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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Abusi edilizi: la sanatoria parziale non estingue i reati
Nel caso di specie il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all’art. 44, D.P.R. 380/2001 per aver realizzato all’interno di un immobile, in assenza di permesso di costruire, un abbassamento del piano di calpestio dei locali posti al pianterreno con conseguente aumento dell’altezza dei medesimi e dunque della volumetria del fabbricato. Il Comune aveva rilasciato un provvedimento di sanatoria limitato, però, alle sole opere di restauro e alle sistemazioni interne con espressa esclusione delle opere per incremento di volume oltre la linea naturale del terreno, le quali avrebbero dovuto essere oggetto di ripristino, previo deposito di una SCIA.
Al riguardo la Corte, sulla base del consolidato orientamento secondo il quale l'opera edilizia abusiva deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti, ha affermato l'inammissibilità di una sanatoria parziale, dovendo l'atto abilitativo postumo contemplare gli interventi eseguiti nella loro integrità.
Pertanto la concessione in sanatoria relativa soltanto a parte degli interventi abusivi realizzati e subordinata, per gli altri, all'esecuzione di opere, in palese contrasto con gli elementi essenziali dell'accertamento di conformità, i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla disciplina urbanistica, non può configurarsi come titolo di estinzione del reato ai sensi dell'art. 45, D.P.R. 380/2001.
Di conseguenza, nella fattispecie, gli interventi eseguiti su un unico fabbricato in un contesto unitario andavano considerati nella loro globalità e non potevano essere sanati o assentiti in via meramente parziale, non valendo perciò il titolo conseguito come autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'art. 36, D.P.R. 380/2001.