Deliberaz. G.P. Bolzano 05/11/2019, n. 897 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NR41132

Deliberaz. G.P. Bolzano 05/11/2019, n. 897

Nuova Linea guida concernente la garanzia provvisoria per la partecipazione alle procedure d'appalto e le garanzie per la fase di esecuzione dei contratti di appalto - Modifica della delibera del 7 agosto 2018 n. 780.
Scarica il pdf completo
5916440 7210897
Testo del provvedimento


LA GIUNTA PROVINCIALE


vista la Delib.G.P. 7 agosto 2018, n. 780 "Nuova Linea guida concernente la garanzia provvisoria per la partecipazione alle procedure d'appalto e le garanzie per la fase di esecuzione dei contratti di appalto";

accertato che gli artt. 27 e 36 della Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono stati modificati dalla Legge provinciale 9 luglio 2019, n. 3 e quindi la linea guida è da aggiornare;

accertato che l'

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5916440 7210898
Allegato - Linea guida concernente la garanzia provvisoria per la partecipazione alle procedure d'appalto e le garanzie per la fase di esecuzione dei contratti di appalto


Premesse

Si accerta che per quanto stabilito dagli artt. 27 e 36 della legge provinciale (l.p.) 16/2015, con riguardo agli aspetti degli istituti giuridici da questi ultimi non regolati, si rinvia alla disciplina di cui agli articoli 93, 103 e 104 del decreto legislativo (D.lgs.) 50/2016.


1. Garanzia provvisoria

1.1. Non è richiesta alcuna garanzia a corredo dell'offerta nel caso di procedure di gara mediante invito per l'esecuzione di lavori fino a un importo non superiore a due milioni di euro, per lavori, e non superiore alla soglia UE per servizi e forniture.

1.2. Salvo quanto previsto al paragrafo precedente, la garanzia provvisoria è pari all'uno per cento dell'importo indicato nel bando o nell'invito.

1.3. L'operatore economico in possesso di certificazione di qualità ai sensi dell'art. 27, comma 12 L.P. 16/2015 non è tenuto a presentare la garanzia provvisoria.

1.4. In caso di partecipazione alle procedure di affidamento da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), D.Lgs. 50/2015 l'esonero dall'obbligo di presentazione della garanzia provvisoria si ottiene solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinar

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Disciplina economica dei contratti pubblici
  • Appalti e contratti pubblici

Costo del lavoro nei contratti pubblici: tabelle ministeriali e giurisprudenza

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Appalti e contratti pubblici
  • Avvisi e bandi di gara
  • Requisiti di partecipazione alle gare

Oneri per la sicurezza e la manodopera nei bandi di gara e nelle offerte

A cura di:
  • Studio Groenlandia
  • Dino de Paolis
  • Appalti e contratti pubblici
  • Esecuzione dei lavori pubblici

L’esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture [Codice 2023]

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Appalti e contratti pubblici

I contratti di partenariato pubblico privato [Codice appalti 2023]

A cura di:
  • Emanuela Greco