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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 07/08/2018, n. 780
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Deliberaz. G.P. Bolzano 07/08/2018, n. 780
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PremessaLA GIUNTA PROVINCIALE vista la Delib.G.P. 11 luglio 2017, n. 744, "Linea guida concernente la garanzia provvisoria per la partecipazione alle procedure d'appalto e le garanzie per la fase di esecuzione dei contratti di appalto"; viste le numerose richieste di ulteriori delucidazioni sull'applicabilità delle norme attinenti alla disciplina della garanzia definitiva; ritenuto quindi essenziale, implementare la suddetta Linea guida al fine di chiarire in un unico documento la disciplina relativa alla garanzia provvisoria e alla garanzia definitiva, sia per gli operatori economici, sia per le stazioni appaltanti; ritenuto, per le suesposte ragioni, necessario provvedere alla revoca della Delib.G.P. 11 luglio 2017, n. 744 e alla sostituzione della Linea guida in essa contenuta; visti gli articoli 27 e 36 della legge provinciale n. 16/2015 e successive modifiche ed integrazioni; accertato che l'art. 27, commi 10, |
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Garanzia provvisoria per la partecipazione alle procedure d'appalto e garanzie per la fase di esecuzione dei contratti di appalto |
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1. Garanzia provvisoria1.1. Non è richiesta alcuna garanzia a corredo dell'offerta nel caso di procedure di gara mediante invito per l'esecuzione di lavori fino a un importo non superiore a due milioni di euro, per lavori, e non superiore alla soglia UE per servizi e forniture. 1.2. Salvo quanto previsto al paragrafo precedente, la garanzia provvisoria è pari all'uno per cento dell'importo indicato nel bando o nell'invito. 1.3. L'operatore economico in po |
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2. Dichiarazione di impegno di cui all'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/20162.1. Nel caso di procedure di gara mediante invito per l'affidamento di lavori fino a un importo non superiore a due milioni di euro e non superiore alla soglia UE per servizi e forniture, non essendo richiesta alcuna garanzia provvisoria, non è altresì ric |
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3. Garanzie nella fase di esecuzione del contratto3.1. Ai sensi dell'art. 36 della legge provinciale n. 16/2015, la garanzia nella fase di esecuzione del contratto (garanzia definitiva) è pari al due per cento dell'importo contrattuale. Salvi i casi di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, la stazione appaltante può, prima dell'espletamento della procedura di gara e su richiesta motivata del Responsabile unico del procedimento (RUP), diminuire l'importo della predetta garanzia sino all'uno per cento oppure incrementarlo sino al quattro per cento. 3.2. Non trova applicazione il primo periodo del comma 1 dell'art. 103, decreto legislativo n. 50/2016, laddove si prevede l'ammontare della garanzia definitiva. Non trov |
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