Il presente provvedimento individua i criteri per la redazione dei progetti di gestione degli invasi, ai sensi dell’art. 40, commi 2 e 3, del D. Leg.vo 11.5.1999, n. 152, recante «Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole». In particolare il comma 2 dell’art. 40 citato prevede, al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell’acqua invasata sia del corpo recettore, che le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe siano effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun impianto, finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull’impianto sia le misure di prevenzione e tutela del corpo recettore.
Per gli sbarramenti non soggetti al D.P.R. 1.11.1959, n. 1363, recante «Progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)», le regioni dovranno stabilire quali di essi debbano essere sottoposti agli obblighi di cui al decreto in esame e quali norme siano da applicare. Decorso il termine dell’1.12.2005 (un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento), le disposizioni dallo stesso dettate saranno applicabili anche alle fattispecie sopra descritte.