Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Incentivi per le funzioni tecniche: bozza di regolamento del MIT
L'art. 113, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) prevede che a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture delle stazioni appaltanti, le amministrazioni aggiudicatrici destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie - in misura non superiore al 2% sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara - per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse per le seguenti attività: programmazione della spesa per investlmenti, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, RUP, direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Inoltre, l'art. 113 del D. Leg.vo 50/2016 prevede che l'80% delle risorse del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni tra il RUP e i soggetti che svolgono le suddette funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori.
La bozza di Regolamento allegata definisce le modalità e i criteri di riparto del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e assume rilievo in considerazione del ruolo svolto dal tale ministero nel settore dei lavori pubblici, nonché come schema eventualmente utilizzabile dagli altri ministeri per la predisposizione di analoghi regolamenti.