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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Veneto 30/12/2019, n. 2024
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Testo del documentoVa preliminarmente osservato che con Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 "Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi" la Regione del Veneto, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, promuove ed incentiva lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre, quale strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione al reddito delle imprese agricole, di valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, di sviluppo del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale. Nell'ambito della valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, la Regione promuove altresì la terapia, l'educazione e l'attività assistita con gli equidi quali strumenti finalizzati alla cura e al recupero delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o da limitazioni fisiche o sensoriali, che possono giovarsi dell'impiego e del contatto con gli equidi allo scopo di favorire la loro integrazione sociale, migliorare la qualità della vita con una corretta interazione uomo-animale. Al riguardo, va precisato che per "turismo equestre", ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b), s'intendono le attività turistiche, ludiche, ricreative, addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con l'impiego di equidi; per "equidi", s'intendono invece gli animali come individuati e definiti dalla vigente normativa statale e dell'Unione europea, quali a titolo di esempio i cavalli, i pony, gli asini e i relativi ibridi, (muli e bardotti). Nell'ambito della valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi - ai sensi delle lettere g), h) e j) dell'art. 1, comma 3, della LR n. 9/2018 - s'intendono altresì: - "terapia assistita con gli equidi": l'intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi alla sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine, realizzato con l'impiego di equidi; - "educazione assistita con gli equidi": l'intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione ed inserimento sociale delle persone in difficoltà, realizzato con l'impiego di equidi; - "attività assistita con gli equidi": l'intervento di tipo ludico, ricreativo e di social |
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Allegato A1. Premesse La Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 “Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi” - come modificata dalla LR 25 luglio 2019, n. 29 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all’infanzia” - stabilisce quanto segue: “Art. 7 bis - Disposizioni per la movimentazione degli equidi. 1. Nell’ambito delle attività previste dalla presente legge, in deroga a quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, i recinti destinati alla movimentazione degli equidi possono essere coperti con tensostrutture o strutture similari purché amovibili, le cui caratteristiche tecnico-costruttive nonché i limiti temporali di utilizzo sono stabiliti dalla Giunta regionale. 2. Le strutture di cui al comma 1 al termine del periodo di utilizzo sono, in ogni caso, rimosse non essendo consentito un loro diverso utilizzo o cambio di destinazione d’uso.”. Al riguardo, per “turismo equestre” - ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera b), della LR n. 9/2018 - s’intendono le attività turistiche, ludiche, ricreative, addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con l’impiego di equidi; per “equidi”, s’intendono invece gli animali come individuati e definiti dalla vigente normativa statale e dell’Unione europea, quali a titolo di esempio i cavalli, gli asini e i relativi ibridi. Nell’ambito della valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi - ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettere g), h) e j), della LR n. 9/2018 - s’intendono altresì: - “terapia assistita con gli equidi”: l’intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi alla sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine, realizzato con l’impiego di equidi; - “educazione assistita con gli equidi”: l’intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione ed inserimento sociale delle persone in difficoltà, realizzato con l’impiego di equidi; - “attività assistita con gli equidi”: l’intervento di tipo ludico, ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita delle persone e la corretta interazione uomo-animale, realizzato con l’impiego di equidi. |
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