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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 28/11/2005, n. 246
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Con le modifiche introdotte da:
- L. 12/07/2006, n. 228
- L. 26/02/2007, n. 17
- L. 04/03/2009, n. 15
- L. 18/06/2009, n. 69
- L. 26/02/2010, n. 25
- L. 11/11/2011, n. 180
- L. 12/11/2011, n. 183
- L. 04/04/2012, n. 35 (D.L. 09/02/2012 n. 5)
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Capo I - Riassetto della normativa primaria |
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Art. 1. - (Modifiche all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59)1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, R e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo»; |
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Art. 2. - (Ulteriore modifica alla legge 15 marzo 1997, n. 59)1. Dopo l'articolo 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito il seguente: «Art. 20-ter. - 1. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti |
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Art. 3. - Art. 4 Omissis |
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Art. 5. - (Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive)1. Il Governo è delegato ad adottare, entro "il 31 dicembre 2007" N1 uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate: 1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività d'impresa, ivi incluse le attività di certificazione, e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici; 2) |
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Art. 6. - Art. 7 Omissis |
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Capo II - Altri interventi normativi |
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Art. 8. - Art. 10 Omissis |
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Art. 11. - (Semplificazione di procedimenti in materie di competenza del Ministero dell'interno)1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con regolamenti emanati ai sensi dell' |
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Art. 12. - (Disposizioni in materia di atti notarili)1. - 3. Omissis 4. All'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, R dopo il comma 4, è inserito il seguente: |
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Art. 13. - (Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, converti |
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Art. 14. - (Semplificazione della legislazione)1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. “Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.” N6 2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo. 3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8. 4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. N10 5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere con apposita relazione, nonché le relative fasi di consultazione; N7 b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR; c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR; d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10. 5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. 5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater. N8 6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio. |
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Art. 15. - (Rapporto annuale sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione)1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica pr |
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Art. 16. - (Disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni mediante razionalizzazione delle procedure di mobilità)1. Al fine di rafforzare i servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo ai servizi di informazione e di semplificazione, nel rispetto del contenimento dei costi, all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «passaggio diretto» sono sostituite dalle seguenti: «cessione del contratto di lavoro»; |
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Capo III - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 17. - (Decreti legislativi integrativi e correttivi)1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli |
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Art. 18. - (Modifica alla legge 29 luglio 2003, n. 229)1. Nella legge 29 luglio 2003, n. 229, |
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Art. 19. - Art. 20 Omissis |
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