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02/10/2019

Responsabilità di progettista e direttore dei lavori anche per opere non rientranti nell’incarico

In tema di abusi edilizi, sussiste la responsabilità di progettista e direttore dei lavori per inadempimento agli obblighi di vigilanza sulla conforme e regolare esecuzione delle opere edilizie, anche se non rientranti nell'oggetto dell’incarico professionale.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Messina aveva confermato la sentenza del Tribunale di Messina, in forza della quale, tra l'altro, un professionista, in qualità di progettista e direttore dei lavori, era stato condannato per i reati di cui agli artt. 110 del Codice penale, lett. b), dell’art. 44, comma 1, del D.P.R. 380/2001; art. 110 del Codice penale, artt. 93, 94 e 95 del D.P.R. 380/2001. Avverso la predetta decisione era stato proposto ricorso per cassazione.

Il professionista sosteneva che aveva solamente redatto gli elaborati tecnici necessari e propedeutici alla denuncia dell'avvio dei lavori di realizzazione di un deposito occasionale di proprietà dei soggetti privati, mentre le altre opere - effettuate dopo quelle denunciate ed assentite - non coincidevano con la s.c.i.a. presentata dal tecnico, altresì affermando di non essere stato messo a parte da alcuno circa l'inizio dei lavori, e non spettando al tecnico verificarne l'inizio medesimo. Infatti, non gli incombeva alcuno specifico dovere di vigilanza, tanto più che i lavori contestati (balcone al primo piano e sopraelevazione di muro di confine) avevano avuto ad oggetto parti diverse dell'immobile rispetto a quanto costituiva oggetto dell'incarico affidato al professionista.

PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, la Suprema Corte ha riaffermato i seguenti principi:
- è configurabile la responsabilità del progettista in caso di realizzazione di interventi edilizi necessitanti il permesso di costruire, ma eseguiti in base ad una denuncia di inizio attività accompagnata da dettagliata relazione a firma del predetto professionista, in quanto l'attestazione di conformità delle opere del progettista comporta l'esistenza in capo al medesimo di un obbligo di vigilanza sulla conforme esecuzione dei lavori;
- l'assenza dal cantiere non esclude la responsabilità penale per gli abusi commessi dal direttore dei lavori, sul quale ricade l'onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunziando all'incarico;
- ai fini dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento.

CONCLUSIONI
La recente Sent. C. Cass. pen. 25/09/2019, n. 39317 ha dunque confermato la responsabilità del progettista e direttore dei lavori, poiché lo stesso professionista ha ammesso l'avvenuta comunicazione d'inizio dei lavori, cui peraltro ha fatto seguito quantomeno un palese difetto di vigilanza, se non un vero e proprio disinteresse, nonostante l'assunto incarico, non onorifico e certamente ben conosciuto, di direttore dei lavori.

La Suprema Corte ha rilevato inoltre che non era emersa, anche a norma dell'art. 29 del D.P.R. 380/2001, alcuna dissociazione del professionista, invero istituzionalmente ben consapevole - alla stregua anche dei richiamati principi - delle conseguenze del proprio atteggiamento anche omissivo in relazione all'andamento dell'esecuzione delle opere, nemmeno sotto il profilo di una qualsivoglia contestazione alla committenza, ovvero all'impresa esecutrice, di avere dato corso ad un'attività che veniva a sovrapporsi e ad unirsi rispetto a quella in tesi assentita. Tant'è che la sentenza impugnata (la quale ha comunque accertato che le opere integravano il reato edilizio in quanto eseguite in assenza del dovuto permesso di costruire) ha in realtà ascritto all'odierno ricorrente un comportamento del tutto inerte e - quantomeno - colpevolmente passivo, benché in definitiva il direttore dei lavori assuma anche la funzione di garante nei confronti del Comune dell'osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all'esecuzione dei lavori.

Infine, è stata valutata corretta l'esclusione della non punibilità del reato trattandosi della violazione di più norme, con la realizzazione di più opere abusive ancorché non particolarmente consistenti, con la creazione di nuova cubatura.
 

Dalla redazione