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26/09/2019

Sequestro preventivo di immobili abusivi solo in presenza di un reale pregiudizio del territorio

In materia edilizia, al fine di disporre il sequestro preventivo di un manufatto abusivo, il giudice deve valutare la sussistenza di un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio.

FATTISPECIE
Nel caso in esame, il Tribunale della libertà di Livorno accoglieva l'istanza di riesame presentata nell'interesse del proprietario del terreno e committente dei lavori, avverso il decreto di sequestro preventivo adottato dal g.i.p. del Tribunale di Livorno, disponendo, in favore dell'istante, la restituzione di un muro in pietra a contenimento di una scarpata realizzato nel Comune di Rio Marina, già sottoposto a sequestro nell'ambito di un procedimento penale.

Il Tribunale dava atto che il committente aveva presentato all'autorità amministrativa una segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) al fine di realizzare un muro di pietra a contenimento di una piccola scarpata, precisandosi, nell'allegata relazione tecnica, che, stante l'impossibilità tecnica di realizzare un unico muro monolito dell'altezza di 3 m., sarebbero stati edificati due distinti muretti sovrapposti di circa 1,5 m. ciascuno. In corso di lavori, agenti della capitaneria di porto di Portoferraio, durante un sopralluogo accertavano la sussistenza di un muro di pietra di altezza pari a m. 170-1,80 m.; mentre all'atto di esecuzione del provvedimento di sequestro si appurava che l'altezza del muro era stata riportata al di sotto di 1,50 m. e che l'opera era stata completata.

Alla luce di questa ricostruzione, il Tribunale aveva escluso la sussistenza del fumus del reato edilizio, sul presupposto che l'opera, a lavori ultimati, era stata ricondotta entro i limiti di altezza consentiti, sicché non era ravvisabile qualche difformità rispetto a quanto dichiarato mediante s.c.i.a., con ciò implicitamente escludendo anche il fumus dei reati di cui all'art. 95 D.P.R. n. 380 del 2001 ed all'art. 734, del Codice penale.

PRINCIPIO DI DIRITTO E CONCLUSIONI
La Suprema Corte ha ricordato che, al fine di disporre il sequestro preventivo di un manufatto abusivo, la valutazione che il giudice di merito ha il dovere di compiere in merito al pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati (ai sensi dell'art. 321 del Codice di procedura penale), va diretta in particolare ad accertare se esista un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se la persistente disponibilità del bene costituisca un elemento neutro sotto il profilo dell'offensività.

La Sent. C. Cass. pen. 09/09/2019, n. 37363 ha dunque condiviso il ragionamento del Tribunale e osservato che non appariva configurabile il periculum in mora, in quanto la persistente disponibilità del bene appariva un elemento neutro sotto il profilo dell'offensività.

 

Dalla redazione