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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 06/02/2007, n. 52
D. Leg.vo 06/02/2007, n. 52
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Con le modifiche introdotte da:
- L. 23/07/2009, n. 99
- D. Leg.vo 15/03/2010, n. 66
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l’articolo 1, commi 1 e 2, e l’allegato A; |
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Art. 1. - Campo di applicazione1. Il presente decreto disciplina le sorgenti sigillate ad alta attività, come definite dall’articolo 2 ed elencate nell’allegato I, al fine di garantire che ognuna di tali sorgenti sia tenuta sotto controllo in tutte le fasi del suo ciclo di vita fino alla restituzione al fabbricante o allo smaltimento, nonché le sorgenti orfane come |
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Art. 2. - Definizioni1. Fermo restando le definizioni di cui al citato decreto legislativo n. 230 del 1995, ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) «sorgente ad alta attivita», di seguito denominata come sorgente: sorgente sigillata contenente un radionuclide la cui attività al momento della fabbricazione o, se questa non è nota, al momento della prima immissione sul mercato è uguale o superiore all’attività indicata nell’allegato I al presente decreto; b) «sorgente sigillata»: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai |
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CAPO I - PRATICHE CON SORGENTI |
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Art. 3. - Autorizzazioni1. Ogni pratica concernente una sorgente è comunque soggetta ai provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 1860 del 1962, all’articolo 21, comma 1, e agli articoli da 27 a 31 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, indipendentemente dalle specifiche condizioni di applicazione ivi previste. Non trova in ogni caso applicazione l’istituto del silenzio assenso previsto nell’articolo 4 della citata legge n. 1860 del 1962. 2. Ferme restando le disposizioni previste dalla citata legge n. 1860 del 1962, e dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, il richiedente il nulla osta all’impiego, di una nuova sorgente e ove possibile, delle sorgenti immesse sul mercato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve documentare che: a) la sorgente è stata prodotta da un soggetto autorizzato, se la fabbricazione è effettuata in uno Stato appartenente all’Unione europea, oppure da un soggetto che si è conformato alle disposizioni vigenti nello Stato, non appartenente all’Unione stessa, nel quale avviene la produzione della sorgente; |
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Art. 4. - Trasferimenti di sorgenti nel territorio italiano e di Stati membri dell’Unione europea1. Il soggetto che cede, a qualsiasi titolo, la detenzione di una sorgente ad altro soggetto nel territorio dello Stato italiano è tenuto ad accertarsi che quest’ultimo sia munito di un provvedimento autorizzativo, adeguato al tipo di radionuclide ed all’attività della sorgente, sec |
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Art. 5. - Esportazioni ed importazioni di sorgenti con Stati non appartenenti all’Unione europea1. Il soggetto che intende effettuare un’operazione di esportazione di una sorgente avente attività uguale o superiore a quella indicata per la Categoria 2 di cui all’allegato II, trasferendo la detenzione della stessa sorgente a soggetto stabilito in uno Stato non appartenente all’Unione europea, deve ottenere una preventiva autorizzazione per ciascuna operazione da compiere rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l’APAT. 2. Unitamente alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 l’esportatore fornisce le seguenti informazioni: a) estremi di identificazione del soggetto cessionario; b) copia del contratto di trasferimento a qualsiasi titolo della sorgente; c) Stato di destinazione, ubicazione ed indirizzo del soggetto cessionario; d) radionuclide ed attività della sorgente nonché i dati di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e b); |
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Art. 6. - Conferimento di sorgenti dismesse ad impianti riconosciuti1. In caso di conferimento di sorgenti dismesse ad un gestore di impianto riconosciuto questi: |
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Art. 7. - Libretto di sorgente1. Ogni sorgente di cui all’allegato I deve essere corredata di apposito libretto di sorgente. Il detentore custodisce il libretto di sorgente e annota i dati di cui all&rs |
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Art. 8. - Registro delle sorgenti detenute1. Il detentore tiene un registro di tutte le sorgenti di cui ha la disponibilità, anche a titolo di pratiche comportanti l’effettuazione di commercio senza detenzione, nel quale sono riportate le informazioni, relative ad ogni sorgente, indicate nell’allegato III, integrate con il numero di catalogo IAEA, ove a sua conoscenza. Il registro può essere tenuto sotto forma di archivio informatico oppure può constare di schede di registrazione conformi all’allegato III; in entrambi i casi il registro riporta le informazioni previste nell’allegato III. 2. Il detentore deve: a) istituire il registro delle sorgenti detenute entro trenta giorni dal momento in cui ha la disponibilità della prima sorgente; b) tenere aggiornato il registro, riportando su di esso tutte le variazioni inerenti alla situazione delle sorgenti delle quali ha la disponibilità, entro trenta g |
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Art. 9. - Registro nazionale delle sorgenti radioattive e dei detentori1. È istituito il Registro nazionale delle sorgenti e dei relativi detentori. Il Registro è formato ed aggiornato sulla base delle informazioni inviate dai detentori delle sorgenti a |
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Art. 10. - Altri obblighi dei detentori1. Il detentore della sorgente deve altresì: a) verificare, ad intervalli di tempo indicati dall’esperto qualificato, la presenza e le buone condizioni apparenti della sorgente e, ove ritenuto necessario, degli impianti e delle apparecchiature che contengono la sorgen |
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Art. 11. - Identificazione e apposizione di un contrassegno1. Il fabbricante o, in caso di sorgente importata da un Paese diverso da quello del fabbricante, il fornitore provvede affinché la sorgente sia identificata con un numero di serie univoco. Tale numero è apposto, ove fattibile, mediante incisione o stampigliatura sulla sorgente. |
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CAPO II - SORGENTI ORFANE |
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Art. 12. - Formazione e informazione sulle sorgenti orfane1. L’ENEA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede ad organizzare appositi corsi di formazione per la direzione e per il personale degli impianti in cui è più pro |
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Art. 13. Emersione di sorgenti orfane1. Ai detentori di sorgente orfana per la quale non sono state osservate le disposizioni di cui agli articoli 22, 27, 28 e 29 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, che, nei successivi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ottemperino agli obblighi di cui ai commi 3 e |
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Art. 14. - Rinvenimento di sorgenti orfane ed interventi1. Il prefetto, nel rispetto del piano nazionale di emergenza di cui all’articolo 121 del decreto legislativo n. 230 del 1995, predispone schemi di piano d’intervento tipo per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia, avvalendosi oltre che del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, degli organi del Servizio sanitario nazionale e pe |
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Art. 15. - Introduzione di sistemi diretti alla localizzazione e valutazione di sorgenti orfane1. Il Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della |
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Art. 16. - Campagna di recupero delle sorgenti orfane1. Al fine di individuare eventuali sorgenti orfane che sono state tramandate da attività del passato, entro i dodici mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 dell’articolo 13, l’ENEA e le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente portano a ter |
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Art. 17. - Operatore nazionale e Gestore del servizio integrato1. L’Operatore nazionale deve: a) garantire la messa in sicurezza di lungo periodo delle sorgenti radioattive dismesse ai fini del loro futuro smaltimento, assicurando un immagazzinam |
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Art. 18. - Cooperazione internazionale e scambio di informazioni1. Il Ministero degli affari esteri, unitamente al Ministero dell’interno, scambia tempestivame |
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Art. 19. - Competenze ispettive e in materia di protezione civile1. Restano ferme le competenze ispettive stabilite dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995. |
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Art. 20. - Coordinamento delle Autorità competenti1. Il Ministero dello sviluppo economico e il Gestore del registro nazionale per quanto attiene ai pr |
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Art. 21. - Relazioni sull’esperienza acquisita1. Sulla base dei dati forniti dall’APAT e dall’ENEA, entro il 31 dicembre 2010, il Minis |
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Art. 22. - Sanzioni penali1. Ferme restando le sanzioni previste dalla legge n. 1860 del 1962 e dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e salvo che il fatto non costituisca più grave reato: a) il titolare del nulla osta di cui all’articolo 3, comma 1, che non ottemperi agli obblighi di cui all’articolo 3, comma 3, lettere b), c), d), e) ed f), è punito con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da cinquemila a ventimila euro; b) il detentore cedente ai sensi dell’articolo 4, che non ottemperi agli obblighi di cui all’articolo 4, comma 1, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da cinquemila a ventimila euro; |
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Art. 23. - Sanzioni amministrative1. Salvo che il fatto non costituisca reato, alle sotto elencate violazioni delle norme del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative che seguono: a) il titolare del nulla osta di cui all’articolo 3, comma 1, che non ottemperi agli obblighi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a quindicimila euro; |
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Art. 24. - Norme transitorie e finali1. All’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 230 del 1995, la lettera t) è sostituita dalla seguente: «t) sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente;». 2. Sono altresì soggette alle disposizioni del presente decreto le sorgenti sigillate delle quali non sia nota l’attività al momento della fabbricazione o al momento della prima immissione sul mercato purché l’attività sia maggiore o uguale al valore indic |
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Art. 25. - Aggiornamento degli allegati1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutel |
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Art. 26. - Invarianza degli oneri1. Le Amministrazioni e i soggetti pubblici provvedono all’attuazione del presente decreto nell |
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ALLEGATO I – Valore della quantità di radioattività per radionuclide (previsto dall’articolo 1, comma 1) |
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Tabella I-1
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ALLEGATO II – Valore della quantità di radioattività di Categoria 1 e di Categoria 2 riportati nel “Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources”, allegato alla INFCIRC/663 del 29 dicembre 2005 della Agenzia internazionale per l’energia atomica (IAEA) (previsto dall’articolo 5, comma 1)
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ALLEGATO III |
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Scheda di registrazione delle sorgenti sigillate ad alta attività (High Activity Seales Sources – HASS) (previsto dall’articolo 7, comma 1) |
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