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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 04/10/2019, n. 125
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE; Viste la direttiva (UE) 2015/849, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE e il regolamento (UE) n. 2015/847, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che |
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Art. 1. - Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 2311. Al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, alla lettera l), dopo le parole « direttiva 2006/70 CE della Commissione» sono aggiunte le seguenti: «, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018» e alla lettera m), le parole «di cui all'articolo 32 della direttiva» sono soppresse; b) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole «gli enti preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza di settore, per tali intendendosi le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali,» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali,»; dopo le parole «comunque denominati» sono inserite le seguenti: «, nei confronti dei soggetti obbligati»; e dopo le parole «pertinente normativa di settore» sono aggiunte le seguenti: «nei confronti dei predetti soggetti»; c) all'articolo 1, comma 2, lettera r), le parole «ai sensi dell'articolo 82 CAP» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera r-bis) CAP e disposizioni applicative limitatamente alle società controllate di cui all'articolo 210-ter, commi 2 e 3, CAP,»; d) all'articolo 1, comma 2, lettera dd), numero 3, il punto 3.1 è sostituito dal seguente: «3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;»; e) all'articolo 1, comma 2, lettera ee), numero 4, le parole «in un soggetto giuridico analogo» sono sostituite dalle seguenti: «in un istituto giuridico affine»; f) all'articolo 1, comma 2, lettera ff), dopo le parole «a titolo professionale,» sono inserite le seguenti: «anche online,» e dopo le parole «aventi corso legale» sono aggiunte le seguenti: «o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute»; g) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera ff) è aggiunta la seguente: «ff-bis) prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali;»; h) all'articolo 1, comma 2, lettera qq), dopo le parole «non emessa» sono inserite le seguenti: «né garantita» e dopo le parole «di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «o per finalità di investimento»; i) all'articolo 2, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Il trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di cui al comma 1 è considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio e della relativa normativa nazionale di attuazione.»; l) all'articolo 3, comma 2: 1) la lettera r), è soppressa; 2) alla lettera t), le parole «e di imprese assicurative» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma»; 3) alla lettera u), le parole «e le imprese assicurative» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma»; m) all'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari bancari e finanziari di cui al comma 2, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti nonché dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società»; n) all'articolo 3, comma 5: 1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: |
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Art. 2. - Modifiche al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 2311. Al Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 17, comma 4, dopo le parole «associato al cliente.» sono aggiunte le seguenti: «In caso di clienti già acquisiti, i soggetti obbligati adempiono alle predette disposizioni in occasione dell'assolvimento degli obblighi prescritti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE e dalla pertinente normativa nazionale di recepimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.»; b) all'articolo 19, comma 1: 1) alla lettera a), n. 2, dopo le parole: «nonché di un'identità digitale» sono inserite le seguenti: «di livello massimo di sicurezza» e le parole «EU n. 910/2014» sono sostituite dalle seguenti: «UE n. 910/2014 o identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale»; 2) alla lettera b), all'ultimo periodo, dopo le parole «ai fiduciari di trust espressi» sono inserite le seguenti: «e alle persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini»; c) all'articolo 19, comma 3, le parole «Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti,» sono soppresse, le parole «i soggetti obbligati» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti obbligati» e le parole «del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «della prestazione assicurativa»; d) all'articolo 20: 1) il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.»; 2) il comma 5, è sostituito dal seguente: «5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.»; e) all'articolo 20, comma 6, dopo le parole «titolare effettivo» sono aggiunte le seguenti: «nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo»; f) all'articolo 21, comma 1, le parole «ad accesso riservato» sono soppresse; g) all'articolo 21, comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui all'articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo è tale. In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5.»; h) all'articolo 21: 1) al comma 3, primo periodo, le parole «22 gennaio 1986 n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «22 dicembre 1986 n. 917 nonché gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana»; 2) al comma 3, secondo periodo, dopo le par |
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Art. 3. - Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 2311. Al Titolo III, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 4. - Modifiche al Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 2311. Al Titolo V, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 58, comma 3, le parole «e responsabile,» sono sostituite dalle seguenti: «nonché ai soggetti tenuti alla comunicazione o alla segnalazione ai sensi dell'articolo 37, comma 3, responsabili»; b) all'articolo 62, commi 1, 4 e 5, le parole «in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16»; c) all'articolo 62, comma 7, dopo le parole «degli intermediari bancari e finanziari» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti titolari delle funzioni di cui al comma 2»; |
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Art. 5. - Modifiche ad altre disposizioni vigenti1. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8-bis, |
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Art. 6. - Clausola di invarianza1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni |
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