La Sent. Corte Cost. 24/02/2022, n. 43 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, in combinato disposto con l’art. 1, comma 1, lettera d) e l’art. 9, comma 1, del D. Leg.vo 20/06/2005, n. 122, nella parte in cui non riconoscono il diritto di prelazione anche alle persone fisiche che abbiano acquistato prima che sia stato richiesto il permesso di costruire.

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