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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 12/10/2022, n. 205
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PremessaIL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI E IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, recante «Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta»; Vista l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante «Misure urgenti in materia di dighe»; Visti gli articoli 88, 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; |
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Art. 1. - Campo di applicazione1. Il presente regolamento detta i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi secondo quanto previsto dall'articolo 114, commi 2, 3, 4 e 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 e definiti ai sensi dell' |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per: a) «progetto di gestione dell'invaso»: il progetto di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di seguito «Progetto»; b) «trasporto solido di fondo»: il trasferimento lungo la rete idrografica dei sedimenti tramite processi di rotolamento, scivolamento e saltazione che avvengono in alveo; c) «trasporto solido in sospensione»: il trasferimento lungo la rete idrografica dei sedimenti sospesi nella colonna d'acqua; d) «svaso»: lo svuotamento totale o parziale dell'invaso mediante l'apertura dei soli organi di scarico profondi ed eventualmente con l'ausilio dell'opera di presa; e) «sfangamento» o «sghiaiamento»: l'operazione di rimozione del materiale sedimentato nel serbatoio, a seconda che esso sia costituito in prevalenza da sedimenti a granulometria fine o grossolana; |
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Art. 3. - Finalità e contenuti del progetto1. Il Progetto è finalizzato a definire il quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento connesse con le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di ritenuta, per assicurare: a) il mantenimento o il graduale ripristino della capacità utile originaria dell'invaso o della capacità utile sostenibile come determinata dalla regione nei casi disciplinati dall'articolo 5; b) il funzionamento degli organi di scarico e di presa; |
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Art. 4. - Procedure di approvazione del progetto1. Il Progetto, gli eventuali piani operativi e i successivi aggiornamenti sono predisposti e presentati dal gestore e approvati in conformità a quanto previsto dall'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. Il Progetto è approvato dalla regione, con eventuali prescrizioni, anche attraverso il ricorso ad apposita conferenza di servizi, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento e sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate. Per le dighe di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Progetto approvato è trasmesso dalla regione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'inserimento, anche in forma sintetica, nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione. 3. Nel caso di invasi che ricadono sul territorio di più regioni, ovvero nel caso in cui le operazioni previste dal Progetto interessino il territorio di più regioni, il Progetto è approvato dalla regione competente al rilascio della concessione pe |
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Art. 5. - Capacità utile sostenibile1. La regione, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006, previa acquisizione del parere vincolante dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, in coerenza con il Piano di gestione delle acque e con il Piano di gestione del distretto idrografico, nel rispetto degli obiettivi d |
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Art. 6. - Misure per la tutela della qualità dei corpi idrici e per la sicurezza in relazione alle attività di gestione degli invasi1. Ai fini della definizione delle operazioni necessarie al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, nella redazione del Progetto il gestore dell'invaso tiene conto: a) di differenti opzioni per la scelta delle tipologie e delle modalità operative, delle quali sia valutata tanto l'efficacia quanto gli effetti ambientali, nonché degli effetti sulle condizioni di pericolosità e di rischio a valle dell'invaso. In particolare, sono da considerare le operazioni sistematiche di apertura degli scarichi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b). E' inoltre sempre valutata la possibilità di rilasciare o riutilizzare il sedimento a scopo di ripascimento dei corpi idrici a valle; b) degli effetti «sito-specifici» sull'ecosistema dei corpi idrici e delle misure da adottare per la relativa mitigazione. 2. Le regioni, per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità definiti nei piani di tutela delle a |
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Art. 7. - Esecuzione delle operazioni di svaso, sfangamento, sghiaiamento e comunicazioni1. Le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento sono effettuate nel rispetto di quanto indicato nel Progetto e nei singoli piani operativi, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dalla regione in fase di approvazione. 2. Almeno tre mesi prima dell'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento il gestore ne dà comunicazione all'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, alla regione, all'Autorità idraulica, all'Autorità di bacino dist |
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Art. 8. - Coordinamento delle operazioni1. Nel caso di diversi sbarramenti sullo stesso corso d'acqua o sottobacino idrografico, la regione detta disposizioni di coordinamento delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento connesse con le attività di manutenzione degli impianti inter |
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Art. 9. - Manovre di sicurezza e prove di funzionamento degli organi di scarico1. Le previsioni del Progetto non trovano applicazione per le manovre necessarie a garantire: a) il non superamento dei livelli d'invaso autorizzati o comunque per la regolazione dei deflussi in occasione di eventi di piena in coerenza con le procedure previste dai documenti di protezione civile, fermo restando per gli spurghi quanto previsto all'articolo 3, comma 2, let |
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Art. 10. - Istituzione del tavolo tecnico1. È istituito presso il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico permanente al fine di definire proposte finalizzate a eventuali aggiornamenti, revisioni o modifiche del presente regolamento e dei relativi allegati, nonché di provvedere al monitoraggio della complessiva attuazione del regolamento per verificar |
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Art. 11. - Norme transitorie, disposizioni di salvaguardia, abrogazioni e clausola di invarianza1. I progetti presentati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ancorché non ancora approvati dalla regione, sono approvati secondo la disciplina di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Uf |
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Allegato 1 - Progetto di gestione semplificato(articolo 1, comma 4)
Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per gli invasi interessati da un volume di interrimento non superiore al 5 per cento del volume utile di regolazione e da un tasso di interrimento medio annuo non superiore allo 0,5 per cento rispetto al volume di invaso, che non presentino accumulo di sedimenti in corrispondenza degli organi di scarico, è possibile presentare un progetto di gestione semplificato contenente le informazioni di cui al presente allegato.
1. Caratterizzazione del bacino idrografico direttamente sotteso e dei bacini allacciati afferenti all'invaso Corografia generale del bacino idrografico d'interesse e degli eventuali bacini idrografici allacciati all'invaso; dissesti di versante aventi rilievo per il progetto di gestione in esame; presenza di invasi a monte di quello oggetto di studio lungo lo stesso corso d'acqua e descrizione delle possibili interazioni reciproche; indicazioni delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dei siti della rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; produzione solida annua del bacino in base ai rilievi batimetrici dell'invaso, interpretati tramite una caratterizzazione geologica, geomorfologica e di uso del suolo del bacino idrografico sotteso dallo sbarramento; regime idrologico allo sbarramento; portata di progetto e/o portata di progetto rivalutata; |
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Allegato 2 - Criteri per la definizione della capacità utile sostenibile ai sensi dell'articolo 5La regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, può stabilire il ripristino di una capacità utile sostenibile inferiore alla capacità utile originaria, a fronte della sussistenza di almeno uno dei criteri di valutazione sotto indicati, cui possono aggiungersi ulteriori elementi derivanti dalle particolari condizioni sito specifiche dell'invaso: a. contesto geologico/geomorfologico e idrologico significativo aumento del trasporto solido in ingresso al serbatoio, dovuto a mutate condizioni di uso del suolo o dissesti idrogeologici del bacino imbrifero rispetto alle condizioni assunte a base del progetto originario della diga per la stima del volume morto; tasso acce |
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Allegato 3 - Contenuti del progetto e modalità di gestione dell’invaso(articolo 3, comma 4 )
A) Quadro conoscitivo - Caratterizzazione del bacino idrografico sotteso, dell’invaso e dei corpi idrici di valle interessati Le seguenti informazioni sono richieste al fine di una caratterizzazione che fornisca un quadro generale utile alla predisposizione del Progetto, che sia coerente con il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico di appartenenza di cui alla direttiva 2000/60/CE che costituisce il quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. Le informazioni devono essere corredate da elaborati grafici e cartografia tematica in scala adeguata e formato digitale e sono finalizzate a fornire gli elementi da considerare per la valutazione socio-economica e ambientale del Progetto ai sensi della lettera b) del presente allegato.
a.1. Caratterizzazione del bacino idrografico direttamente sotteso e dei bacini allacciati afferenti all’invaso - corografia generale del bacino idrografico d’interesse e degli eventuali bacini idrografici allacciati all’invaso; - presenza di invasi a monte, anche allacciati, e descrizione delle possibili interazioni reciproche; - dissesti di versante aventi rilievo per le finalità del Progetto di gestione; - indicazioni delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dei siti della rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; - indicazioni delle pressioni che insistono sul bacino ai sensi della direttiva 2000/60/CE, con riferimento a quanto riportato nel Piano di tutela delle acque e nel Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza che possono influenzare la qualità dell’acqua e dei sedimenti; - produzione solida annua del bacino in base ai rilievi batimetrici dell’invaso, interpretati tramite una caratterizzazione geologica, geomorfologica e di uso del suolo del bacino idrografico sotteso dallo sbarramento; - stima delle concentrazioni caratterizzanti il regime del trasporto solido in sospensione e sua stagionalità soprattutto per gli invasi soggetti a frequenti manovre (i.e. almeno una manovra ogni 5 anni); descrizione dei fenomeni caratterizzanti il trasporto al fondo in particolare per i bacini ad elevata produttività del sedimento grossolano; - regime idrologico allo sbarramento: - portata di progetto e/o portata di progetto rivalutata; - serie storica dei volumi derivati e dei volumi invasati a passo giornaliero. Nell’interpretazione dei dati idrologici e idraulici si tiene conto dell’eventuale influenza degli impianti di ritenuta a monte, ovvero delle utilizzazioni delle acque che modificano il regime idrologico/idraulico nei corpi idrici interessati.
a.2. Caratterizzazione dell’invaso, degli organi di scarico e derivazione Descrizione, anagrafica e localizzazione geografica dello sbarramento e dell’invaso, corredata di elaborati in formato digitale per i dati grezzi acquisiti: - denominazione dello sbarramento; - ubicazione: provincia, comune e riferimento toponomastica/località; - schema complessivo dell’impianto di cui il bacino è parte funzionale; - accessi alla diga; - georeferenziazione del punto centrale dello sbarramento; - riferimenti (nominativo, recapito, sede legale ecc..) del concessionario e del gestore se diverso; - nome del corso d’acqua sbarrato; - tipologia e caratteristiche dello sbarramento; - quote di minima e massima regolazione; planimetria, caratteristiche geometriche e sezioni della diga, delle opere di scarico e schema della derivazione; - planimetria dell’invaso alla quota di massima regolazione; - volume di invaso, volume utile di regolazione e volume morto di progetto; - capacità utile sostenibile se determinata; - curve quote/volumi di progetto dell’invaso; - caratteristiche geometriche dell’invaso: area, lunghezza e larghezza dello specchio liquido, perimetro spondale alla quota di massima regolazione e caratteristiche geometriche e di funzionamento delle opere di scarico e di derivazione; - dati relativi alla concessione di derivazione (utilizzo, portate derivate, scadenza della concessione, impianti alimentati).
a.3. Caratterizzazione dei sedimenti nell’invaso, del grado di interrimento e delle acque invasate Rilievi batimetrici dell’invaso e relativa analisi quali-quantitativa dei sedimenti fornendo gli elaborati in formato digitale. Gli elaborati devono contenere i seguenti dati: - data di effettuazione dei rilievi; - condizioni di riferimento; - modalità di esecuzione (strumentazione usata, metodi di post processamento dei dati di campagna usati e incertezza misure); - tipo e scala di restituzione degli elaborati ottenuti dal rilevamento; - traccia della navigazione con indicazione punti di misura (per rilievo batimetrico) esplicitati nel sistema di riferimento utilizzato; - carta delle isoipse del fondale (carta batimetrica); - carta di confronto con precedenti batimetrie (se esistenti), con evidenziate le aree di deposito e di erosione; - DTM (Digital Terrain Model) dell’area rilevata; - localizzazione planimetrica dei punti di prelievo dei campioni di sedimento (con riferimento alla posizione rispetto alla diga, in particolare per il rilevamento sedimentologico ed in termini di profondità); - caratterizzazione chimica, fisica (granulometrica) e ecotossicologica dei sedimenti, secondo quanto previsto dall’Allegato 5 (in assenza di specifiche tecniche da pa |
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Allegato 4 - Criteri per il monitoraggio dei corpi idrici interessati(articolo 6, comma 2)
Premessa Di seguito sono riportate le modalità per il monitoraggio di cui all’articolo 6, comma 2. Il monitoraggio è effettuato, nei corpi idrici interessati, prima, durante e dopo le operazioni previste dal progetto di gestione, allo scopo di verificare il rispetto delle finalità di cui all’articolo 3 . Sono pertanto riportate nel seguito le variabili minime da controllare, e le relative modalità, frequenze e tempistiche. Il gestore, sulla base delle caratteristiche ambientali dei corpi idrici interessati, delle fonti di pressione e delle operazioni, propone gli eventuali, ulteriori parametri idromorfologici e/o fisicochimici e/o chimici e/o biologici, necessari per verificare in maniera puntuale gli effetti che le operazioni possono avere sullo stato ambientale dell’invaso e dei corpi idrici e sui relativi habitat interessati dalle operazioni. I risultati del monitoraggio costituiscono riferimento per l’aggiornamento del progetto di gestione dell’invaso, per la verifica del rispetto degli obiettivi di qualità ambientale, per la definizione di misure atte a mitigare gli effetti negativi delle attività delle operazioni, e per la verifica degli effetti delle stesse. Tali risultati sono presentati dal gestore nel rapporto tecnico finale di cui all’articolo 7, comma 4. Le regioni tengono conto dei risultati del monitoraggio ai fini dell’aggiornamento del Progetto di gestione conformemente a quanto previsto dall’articolo 4. L'ambito spaziale del monitoraggio comprende i corpi idrici situati nell'“area di influenza”, definita come l'area costituita dall’invaso e dai corpi idrici a valle interessati dalle operazioni. In generale, si monitorano le variabili maggiormente influenzate dalle operazioni tra cui – considerato che le operazioni hanno immediato e diretto effetto sulla portata solida in sospensione – le portate liquide e solide in sospensione (torbidità) a monte dell'invaso e a valle di esso prima, durante e dopo le operazioni anche al fine di controllare le entità delle variazioni di torbidità, definire un corretto nesso di causalità tra variazioni della stessa e operazioni effettuate, e per contenere le concentrazioni di solidi sospesi. Le altre variabili del monitoraggio, tuttavia, differiscono nel caso del monitoraggio durante le operazioni rispetto a quello pre/post operazioni. Pertanto, nel seguito, il monitoraggio durante le operazioni è trattato in maniera distinta dal monitoraggio pre/post operazioni.
Monitoraggio durante le operazioni Criteri generali Il monitoraggio durante le operazioni è realizzato per controllare le variabili di interesse e verificare il non superamento delle soglie stabilite nel presente allegato e nel Progetto di gestione approvato.
Stazioni Il monitoraggio durante le operazioni è principalmente riferito ai corpi idrici a valle della diga e compresi nella prevista area di influenza. Tuttavia, è indispensabile predisporre anche una stazione a monte dell'invaso, che fornisca i valori dei parametri da monitorare nel tratto di corpo idrico non influenzato dalle operazioni. Per il monitoraggio a valle dell'invaso, è necessario, tra l'altro, considerare i seguenti elementi: l'estensione complessiva dei corpi idrici potenzialmente interessati da concentrazioni significative di solidi sospesi, la considerazione dei differenti tratti/tipi idromorfologici, la presenza di affluenti significativi ai fini dei contributi di diluizione o di carico torbido naturale, la presenza di un corpo idrico recettore a valle del corpo idrico su cui insiste l’invaso o di sbarramenti, prese e altre strutture che possono compromettere e/o agevolare la regolazione della manovra, l’accessibilità in sicurezza al corpo idrico, la possibilità di installare strumentazione fissa, la presenza di stazioni di monitoraggio quali-quantitativo già esistenti per altre finalità, i vincoli (es. uso potabile) e le caratteristiche di qualità dei corpi idrici nell’area di influenza, la presenza di aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000. La stazione di monitoraggio di valle è prevista in prossimità della diga nel punto più vicino all’invaso ove vi sia completo rimescolamento delle acque e comunque non oltre 1 km dal punto di rilascio delle portate, fatta salva l'accessibilità in sicurezza. Nel caso di operazioni che prevedono l’utilizzo dell’opera di derivazione, la stazione di monitoraggio è collocata a valle del punto di rilascio ove vi sia completo rimescolamento delle acque. Se necessari, possono essere previste una stazione di chiusura e stazioni intermedie. La stazione di chiusura si trova a valle dell'area di influenza (1) e serve a delimitare l'estensione dell'impatto e controllarne la progressiva riduzione nel tempo. Qualora necessario, le stazioni di monitoraggio intermedie sono individuate in numero tale da garantire un’adeguata rappresentatività dell’andamento in termini spaziali e temporali dei parametri rilevati, per l’intera durata delle operazioni.
(1) La lunghezza dell’area di influenza, ovvero il numero dei corpi idrici a valle influenzati dall’invaso, è altamente sito-specifico e va determinata caso per caso in base ad evidenze idromorfologiche, biologiche e fisico-chimiche già disponibili. In assenza di tali dati, l’area di influenza può essere proposta in maniera preliminare e verificata con azioni di monitoraggio da effettuarsi su indicazione degli organismi di controllo.
Variabili Le variabili da rilevare sono stabilite scegliendo tra quelle che risultano maggiormente influenzate dalle operazioni di rilascio di sedimenti a valle, e in particolare (a titolo esemplificativo): - solidi sospesi totali, solidi sedimentabili e torbidità; - ossigeno disciolto; - parametri chimico-fisici di base: conducibilità, pH, temperatura; - portate transitanti alle sezioni di monitoraggio, rilasciate in alveo direttamente dall’invaso, immesse in alveo da prese minori e/o da invasi utilizzati a fini di diluizione e/o da affluenti; - ulteriori parametri (es. azoto ammoniacale e fosforo totale) da valutarsi sulla base dei risultati delle indagini effettuate per la caratterizzazione di cui all’Allegato 1.
Tempistica del monitoraggio Le attività di monitoraggio sono avviate prima dell’arrivo, alle stazioni di monitoraggio, della portata rilasciata dall’invaso in conseguenza dell’inizio delle operazioni e terminano quando siano ristabilite concentrazioni di solidi sospesi e di eventuali altri parametri critici (es. ossigeno disciolto) paragonabili a quelli rilevati negli alvei recettori prima delle operazioni. In caso di svaso, qualora si rendesse necessario mantenere le opere di scarico aperte a invaso vuoto, è opportuno che il sistema di monitoraggio resti attivo – o attivabile in caso di necessità – per tutto il periodo di tale operazione, al fine di monitorare gli effetti di ulteriori eventuali deflussi (es. dovuti a concomitanti eventi di precipitazione) e minimizzarne l’impatto a valle attraverso la gestione delle opere di presa e scarico. La torbidità e la concentrazione di solidi sospesi totali sono misurate in continuo tramite strumenti idonei, opportunamente calibrati durante l’evento e tramite campionamenti manuali o automatici, che consentano di verificare in maniera affidabile l’eventuale superamento delle soglie prefissate. Contestualmente devono essere misurate le concentrazioni di solidi sedimentabili attraverso coni Imhoff e la raccolta di campioni per la misura della concentrazione di solidi sospesi utili alla verifica del rapporto solidi sedimentabili/solidi sospesi. Al fine di valutare la componente di trasporto solido grossolano (ad es., ghiaia e ciottoli) attivato e trasportato al fondo durante le operazioni, è possibile prevedere attività di misura almeno tramite campionamenti ripetuti ad intervalli regolari e con strumentazione idonea per la tipologia di corso d’acqua, presso le sezioni che presentano la possibilità logistica di effettuare tali misure. Stazioni fisse per il monitoraggio in continuo del trasporto solido al fondo, opportunamente calibrate tramite campionamenti periodici, sono preferibili nei corsi d’acqua dove si preveda un frequente ricorso alle operazioni di svaso e fluitazione, stante la fattibilità tecnica dell’installazione. In Tabella 1 sono riportate le variabili da monitorare durante le operazioni, unitamente alle relative modalità e frequenze di monitoraggio. I metodi impiegati sono conformi alle norme ISO o EN ISO pertinenti o ad altre norme nazionali o internazionali analoghe che assicurino dati comparabili ed equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.
Tabella 1. Parametri – individuati tra quelli che risultano maggiormente influenzati dalle operazioni – da monitorare durante le operazioni stesse e relative modalità di rilevamento e frequenze.
NOTE ALLA TABELLA 1 (2) Stazioni storiche e nuove, ove necessario. (3) Compatibilmente con le condizioni di accesso in sicurezza al corpo idrico. (4) Nelle stazioni in cui le misure sono eseguite con sonde portatili, il monitoraggio potrà essere interrotto in difetto di condizioni operative di sicurezza (ore notturne, condizioni meteo o idrologiche avverse). In tal caso i dati mancanti sono ricavati dalle misure effettuate nelle stazioni di monitoraggio vicine. (5) La frequenza del monitoraggio effettuato mediante l’utilizzo dei coni Imhoff per la misura di solidi sospesi sedimentabili deve essere valutata caso per caso, prevedendone un incremento nelle fasi potenzialmente oggetto di rapide variazioni della concentrazione dei solidi sospesi ed un decremento in condizioni stabili, sia dal punto di vista delle concentrazioni, sia delle caratteristiche del materiale trasportato dalla corrente. Durante le fasi di apertura dello scarico di fondo, svuotamento totale dell’invaso e inizio del ruscellamento, la frequenza non potrà comunque essere inferiore ad un rilevamento ogni 30 minuti. (6) Ove tecnicamente possibile con campionatore isocinetico su asta. (7) Per l’analisi dei solidi sospesi si utilizza il metodo 2090 - Solidi (APAT e IRSA-CNR, Metodi analitici per le acque, 2003) – Metodo B (solidi sospesi totali) da integrare con il Metodo C (solidi sedimentabili) nel caso in cui le concentrazioni osservate siano superiori al grammo/litro. (8) Il monitoraggio di questa variabile deve essere contestuale a quello di pH e temperatura. Sarà necessaria una conferma dei valori attraverso l’analisi in laboratorio di alcuni campioni prelevati allo scopo. (9) Questi parametri sono misurati in campo con metodo speditivo, al fine di evidenziare il rischio di superamenti di eventuali soglie e per mettere in atto eventuali azioni correttive. Sarà necessaria una conferma dei valori attraverso l’analisi in laboratorio di alcuni campioni prelevati allo scopo.
Monitoraggio pre- e post-operazioni Criteri generali Il monitoraggio pre-operazioni è finalizzato ad acquisire le conoscenze delle condizioni ambientali, biotiche e abiotiche, dei corpi idrici interessati prima dell'avvio delle operazioni. Il monitoraggio post-operazioni è funzionale a misurare gli effetti delle operazioni nei corpi idrici inclusi nell'area d’influenza e si basa, in particolare, sulla caratterizzazione nel tempo delle condizioni idromorfologiche, anche in termini di habitat, delle componenti biotiche e dell’andamento dei parametri chimici e fisico-chimici. È altresì funzionale a verificare l’adeguatezza dei tempi di recupero delle condizioni ambientali dopo le operazioni.
Stazioni e parametri del monitoraggio Le stazioni di monitoraggio pre e post-operazioni sono localizzate in coincidenza o nell’immediata prossimità delle stazioni di monitoraggio durante le operazioni, in modo da poter mettere a confronto i dati raccolti con quelli del monitoraggio durante le operazioni, e fanno prioritariamente riferimento, ove possibile, alle stazioni della rete di monitoraggio prevista ai sensi della parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le stazioni sono distribuite sui corpi idrici all'interno della prevista area d’influenza. Le componenti minime da monitorare sono: - macroinvertebrati bentonici in termini di composizione e abbondanza; - fauna ittica in termini di composizione, densità, biomassa e struttura in classi di età; - macrofite in termini di composizione e abbondanza; - idromorfologia (alla scala di tratto e di unità morfologica/habitat) in termini di: modifica della superficie del fondo dell’alveo, alterazioni del substrato e alterazione spazio-temporale delle unità morfologiche, cioè della disponibilità di habitat; - parametri chimici e chimico-fisici a sostegno per la valutazione della qualità delle acque; - altri parametri e/o sostanze inquinanti individuate sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui all’Allegato 1 del decreto. I metodi impiegati per i monitoraggi biologici di macroinvertebrati bentonici, macrofite acquatiche e fauna ittica sono quelli previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Sulla base delle caratteristiche dell’area interessata, delle scale spazio-temporali delle operazioni e dei tempi di risposta dell’ecosistema interessato, sono considerati anche eventuali altri elementi impatto specifici, biologici (es. diatomee, anfibi) e idromorfologici (es. embeddedness), nonché metodologie ulteriori rispetto a quelle previste dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora le stesse non siano idonee a rilevare gli impatti specifici delle operazioni o a rilevarli nel breve termine infrannuale. Tali ulteriori metodologie sono conformi alle norme ISO o EN ISO pertinenti o ad altre norme nazionali o internazionali analoghe che assicurino dati comparabili ed equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica, ed appropriati per rilevare gli impatti ambientali delle operazioni. Il programma di monitoraggio, indipendentemente dalla tipologia delle operazioni, prevede comunque: - idonei rilievi batimetrico/topografici dell'invaso, prima e dopo le operazioni, per la determinazione del volume di materiale asportato e per la verifica dello stato di interrimento in prossimità degli scarichi e della diga; - monitoraggio in continuo delle portate liquide e della torbidità a monte e a valle dell'invaso.
Tempistica del monitoraggio La definizione delle tempistiche del monitoraggio si basa sugli effetti potenziali dell’operazione sulle diverse componenti dell'ecosistema, con particolare riferimento alle comunità biologiche coinvolte, al regime idrologico e al trasporto solido del corso d'acqua, nonché ai tempi di recupero di tali componenti. La tempistica e la frequenza di monitoraggio delle variabili sono riportate in Tabella 2. Per quanto riguarda le variabili biologiche e chimico-fisiche sono considerati sempre necessari il monitoraggio pre-operazione e l’ultimo di quelli post operazione. Si possono alternare o rendere opzionali i campionamenti intermedi, con particolare riguardo per quelli post operazione a tre e nove mesi, sulla base di motivate esigenze sito specifiche. La misura delle variabili chimico-fisiche è di norma effettuata in coincidenza con i campionamenti delle comunità biologiche. I parametri chimico fisici misurati con sonda sono rilevati fino a quando sono ristabilite le condizioni pre-operazioni. Le portate liquide e la torbidità devono essere monitorate in continuo.
Tabella 2. Tempistica e frequenza di monitoraggio pre e post manovra delle variabili (10)
NOTE ALLA TABELLA 2 (10) Per quanto riguarda le variabili biologiche e chimico-fisiche sono considerati sempre necessari il monitoraggio pre-operazione e l’ultimo di quelli post operazione. Si possono alternare o rendere opzionali i campionamenti intermedi. (11) Nel monitoraggio della fauna ittica si tiene conto di eventuali attività alieutiche. (12) Da stabilire in base alle condizioni locali. (13) Monitoraggio facoltativo per i fiumi ricadenti nelle idroecoregioni alpine. (14) Per il monitoraggio delle macrofite si tiene conto dell’idoneo periodo di campionamento della comunità anche in relazione al periodo stagionale. (15) Opzionale. (16) Opzionale. (17) Vedasi metodi illustrati in ISPRA MLG 131/2016. (18) Opzionale. Il Monitoraggio della qualità morfologica IQM è necessario a caratterizzare lo stato idromorfologico pre-operazioni dei corpi idrici a valle, a definire i tratti dove effettuare il monitoraggio della qualità morfologica nel breve termine e dove eseguire il monitoraggio delle unità morfologiche. Il monitoraggio a breve termine (6 mesi; un anno) dovrà prevedere, quando ritenuto necessario, la determinazione dell’indice IQMm, mentre per le altre scadenze, se non sono intervenute alterazioni idromorfologiche, può essere sufficiente l'ultimo rilievo IQM eseguito. (19) Vedasi ISPRA MLG 132/2016 Sistema di rilevamento e classificazione delle Unità Morfologiche dei corsi d’acqua (SUM). (20) I rilievi batimetrico/topografici dell’alveo sono eseguiti laddove logisticamente possibile (condizioni di deflusso, di morfologia e di accesso all’alveo compatibili con l’esecuzione dei rilievi), su una lunghezza ritenuta potenzialmente impattata in relazione alle operazioni previste se significative sulla base della tipologia di alveo interessato.
Criteri per la definizione della qualità delle acque Solidi sospesi totali Sono elencate di seguito alcune raccomandazioni cui attenersi nella definizione dei livelli e della persistenza delle concentrazioni di solidi sospesi totali che non possono essere superate nelle acque rilasciate a valle dell’invaso durante operazioni di svaso, sfangamento e spurgo, ai fini della prevenzione e tutela delle risorse idriche a valle dello sbarramento, della fauna acquatica e dell’ecosistema dei corpi idrici compresi nell’area d’influenza. I valori soglia sono calcolati in base alle caratteristiche idrologiche, turbidimetriche e dell’ecosistema dei corpi idrici coinvolti, tenendo in considerazione la tipologia di operazioni da effettuare e relative modalità di attuazione, nonché gli effetti potenziali sugli ecosistemi, stimati per ogni operazione. I limiti sono definiti per ciascun corpo idrico compreso nell’area d’influenza, secondo le caratteristiche specifiche e le necessità di tutela. Per la definizione dei valori soglia di solidi sospesi totali è necessario che a ogni concentrazione fissata sia legata anche una durata massima della stessa. Per definire il regime di riferimento delle concentrazioni dei solidi sospesi totali a valle, che indirizzano le operazioni, è possibile ricostruire l'andamento delle portate torbide a monte dell'invaso. A tal fine, ci si basa sulla ricostruzione dell'andamento delle portate torbide durante gli eventi di piena/morbida naturali. I valori di riferimento dei solidi sospesi in condizioni naturali, per ciascun corso d’acqua, sono determinati analizzando gli andamenti delle durate e delle concentrazioni di una serie robusta di misure strumentali di concentrazione (NTU e/o mg/L), opportunamente tarate con specifici campionamenti, effettuate durante le morbide e le piene naturali in sezioni significative del corso d’acqua, associate alla misura di portata transitata. In assenza di una serie storica di adeguata lunghezza, le concentrazioni di riferimento possono essere determinate utilizzando i valori massimi di concentrazione solida registrati in corpi idrici che presentino caratteristiche di somiglianza idrologica e di produzione solida con il corpo idrico oggetto delle operazioni. Nelle more della definizione di tali regimi di riferimento, ci si riferisce alle concentrazioni dei solidi sospesi totali attraverso uno dei seguenti approcci: 1. definizione di dosi (concentrazione per tempo di esposizione) di solidi sospesi totali in relazione agli effetti su uno o più organismi, comunità target o su altri aspetti dell’ecosistema (es. habitat) sulla base di approcci scientifici consolidati. La definizione di tali valori soglia garantisce la tutela di comunità chiave dell’ecosistema e può contribuire alla tutela dell’ambiente fluviale nella sua interezza. I valori empirici (relazioni dose/effetto) derivanti da esperienze precedenti sullo specifico sistema idrico, possono essere utilizzati per individuare l’intervallo di concentrazione entro il quale la perturbazione esercitata sulle biocenosi acquatiche sia tale da non provocare alterazioni e/o danni permanenti. Qualora dai risultati delle indagini chimiche sulla colonna d’acqua e sui sedimenti si evidenzi il rischio di repentine diminuzioni di ossigeno disciolto come conseguenza dello svaso totale e della fuoriuscita di sedimenti, è necessario ricorrere a un modello di regressione tra la concentrazione dei solidi sospesi totali rilevabili nel corpo idrico di valle e la diminuzione di ossigeno disciolto, al fine di non provocare riduzioni inaccettabili della concentrazione di ossigeno disciolto nelle acque a valle dello sbarramento; 2. estrapolazione dei valori soglia da normative o direttive regionali in vigore. Nel caso in cui la regione competente non abbia individuato valori soglia attraverso atti normativi, pianificatori o di indirizzo, è possibile tenere in considerazione le concentrazioni fissate da altre regioni, se queste sono compatibili con la tutela dei corpi idrici coinvolti dalle operazioni; 3. calcolo delle concentrazioni di riferimento attraverso elaborazioni specifiche mediante l’utilizzo di ulteriori metodi scientificamente fondati, sufficientemente sperimentati e documentati.
Ossigeno disciolto Le concentrazioni di ossigeno disciolto sono definite in Tabella 3 in base alle indicazioni di US-EPA, 1986 (21). Il valore minimo giornaliero corrisponde alla minima concentrazione di ossigeno disciolto misurata nell’arco di 24 ore. La media dei minimi per l’intera durata delle operazioni rispetta i limiti indicati in Tabella 3. Dopo sette giorni, il valore medio dei minimi viene calcolato come media mobile. Detti valori devono essere adattati in relazione alle condizioni idrologiche e ambientali locali.
(21) 12 US-EPA, 1986. Quality criteria for water. U.S. Environmental Protection Agency, Office of Water. EPA 440/5-86-001.
Tabella 3. Valori di concentrazione di ossigeno disciolto (mg/L O2) medi e minimi per il periodo di riferimento
Detti valori vanno adattati in relazione alle condizioni idrologiche e ambientali locali.
Nel caso in cui le operazioni si svolgano durante il periodo riproduttivo della fauna ittica, a tutela degli stadi giovanili devono essere calcolati limiti più restrittivi, sulla base di studi sito-specifici pregressi o elaborazioni basate su pubblicazioni scientifiche.
Azoto ammoniacale L’ammoniaca è inclusa tra i parametri da monitorare durante un’operazione di svaso, sfangamento o spurgo qualora, sulla base dei risultati delle indagini effettuate per la caratterizzazione di cui all’Allegato 1, il parametro risulti tra quelli maggiormente influenzati dalle operazioni di rilascio di sedimenti a valle. I valori limite da non superare nel corso delle operazioni sono definiti in base alle indicazioni di USEPA (2013) (22), che individuano i criteri acuti e cronici adeguati alla tutela della vita acquatica. Poiché la tossicità dell’ammoniaca dipende dal pH e dalla temperatura dell’acqua, i valori limite devono essere stabiliti in funzione di tali parametri, utilizzando le tabelle seguenti. Per le sostanze inquinanti si fa riferimento agli standard di qualità ambientale di cui all’Allegato 1 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
(22) US-EPA, 2013. Aquatic Life Ambient Water Quality Criteria For Ammonia – Freshwater 2013. U.S. Environmental Protection Agency, Office of Water. EPA-822-R-13-001.
Tabella 4. Concentrazione media oraria di azoto ammoniacale (mg/L) ammissibile, in presenza di salmonidi, in funzione di pH e temperatura
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Allegato 5 - Caratterizzazione dei sedimenti(articolo 6, comma 4)
1. Caratterizzazione dei sedimenti ai fini della tutela degli ambienti acquatici Al fine di non pregiudicare il mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici interessati dal rilascio o dallo spostamento dei sedimenti, è effettuata una caratterizzazione integrativa dei sedimenti dell'invaso, di seguito denominata «caratterizzazione», oltre a quanto previsto dall'articolo 185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La caratterizzazione dei sedimenti dell'invaso è effettuata attraverso l'esecuzione di un piano di campionamento che consenta di rappresentare le caratteristiche di tutto il sedimento presente nell'invaso e le caratteristiche del sedimento presente a valle relativo all'area di influenza (nel caso di fluitazione) o del sito di destinazione (nel caso di spostamento del sedimento all'interno dei corpi idrici, a monte o valle dello sbarramento). Il piano prevede il prelievo di un numero adeguato di campioni (minimo dieci) raccolti in stazioni individuate sulla base della morfologia dell'invaso, della granulometria con preferenza per siti caratterizzati da granulometria fine, dell'estensione superficiale, del tasso di interrimento. Il piano di campionamento prevede, sia il prelievo di sedime |
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