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Provv. Ag. Entrate 27/07/2007

Disposizioni in materia di individuazione dei criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati, di cui all’articolo 1, comma 307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
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[Premessa]



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1. Determinazione del valore normale dei fabbricati

1.1 Ai fini della uniforme e corretta applicazione delle norme di cui all’art. 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, R all’art. 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, R e all’art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, R i criteri utili per la determinazione periodica del valore normale dei fabbricati ai sensi dell’art. 14 del citato decreto n. 633 del 1972, dell’art. 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, R e dell’art. 51, comma 3, del citato decreto n. 131 del 1986, sono stabiliti sulla base dei valori dell’osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del territorio e di coefficienti di merito relativi alle caratteristiche che influenzano il valore dell’immobile, integrati dalle altre informazioni in possesso dell’ufficio.

1.2 Ai fini del punto precedente, il valore normale dell’immobile è determinato dal prodotto fra la superficie in metri quadri risultante dal certificato catastale ovvero, in mancanza, calcolata ai sensi dell’allegato C al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 R ed il valore unitario determinato sulla base delle quotazioni immobiliari dell’osservatorio del mercato immobiliare e dei coefficienti di merito relativi alle caratteristiche dell’immobile. Le quotazioni dell’osservatorio del mercato immobiliare sono riferite alla relativa zona omogenea ovvero, in mancanza, a quella limitrofa o analo

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ALLEGATO - ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

«Disposizioni in materia di individuazione dei criteri utili per la determinazione del valore n

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1. Determinazione del valore normale degli immobili residenziali

Il valore normale degli immobili residenziali è dato dal prodotto tra il valore normale unitario e la superficie espressa in metri quadrati.

Valore normale = Valore normale unitario x superficie (mq)

Il valore normale unitario degli immobili residenziali di cui al punto 1.2 del provvedimento è determinato dall’applicazione della seguente formula:


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2. Coefficienti di adeguamento della categoria catastale

Conversione da categoria catastale a tipologia edilizia OMI

Le categorie catastali delle unità immobiliari (Tab. 1, col. 1) trovano corrispondenza nelle tipologie edi

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Tabella 1 - (Conversione da categoria catastale a tipologia edilizia OMI)


1

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Categoria catastale delle unità immobiliari

Descrizione

Tipologia edilizia OMI corrispondente

I coefficiente correttivo

A/1

Abitazioni di tipo signorile

Abitazioni signorili

A/2

Abitazioni di tipo civile

Abitazioni civili

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Tabella 2 - (Conversione della tipologia edilizia OMI, in caso di quotazione mancante)

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3. Esempi di determinazione del valore normale


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1. TIPO RESIDENZIALE NON NUOVO

Ipotesi: Cessione di unità immobiliare di tipo residenziale, non nuova, di superficie di mq 120, categoria catastale A/4 (abitazione di tipo popolare), piano attico.

Tipologia edilizia OMI corrispondente = Abitazioni economiche —> quotazione assente

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2. TIPO RESIDENZIALE NUOVO

Ipotesi: Cessione di unità immobiliare di tipo residenziale, ultimata da un anno, di superficie di mq 50, categoria catastale A/2 (abitazione di tipo civile), piano primo.

Tipologia edilizia OMI corrispondente = Abitazioni civili —> q

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3. TIPO DIVERSO DA ABITAZIONE

Ipotesi: Cessione di unità immobiliare con destinazione ufficio, ultimata da un anno, di superficie di mq 75, categoria catastale A/10 (uffici e studi privati).

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