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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Autorizzazione paesaggistica in sanatoria e realizzazione di nuovi volumi
In tema di procedura per il rilascio della c.d. autorizzazione paesaggistica in sanatoria, l’art. 167, comma 4, D. Leg.vo 42/2004, prevede che la compatibilità paesaggistica può essere accertata a posteriori, tra l’altro, per i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.
Al riguardo il TAR Toscana 17/06/2019, n. 885, ha specificato che il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto a tutela del paesaggio comporta l'impossibilità di realizzare qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che possa essere effettuata una distinzione tra volume tecnico ed altro tipo di volume. La valutazione ai fini paesaggistici è infatti distinta da quella urbanistico-edilizia poiché l’una e l’altra sono destinate a svolgere funzioni diverse, e a tutelare interessi pubblici non coincidenti. Mentre la seconda riguarda la compatibilità dell’opera con l’ordinato incremento e governo del territorio, la prima ha ad oggetto la conformità della stessa con la fruizione del paesaggio in una zona particolarmente tutelata sotto questo profilo.
Ne consegue che, in base al citato art. 167, comma 4, D. Leg.vo 42/2004, quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura è precluso il rilascio di autorizzazioni in sanatoria, pur quando ai fini urbanistici ed edilizi non andrebbero ravvisati volumi in senso tecnico.
Nel caso di specie è stato respinto il ricorso contro il diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria in relazione ad un impianto di produzione di energia elettrica costituito da pannelli solari fotovoltaici che secondo la ricorrente non avevano alcuna consistenza volumetrica.