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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Ambiente 29/11/2000
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D. Min. Ambiente 29/11/2000
D. Min. Ambiente 29/11/2000
Testo aggiornato con le modifiche introdotte da:
- D.M. 23/11/2001
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[Premessa]Il Ministro dell'Ambiente Visti l'art. 10, comma 5 e l'art. 3, comma 1, lettera i), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge-quadro sull'inquinamento acustico"; Visto il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, recante "Nuovo codice |
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Art. 1 - Campo d'applicazione1. Il presente decreto stabilisce i criteri tecnici per la predisposizione, da parte |
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Art. 2 - Obblighi del gestore1. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, inclusi i comuni, le province e le regioni, hanno l'obbligo di: - individuare le aree in cui per effetto delle immissioni delle infrastrutture stesse si abbia superamento dei limiti di immissione previsti; - determinare il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti suddetti; - presentare al comune e alla regione o all'autorità da essa indicata, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, il piano di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture di cui sopra. 2. I piani vengono presentati secondo le modalità ed i termini seguenti: a) per le infrastrutture di tipo lineare di interesse regionale e locale: a.1) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società o l'ente gestore individua le aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti e trasmette i dati relativi ai comuni e alla regione competente o all'autorità da essa indicata; a.2) entro i successivi diciotto mesi la società o l'ente gestore presenta ai comuni interessati ed alla regione competente o all'autorità da essa indicata il piano di contenimento e abbattimento del rumore di cui al comma 5 dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 R. Tale termine si applica anche nel caso in cui si accerti il superamento dei valori limite successivamente all'individuazione di cui al punto a.1), in ragione di sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o relative a modalità di esercizio o condizioni di traffico dell'infrastruttura; |
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Art. 3 - Criteri di priorità degli interventi1. Fermo restando quanto stabilito in materia di priorità dall'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 18 novembre 1998, R l'ordine di priorit&agr |
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Art. 4 - Obiettivi dell'attività di risanamento1. Le attività di risanamento devono conseguire il rispetto dei valori limite del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto, stabiliti dai regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 |
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Art. 5 - Oneri e modalità di risanamento1. Gli oneri derivanti dall'attività di risanamento sono a carico delle società e degli enti gestori delle infrastrutture dei trasporti che vi provvedono in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. R |
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Art. 6 - Attività di controllo1. Le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture comunicano entro il 31 marzo di ogni anno, e comunque entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente |
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Art. 7 - Norma di salvaguardia1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province a |
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Art. 8 - Entrata in vigore |
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ALLEGATO 1 - INDICE DI PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTODefinizioni Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per: ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; Calcolo dell'indice Il grado di priorità degli interventi di risanamento all'interno dell'area A da risanare si ottiene: 1) dalla suddivisione della area A in un insieme di aree Ai tali che |
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ALLEGATO 2 - CRITERI DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTOPer la progettazione degli interventi di risanamento si possono utilizzare modelli matematici che devono consentire: - la descrizione dell'ambiente di propagazione del rumore, la morfologia del terreno, la presenza di edifici ed infrastrutture, con la possibilità di attribuire valori dei coefficienti di assorbimento o indici di isolamento per le superfici, almeno per bande di ottava; - l'archivio di dati relativi alla potenza sonora delle sorgenti, aggiornabile mediante rilievi strumentali: tale archivio deve essere rappresentativo ad esempio del parco ferroviario nazionale, delle tipologie delle autovetture circolanti, delle pavimentazioni; - l'archivio di dati relativi alle caratteristiche acustiche di isolamento e di assorbimento dei materiali usati in edilizia e per la realizzazione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore, con possibilità di aggiornamento; - di tenere conto, negli algoritmi di calcolo, dei principali fenomeni caratterizzanti la propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore, come le riflessioni del primo ordine e quelle secondarie, le diffrazioni semplici e multiple, l'attenuazione per divergenza e quella per assorbimento; - di ottenere risultati su base cartografica in scala non inferiore a 1:1000, sotto forma di punti singoli, curve di isolivello sia in pianta che in sezione trasversale relative a situazioni precedenti e seguenti l'intervento. Il progetto di risanamento deve assicurare il conseguimento dei valori di immissione del rumore nelle zone interessate dall'esercizio dell'infrastruttura. La progettazione deve prevedere: a) l'individuazione delle vie di propagazione del rumore dalla sorgente all'ambiente ricevente; b) le misure e/o le stime del livello massimo di rumore esterno agli edifici in dB(A) con caratterizzazione dello spettro medio del rumore; c) il dimensionamento delle pareti delle facciate sulla base dell'indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, allegato A, e sulla base dei dati di progetto; d) la verifica della condizione che l'indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata sia maggiore o eguale a quello st |
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Allegato 3Allo scopo di rendere comparabili i costi delle attività di risanamento e di consentire una corretta programmazione dei piani pluriennali di risanamento, può essere fatto riferimento ai costi unitari per le tipologie di intervento riportate in tabella 1, se indicate nella relazione tecnica. Se viene fatto riferimento ad altri tipi di intervento non contenuti nella citata tabella, gli interventi stessi devono essere descritti compiutamente ed i relativi costi unitari devono essere chiaramente indicati. Tabella 1 - Caratterizzazione e indice dei costi di interventi di bonifica acustica
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ALLEGATO 4 - CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE PERCENTUALI DELLÍATTIVITÀ DI RISANAMENTO DA ASCRIVERE A PIÙ SORGENTI SONORE CHE IMMETTONO RUMORE IN UN PUNTODefinizioni 1. Livello di immissione prodotto dalla sorgente i-esima - Li - Rappresenta il valore di rumore immesso nell'ambiente esterno dalla singola sorgente i-esima. 2. Valori limite assoluti di immissione - Lzona - |
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