1.1 Ai fini della uniforme e corretta applicazione delle norme di cui all’art. 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, R all’art. 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, R e all’art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, R i criteri utili per la determinazione periodica del valore normale dei fabbricati ai sensi dell’art. 14 del citato decreto n. 633 del 1972, dell’art. 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, R e dell’art. 51, comma 3, del citato decreto n. 131 del 1986, sono stabiliti sulla base dei valori dell’osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del territorio e di coefficienti di merito relativi alle caratteristiche che influenzano il valore dell’immobile, integrati dalle altre informazioni in possesso dell’ufficio.
1.2 Ai fini del punto precedente, il valore normale dell’immobile è determinato dal prodotto fra la superficie in metri quadri risultante dal certificato catastale ovvero, in mancanza, calcolata ai sensi dell’allegato C al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 R ed il valore unitario determinato sulla base delle quotazioni immobiliari dell’osservatorio del mercato immobiliare e dei coefficienti di merito relativi alle caratteristiche dell’immobile. Le quotazioni dell’osservatorio del mercato immobiliare sono riferite alla relativa zona omogenea ovvero, in mancanza, a quella limitrofa o analo