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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 16/02/2018, n. 9
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L. R. Veneto 16/02/2018, n. 9
- L.R. 25/07/2019, n. 29
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Art. 1 - Finalità e definizioni1. La Regione del Veneto, nel rispetto della normativa statale e dell’Unione europea, promuove ed incentiva lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre, quale strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione al reddito delle imprese agricole, di valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, di sviluppo del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale. 2. Ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”, le attività di turismo equestre e le iniziative di supporto allo |
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Art. 2 - Principio della concertazione1. La Giunta regionale, gli enti locali, le associazioni pro loco, gli enti parco, i gruppi di azione locale e i gestori d |
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Art. 3 - Ippovie del Veneto1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all’articolo 1, promuove la realizzazione di ippovie mediante la riapertura e la manutenzione straordinaria e ordinaria di sentieri, carreggiate o qualsiasi altro percorso collocato anche su argini di canali, fiumi e golene, il completamento di tracciati già esistenti o di collegamenti, con priorità alla sentieristica equestre posta nelle aree naturali e a parco, nonché nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche, di ville venete e di antichi borghi rurali e montani, di itinerari enogastronomici, nel rispetto della normativa statale vigente. 2. Al fine di consentire un sistema di rete tra le ippovie, la Giunta regionale disciplina e promuove l’individuazione e la realizzazione di tracciati di collegamento tra le ippovie, denomin |
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Art. 4 - Gestione delle ippovie del Veneto1. La funzione di soggetto gestore di un’ippovia o di un sistema integrato di ippovie è svolta, in relazione alle specifiche situazioni territoriali: a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali o nazionali, dalle associazioni pro loco, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell&rsq |
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Art. 5 - Punti di sosta e di ristoro1. Lungo le ippovie sono utilizzabili, per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati: a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell’azienda agricola; |
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Art. 6 - Centri ippici1. Ai fini della presente legge, i centri ippici sono composti da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare equidi per attività sportiva, ludica, addestrativa o turistica e sono realizzati nelle zone appositamente previste dagli strumenti urbanistici comunali o, in mancanza di specifica individuazione, in zona agricola. 2. Per la realizzazione del centro ippico sono utilizzabili, a condizione che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi: a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell&rsquo |
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Art. 7 bis - Disposizioni per la movimentazione degli equidi |
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Art. 8 - Terapia, educazione e attività assistita con gli equidi1. Nell’ambito della valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, la Regione promuove e disciplina la terapia, l’educazione e |
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Art. 9 - Valorizzazione delle attività con gli equidi1. In connessione con lo sviluppo del turismo equestre, la Regione promuove e attua politiche finalizzate al recupero e alla diffusione degli antichi mestieri e delle attivit&ag |
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Art. 10 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 7 e dell’articolo 9, comma 2, quantificati in euro 60.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Svilu |
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Art. 11 - Abrogazioni1. I commi 2 e 3 dell’articolo 20 della legge regionale 5 aprile 2013, n. |
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