eseguite senza rischi (vedi in particolare il punto 1.2.5). Per le macchine automatizzate e se del caso, per altre macchine, il fabbricante prevedrà eventualmente un dispositivo di connessione che consenta di montare un dispositivo di diagnosi di ricerca delle avarie. |
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1.7. Segnalazioni1.7.0. Dispositivi di informazione Le informazioni necessarie alla guida di una macchina devono essere chiare e facilmente comprensibili. Non devono essere in quantità tale da accavallarsi nella mente dell'operatore. Quando la sicurezza e la salute delle persone esposte possono essere messe in pericolo da un funzionamento difettoso di una macchina che funziona senza sorveglianza, la macchina deve essere attrezzata in modo da emettere un segnale sonoro o luminoso adeguato. 1.7.1. Dispositivi di allarme Se la macchina è munita di dispositivi di allarme (ad esempio mezzi di segnalazione, eccetera), essi devono poter essere compresi senza ambiguità e facilmente percepiti. Devono essere prese misure opportune per consentire all'operatore di verificare la costante efficienza di questi dispositivi di allarme. Devono essere applicate le disposizioni delle direttive specifiche concernenti i colori e i segnali di sicurezza. 1.7.2. Avvertenze in merito ai rischi residui Nel caso in cui permangano dei rischi malgrado tutte le disposizioni adottate oppure quando si tratta di rischi potenziali non evidenti (ad esempio: armadio elettrico, sorgenti radioattive, spurgo di circuito idraulico, rischio di una parte non visibile, eccetera), il fabbricante deve prevedere delle avvertenze. Dette avvertenze devono utilizzare preferibilmente dei simboli comprensibili a tutti e/o essere redatte in una delle lingue del paese di utilizzazione corredata, su richiesta, dalle lingue conosciute dagli operatori. |
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2. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER TALUNE CATEGORIE DI MACCHINE |
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2.1. Macchine agroalimentariSe la macchina è destinata alla preparazione o al trattamento dei prodotti alimentari (ad esempio: cottura, raffreddamento, riporto a temperatura, lavaggio, manipolazione, condizionamento, stoccaggio, trasporto, distribuzione) deve essere progettata e costruita in modo da evitare rischi di infezione, di malattia e di contagio e vanno osservate le seguenti norme di igiene: a) i materiali a contatto o che possono venire a contatto con prodotti alimentari devono essere conformi alle direttive in materia. La macchina deve essere progettata e costruita in |
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2.2. Macchine portatili tenute e/o condotte a manoLe macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono rispondere ai seguenti requisiti essenziali di sicurezza e di salute: - a seconda del tipo di macchina, avere una superficie di appoggio sufficiente e disporre in numero sufficiente di mezzi di presa e di mantenimento correttamente dimensionati e disposti in modo da garantire la stabilità della macchina nelle condizion |
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2.3. Macchine per la lavorazione del legno e di materie assimilateLe macchine per la lavorazione del legno e le macchine che lavorano materiali aventi caratteristiche fisiche e tecnologiche simili a quelle del legno, come il sughero, l'osso, la gomma indurita, le materie plastiche dure o altre materie dure simili, devono rispondere ai seguenti requisiti essenziali per la sicurezza e la salute: |
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3. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER OVVIARE AI RISCHI PARTICOLARI DOVUTI ALLA MOBILITÀ DELLE MACCHINEPer ovviare ai rischi particolari dovuti alla mobilità, le macchine devono essere progettate e costruite in modo da rispondere ai requisiti che seguono. |
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3.1. Generalità3.1.1. Definizione Per «conducente» si intende un operatore competente incaricato dello spostamento di una macchina. |
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3.2. Posto di lavoro3.2.1. Posto di guida Il posto di guida deve essere progettato tenendo conto dei principi dell'ergonomia. Possono essere previsti più posti di manovra e, in questo caso, ciascun posto deve disporre di tutti gli organi di comando necessari. Quando vi sono vari posti di manovra la macchina deve essere progettata in modo che l'impiego di uno di essi renda impossibile l'uso degli altri, ad eccezione degli arresti d'emergenza. La visibilità dal posto di guida deve essere tale da consentire al conducente di far muovere la macchina e i suoi utensili nelle condizioni di impiego previste, in tutta sicurezza per se stesso e per le persone esposte. In caso di necessità, adeguati dispositivi devono rimediare ai rischi dovuti alla deficienza di visibilità diretta. |
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3.3. Comandi3.3.1. Dispositivi di comando Dal posto di guida il conducente deve poter azionare tutti i dispositivi di comando necessari al funzionamento della macchina tranne per quanto riguarda le funzioni che possono essere esercitate in condizioni di sicurezza solo mediante dispositivi di comando collocati al di fuori del posto di guida. Si tratta in particolare di posti di lavoro diversi dal posto di guida di cui sono responsabili operatori diversi dal conducente o per i quali è necessario che il conducente lasci il posto di guida per svolgere la manovre in condizioni di sicurezza. I pedali eventuali devono essere progettati, costruiti e disposti in modo che possano essere azionati da un conducente in modo sicuro con il minimo rischio di confusione: devono avere una superficie antisdrucciolevole ed essere facili da pulire. Quando il loro azionamento può comportare rischi, in particolare movimenti pericolosi, i dispositivi di comando della macchina, a esclusione di quelli a posizioni predeterminate, devono ritornare in posizione neutra non appena l'operatore li lascia liberi. Nel caso di una macchina a ruote, il meccanismo di sterzo deve essere progettato e costrui |
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3.4. Misure di protezione dai rischi meccanici3.4.1. Rischi connessi con movimenti non comandati Quando un elemento di una macchina è stato arrestato, la sua deriva dalla posizione di arresto, per qualsiasi causa che non sia l'azionamento degli organi di comando, deve essere tale da non creare rischi per le persone esposte. La macchina deve essere progettata, costruita ed eventualmente montata sul suo supporto mobile in modo che al momento dello spostamento le oscillazioni incontrollate del suo baricentro non ne pregiudichino la stabilità, né comportino sforzi eccessivi per la sua struttura. 3.4.2. Rischio di rottura durante il funzionamento Gli elementi di macchine rotanti ad alta velocità, per i quali, nonostante le precauzioni prese, rimane il rischio di rottura o di disintegrazione, devono essere montati e protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti o, quando ciò non è possibile, non possano essere proiettati verso il posto di manovra e/o i posti di lavoro. 3.4.3. Rischi connessi con il ribaltamento Quando per una macchina semovente con conducente ed eventualmente operatori trasportati esiste il rischio di ribaltamento, essa deve essere progettata e munita di punti di ancoraggio che consentano di ricevere una struttura di protezione contro tale rischio (Rops). |
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3.5. Misure di protezione contro altri rischi3.5.1. Rischi dovuti alla batteria d'accumulatori L'alloggiamento della barriera deve essere costruito e situato e la batteria deve essere installata in modo da evitare al massimo la possibilità di proiezione dell'elettrolita sull'operatore anche in caso di ribaltame |
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3.6. Indicazioni3.6.1. Segnalazione - avvertimento Le macchine devono essere provviste di mezzi di segnalazione e/o di targhe con le istruzioni concernenti l'impiego, la regolazione e la manutenzione necessaria per garantire la sicurezza e la tutela della salute delle persone esposte. Tali mezzi devono essere scelti, progettati e realizzati in modo da essere chiaramente visibili e indelebili. Ferme restando le condizioni da rispettare per la circolazione stradale, le macchine con conducente trasportato devono essere dotate della seguente attrezzatura: - un avvertitore acustico che consenta di avvertire le persone esposte; - un sistema di segnalazione luminosa che tenga conto delle condizioni di impiego previste quali, ad esempio, le luci di ar |
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4. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER PREVENIRE I RISCHI PARTICOLARI DOVUTI A UN'OPERAZIONE DI SOLLEVAMENTOLe macchine che presentano rischi dovuti alle operazioni di sollevamento, essenzialmente rischi di ca |
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4.1. Considerazioni generali4.1.1. Definizioni a) «accessori di sollevamento»: componenti o attrezzature non collegate alle macchine o disposte tra la macchina e il carico oppure sul carico per consentirne la presa; b) «accessori di imbracatura»: accessori di sollevamento che servono alla realizzazione o all'impiego di una braca. quali ganci ad occhiello, maniglie, anelli, golfari eccetera; c) «carico guidato»: carico di cui l'intero spostamento avviene lungo guide materializzate, rigide o flessibili, la cui posizione nello spazio è determinata da punti fissi; d) «coefficiente di utilizzazione»: rapporto aritmetico tra il carico garantito dal fabbricante, fino al quale un'attrezzatura, un accessorio o una macchina è in grado di trattenere tale carico, e il carico massimo di esercizio marcato sull'attrezzatura, sull'accessorio o sulla macchina rispettivamente; e) «coefficiente di prova»: rapporto aritmetico tra il carico utilizzato per effettuare le prove statiche o dinamiche di un'attrezzatura. un accessorio o una macchina, e il carico massimo di esercizio marcato sull'attrezzatura, sull'accessorio o sulla macchina rispettivamente; f) «prova statica»: verifica che consiste nel controllare l'apparecchio o l'accessorio di sollevamento e nell'applicargli successivamente una forza corrispondente al carico massimo di esercizio moltiplicato per un coefficiente di prova statica appropriato, pertanto, dopo aver soppresso il carico, nell'eseguire di nuovo un'ispezione della macchina di sollevamento o dell'accessorio per controllare che non si sia verificato alcun danno; g) «prova dinamica»: prova che consiste nel far funzionare la macchina in tutte le possibili configurazioni al carico massimo di esercizio, tenendo conto del comportamento dinamico della macchina onde verificare il buon funzionamento della macchina e degli elementi di sicurezza. 4.1.2. Misure di protezione contro i rischi meccanici 4.1.2.1. Rischi dovuti alla mancanza di stabilità. Le macchine devono essere progettate e costruite in modo che la stabilità prescritta al punto 1.3.1 sia garantita durante il funzionamento e in posizione di arresto, durante tutte le fasi |
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4.2. Requisiti particolari per gli apparecchi mossi da energia diversa da quella umana4.2.1. Comandi 4.2. 1.1. Posto di guida I requisiti di cui al punto 3.2.1 si applicano anche alle macchine non mobili 4.2.1.2. Sedile I requisiti di cui al punto 3.2.2, primo e secondo comma e al punto 3.2.3 si applicano anche alle macchine non mobili. 4.2.1.3. Organi di comando dei movimenti Gli organi di comando dei |
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4.3. Marcatura4.3.1. Catene e funi Ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento che non faccia parte di un insieme deve recare un marchio oppure, se la marcatura è materialmente impossibile, una targa o un anello inamovibile con i riferimenti del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità e l'identificazione della relativa attestazione. L'attestazione deve contenere le indicazioni prescritte dalle norme armonizzate oppure, in mancanza di queste, le seguenti indicazioni minime: - il nome del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità; - l'indi |
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4.4. Istruzioni per l'uso4.4.1. Accessori di sollevamento Ogni accessorio di sollevamento o ciascuna partita di accessori di sollevamento commercialmente indivisibile deve essere accompagnato da istruzioni per l'uso che forniscano almeno le seguenti indicazioni: - le condizioni normali di eserc |
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5. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LE MACCHINE DESTINATE A ESSERE UTILIZZATE NEI LAVORI SOTTERRANEILe macchine destinate a essere utilizzate nei lavori sotterranei devono essere progettate e costruite |
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5.1. Rischi dovuti alla mancanza di stabilitàLe armature semoventi devono essere progettate e costruite in modo da permettere un adeguato orientam |
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5.2. CircolazioneLe armature semoventi devono permettere alle persone esposte di circolare senza intralci. |
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5.3. IlluminazioneI requisiti di cui al terzo comma del punto 1.1.4 non sono applicabili. |
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5.4. Dispositivi di comandoI dispositivi di comando dell'acceleratore e dei freni che consentono di spostare le macchine che sco |
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5.5. Arresto dello spostamentoLe locomotive destinate a essere impiegate nei lavori sotterranei devono essere munite di un disposit |
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5.6. Rischi di incendioIl secondo trattino del punto 3.5.2 è obbligatorio per le macchine comprendenti parti ad alto |
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5.7. Rischi dovuti alle emissioni di polveri, gas, ecceteraI gas di scarico di motori a combustione interna non devono essere evacuati verso l'alto. |
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6. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER EVITARE I RISCHI PARTICOLARI CONNESSI AL SOLLEVAMENTO O ALLO SPOSTAMENTO DELLE PERSONELe macchine che presentano rischi dovuti al sollevamento o allo spostamento delle persone devono esse |
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6.1. Considerazioni generali6.1.1. Definizione Ai fini del presente capitolo, si intende per «abitacolo» l'area sulla quale prendono posto le persone che devono essere sollevate, abbassate |
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6.2. Dispositivi di comando qualora i requisiti di sicurezza non impongano altre soluzioni:6.2.1. L'abitacolo deve, come regola generale, essere progettato e costruito in modo che le persone che vi si trovano dispongano di dispositivi di comando dei movimenti relativi di salita e discesa e, se del caso, di spostamento dell'abitacolo rispetto alla ma |
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6.3. Rischi di caduta delle persone al di fuori dell'abitacolo6.3.1. Se le misure previste al punto 1.5.15 non sono sufficienti, gli abitacoli devono essere muniti di punti di ancoraggio in numero adeguato al numero delle persone |
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6.4. Rischi di caduta o di capovolgimento dell'abitacolo6.4.1. La macchina per il sollevamento o lo spostamento di persone deve essere progettata e costruita |
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6.5. IndicazioniAllorché ciò sia necessario per garantire la sicurezza, nell'abitacolo devono figurare |
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Allegato II (previsto dall'art. 2, comma 2, lettera a) |
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A. Contenuto della dichiarazione «CE» di conformità per le macchineLa dichiarazione CE di conformità deve contenere i seguenti elementi: - nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella comunità; |
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B. Contenuto della dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella ComunitàLa dichiarazione del fabbricante di cui al quarto comma dell'art. 2 deve contenere i seguenti elementi: - nome e indirizzo del fabbricante e del mandatario stabilito nella C |
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C. Contenuto della dichiarazione «CE» di conformità per i componenti di sicurezza immessi sul mercato separatamenteLa dichiarazione «CE» di conformità deve contenere gli elementi seguenti: - nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità; - descrizione del componente di sicurezza; |
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Allegato III (previsto dall'art. 5, comma 1) |
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La marcatura CE di conformitàLa marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE». |
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Allegato IV - Tipi di macchine e di componenti di sicurezza per i quali occorre applicare la procedura di cui all'art. 4, primo comma, lettere b) e c) (previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a) |
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A. Macchine1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate. 1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivi di trascinamento amovibile. 1.2. Seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale. 1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scaric |
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B. Componenti di sicurezza1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori ele |
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Allegato V (previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a) |
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Dichiarazione di conformitàAi fini del presente allegato, il termine «macchina» designa sia la «macchina», sia il «componente di sicurezza», quali definiti all'art. 1. 1. La dichiarazione CE di conformità è la procedura mediante la quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità dichiara che la macchina messa in commercio rispetta tutti i requisiti essenziali di sicurezza e sanitari che la concedono. 2. La firma della dichiarazione CE di conformità autorizza il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità ad apporre sulla macchina la marcatura Ce. 3. Prima di poter redigere la dichiarazione CE di conformità, il fabbricante, o il suo mandatario |
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Allegato VI (previsto dall'art. 4, comma 1, lettera b) |
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Esame per la certificazione CEAi fini del presente allegato, il termine «macchina» designa sia la «macchina», sia il Scomponente di sicurezza», quali definiti all'art. 1. 1. L'esame per la certificazione CE è la procedura mediante la quale un organismo notificato stabilisce e certifica che il modello di una macchina soddisfa ai requisiti della direttiva che la riguardano. 2. La domanda d'esame per la certificazione CE è presentata dal fabbricante, o dal suo mandatario stabilito nella Comunità per un modello di macchina, ad un solo organismo notificato. La domanda contiene: - il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità nonché il luogo di fabbricazione delle macchine; - un fascicolo tecnico della costruzione compr |
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Allegato VI (previsto dall'art. 8, comma 2) |
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Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato dello svolgimento delle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore delle macchine oggetto dei controllo, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali macchine. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il costruttore e l'organismo di controllo. 2. L'organismo e il personale incaricato del cont |
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22/11/2024
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