Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Istr. Min. Sanità 20/06/1896
Istr. Min. Sanità 20/06/1896
Stralcio.
Sono in vigore le norme che non siano incompatibili con il D. Min. Sanità 05/07/1975.
Con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Salute 06/04/2004 n.174
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Titolo I - DELL'IGIENE DEL SUOLO FUORI DEGLI AGGREGATI URBANI |
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1. Opere del suolo interessanti il naturale deflusso dell'acqua |
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Art. 1.I proprietari di terreni fuori degli aggregati urbani, non paludosi qualunque ne sia l'uso o la desti |
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Art. 2.É vietato di costruire qualsiasi opera, tanto sulle spiagge marine o lacuali, quanto sul corso |
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Art. 3.Gli sbarramenti dei corsi d'acqua a scopo agricolo od a scopo industriale non sono pure permessi, se |
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Art. 4.Saranno vietate le opere nel sottosuolo che cagionino ostacolo al regolare deflusso delle falde acque |
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Art. 5.Le irrigazioni a scopo agricolo, per le quali si debba mantenere per qualche tempo l'acqua sui terren |
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Art. 6.Saranno vietate le cave di prestito nei terreni o la escavazione di fosse che possano dar luogo a rac |
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2. Igiene del suolo nella coltivazione delle risaieOmissis |
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Titolo Il - DELLA PULIZIA IGIENICA DELLE ACQUE SUPERFICIALI |
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Art. 16.É vietato di fare sboccare nei corsi d'acqua, salvo se coperti ed incanalati con pareti imperm |
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Art. 17.L'autorità municipale stabilirà volta per volta, tenuto conto della portata e della vel |
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Art. 18.Qualora in seguito ad esatte indagini risultasse dimostrata la insufficienza del potere di autodepura |
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Art. 19.Salvo le eccezioni di cui all'art. 22, è vietato, per le città e per gli altri aggregat |
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Art. 20.É vietato l'impianto di stabilimenti balneari marini o lacuali ad una distanza minore di m 200 |
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Art. 21.É vietata l'immissione dei residui industriali ingombranti o pericolosi nei laghi, corsi e can |
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Art. 22.Potrà però essere permessa dal prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanit&agra |
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Art. 23.La depurazione delle acque industriali dovrà essere eseguita secondo metodi appropriati a cias |
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Titolo III - DELL'IGIENE DEL SUOLO PUBBLICO NEGLI AGGREGATI URBANI |
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1. Piani regolatori degli aggregati urbani |
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Art. 24.Le opere di demolizione e di riadattamento di edifizi in un centro abitato e quelle per ampliamento d |
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Art. 25.Ciascun comune fisserà il piano regolatore per la estensione di suolo attorno al suo abitato, |
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Art. 26.Il piano regolatore di ampliamento dovrà avere segnate le quote altimetriche delle strade e della su |
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Art. 27.La superficie di suolo, riservata nel piano regolatore per la fabbricazione, non deve essere pi&ugrav |
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Art. 28.Di ogni area fabbricabile sarà tracciato il perimetro, che non potrà essere oltrepassat |
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Art. 29.Il terzo o più dell'area fabbricabile da lasciarsi scoperto, potrà essere usufruito o c |
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2. Strade e altro suolo pubblico |
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Art. 30.Per l'orientazione delle strade saranno in generale da preferirsi le direzioni da N-O a S-E e da N-E |
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Art. 31.Negli aggregati di abitazioni aventi una popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, saranno adottate per le strade secondarie larghezze non inferiori a m 7, e per le arterie principali a m 12. Nelle città av |
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Art. 32.Tutte le strade dei centri abitati saranno pavimentate, per quanto è possibile, con materiale |
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Art. 33.Tutte le strade, piazze e altri suoli d'uso pubblico saranno provveduti di facile e pronto scolo dell |
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Art. 34.La pulizia delle strade, piazze e altri suoli d'uso pubblico, nell'interno degli abitati, è di |
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Titolo IV - DELL'IGIENE DELLE CASE DI ABITAZIONE NEGLI AGGREGATI URBANI |
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1. Concessione di costruire e vigilanza sanitaria relativa |
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Art. 35.Dovrà essere richiesto all'autorità comunale il consenso per costruzioni nuove, ricostr |
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Art. 36.La domanda di cui sopra dovrà essere corredata di disegni per indicare la distribuzione degli ambienti, in armonia colle presenti istruzioni, e quanto generalmente si prescrive nei regola |
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Art. 37.L'autorità comunale avrà il dovere di invigilare i lavori e di visitare le case durante |
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Art. 38.Faranno parte come membri nati della commissione edilizia per tale vigilanza, il capo dell'ufficio te |
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2. Altezza delle case e numero dei loro piani |
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Art. 39.L'altezza delle case prospicienti vie pubbliche non potrà mai essere superiore alla larghezza |
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Art. 40.Il numero dei piani delle case potrà essere di: |
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Art. 41.L'altezza delle case, al cornicione, non sarà superiore a m 22, misurata tra il punto del pian |
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3. Terreni scoperti di proprietà privata |
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Art. 42.Le vie private sono soggette alle stesse prescrizioni che le vie pubbliche, dovendo alla loro regolar |
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Art. 43.Gli spazi concessi dalla legge per separazione fra casa e casa, soggetti alle stesse regole, per rigu |
|
Art. 44.L'ampiezza dei cortili sarà di almeno un quinto della somma della superficie dei muri che li l |
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Art. 45.Le ampiezze dei cortili confinanti di case diverse, possono essere sommate per costituire insieme lo |
|
Art. 46.Nel caso di riunione di più cortili a norma dell'articolo precedente, i muri divisori non potr |
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Art. 47.I pozzi di luce, o chiostrine, saranno permessi solo in caso di adattamenti di vecchi edifizi e sempr |
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Art. 48.Detti pozzi di luce dovranno avere una superficie non minore di 1/20 della somma della superficie dei |
|
Art. 49.Quando richiedersi, per destinazione a magazzino, laboratorio od esercizio pubblico, di coprire con i |
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Art. 50.Tutte le aree libere del suolo fabbricabile saranno pavimentate con materiale impermeabile, a meno ch |
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Art. 51.I cortili, i pozzi di luce e qualunque altra superficie di suolo privato nell'area fabbricabile che r |
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Art. 52.Sono proibiti gli accumuli di letame o di altre immondizie sui suoli indicati all'articolo precedente |
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4. Della fondazione degli edifizi |
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Art. 53.Non sarà permesso di gettar le fondazioni di un nuovo edifizio in un terreno che abbia servito |
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Art. 54.Non sarà permesso di edificare per uso di abitazione o di stabilimenti industriali sopra un su |
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Art. 55.Non sarà permesso costruire abitazioni contro rilievi montuosi o terrapieni, se non a distanza |
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Art. 56. |
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Art. 57.Possibilmente, in ogni fabbricato, ma, tassativamente in quelli fondati in luoghi umidi o non cantina |
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5. Locali di abitazione |
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Art. 58.Nessun locale, che in tutto o in parte della sua altezza stia dentro terra, sarà adoperato per |
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Art. 59.Potrà solo essere, in via eccezionale, permessa la continuazione dell'abitabilità perma |
|
Art. 60.I sotterranei per poter essere impiegati per l'abitazione diurna (laboratori, cucine, ecc.) dovranno avere: |
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Art. 61.L'elevazione del pavimento del piano terreno sul piano stradale e sul terreno circostante, dovr&agrav |
|
Art. 62.É vietato stabilire coperture a vetrine in cortili al disopra di aperture praticate per aerare |
|
Art. 63.L'altezza degli ambienti nei piani terreni dovrà essere di almeno m 4, fra il pavimento ed il limite inferio |
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Art. 64.I soppalchi, cioè i dimezzamenti di camere, saranno ammessi nei soli locali aventi aria e luce |
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Art. 65.- Ogni ambiente che debba servire per abitazione dovrà avere almeno una finestra che si apra i |
|
Art. 66.Nei locali destinati ad abitazione permanente (utilizzati come camere da dormire o come laboratori in |
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6. Dei particolari e degli annessi delle case di abitazione |
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Art. 67.Nella costruzione dei muri e nei rinterri o riempimenti di pavimenti e di coperture, è proibit |
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Art. 68.Nei sottotetti abitabili il solaio non dovrà essere costituito dalle sole falde del tetto, ma |
|
Art. 69.Gli anditi, i vestiboli, i corridoi comuni e le gabbie di scale saranno bene illuminati e aerati ed a |
|
Art. 70.Ogni abitazione per una famiglia dovrà avere una speciale latrina. Pei locali destinati a dorm |
|
Art. 71.Le latrine non potranno mai aprirsi direttamente nella cucina o in altra camera di abitazione. |
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Art. 72.Nelle città ed aggregati, dove vi sia una sufficiente distribuzione di acqua nelle case, sar&a |
|
Art. 73.I tubi di scarico degli acquai, dei lavandini e delle tinozze per bagni, ed ogni altro smaltitoio di |
|
Art. 74.I pavimenti e le coperture delle scuderie, come pure i muri divisori di esse da luoghi destinati ad a |
|
Art. 75.Le scuderie e stalle, situate a pianterreno delle case abitate, non avranno comunicazione interna col |
|
Art. 76.Ogni abitazione sarà provveduta di canna a parete liscia, a sezione preferibilmente rotonda, p |
|
Art. 77.Ogni gola da camino, nelle case da costruirsi a nuovo, dovrà servire per un solo focolare, cam |
|
Art. 78.Le stesse canne saranno costruite in tutta la loro altezza nei muri maestri od addossate agli stessi; |
|
Art. 79.Sono proibiti i camini e le stufe che non siano munite di apposita canna per l'eliminazione dei prodo |
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Art. 80.Tutte le coperture di fabbriche devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico, quanto verso i c |
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Titolo V - APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO POTABILE O DOMESTICO |
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Art. 81.L'approvvigionamento di acqua per uso potabile e domestico sarà fatto sempre in seguito ad esa |
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Art. 82.Ogni volta non sia possibile provvedere acqua sicura da ogni inquinazione, sarà questa fatta p |
|
Art. 83.Le fognature pubbliche debbono essere costruite per modo che non sia possibile l'inquinamento dell'ac |
|
Art. 84.Dall'ufficio d'igiene municipale sarà mantenuta una continua vigilanza: sulla località |
|
Art. 85.Nessuna casa sarà dichiarata abitabile o potrà essere data in tutto o in parte in affit |
|
Art. 86.Se il comune è provveduto di una conduttura di acqua distribuibile ai vari piani delle case, l |
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Art. 87.La distribuzione dell'acqua della condotta pubblica per uso domestico sarà fatta, preferibilme |
|
Art. 88.Dove sia, per ragioni speciali, mantenuto il sistema della distribuzione per mezzo di serbatoi nelle |
|
Art. 89.La tubolatura di distribuzione e di scarico dell'acqua per uso potabile non dovrà mai avere al |
|
Art. 90.I pozzi d'acqua per uso di bevanda e domestico dovranno essere scavati, per quanto è possibile |
|
Art. 91.I pozzi dovranno essere costruiti con buona muratura, rivestiti internamente di uno strato di cemento |
|
Art. 92.Sempre che un pozzo debba servire a più famiglie, dovrà essere coperto e munito di trom |
|
Art. 93.Qualunque volta un pozzo venga abbandonato, dovrà essere riempito con sabbia e ghiaia e chiuso |
|
Art. 94.In ogni caso saranno preferiti i pozzi tubolari. |
|
Art. 95.Sarà permesso l'uso delle cisterne là dove sia impossibile provvedersi d'acqua in altro |
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Art. 96.Le pareti delle cisterne e dei loro condotti di alimentazione dovranno essere fatti di materiale asso |
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Art. 97.I pubblici abbeveratoi per animali saranno costruiti a diversi scompartimenti e di materiale facile a |
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Art. 98.L'acqua di rifiuto degli abbeveratoi per animali non potrà servire per i lavatoi o per altro u |
|
Art. 99.I lavatoi pubblici per gli oggetti di uso personale o domestici sudici, saranno costruiti a più |
|
Art. 100.Ai lavatoi sarà distribuita acqua che non abbia servito ad altro uso domestico, industriale od |
|
Art. 101.L'acqua di rifiuto dei lavatoi non sarà immessa in canali di acqua che possa servire per uso p |
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Titolo VI - DELL'ALLONTANAMENTO DALLE CASE E DAGLI AGGREGATI URBANI DEI RIFIUTI DOMESTICI E DELLE ACQUE IMMONDE |
|
Art. 102.L'immissione delle acque domestiche di rifiuto e delle materie immonde dalle case nelle pubbliche fogne, non potrà essere permessa, se queste |
|
Art. 103.Gli stessi canali tubolari o fogne devono inoltre essere dotati di sufficiente quantità di acq |
|
Art. 104.L'immissione delle acque immonde dalle latrine delle case, dei laboratori, magazzini, uffici, ecc., nelle pubbliche fogne non sarà permessa se non alla condizione: |
|
Art. 105.L'immissione delle acque domestiche dei lavandini, bagni, ecc. nelle fogne stradali, non sarà |
|
Art. 106.Sarà vietata l'immissione nei tubi delle latrine e nelle fogne stradali dei corpi solidi, dei |
|
Art. 107.Riservata ai municipi la facoltà di imporre ai proprietari, date le condizioni degli articoli |
|
Art. 108.I pozzi neri o fosse fisse non potranno mai essere stabiliti in un sottosuolo coperto da un fabbricato: essi dovranno tenersi distaccati dai mur |
|
Art. 109.I pozzi neri saranno costruiti sempre a completa tenuta, esclusi, per qualsiasi ragione, quelli a fon |
|
Art. 110.I pozzi neri avranno pareti a fondo dello spessore di m 0.50 almeno, costruiti in buona muratura di m |
|
Art. 111.Se si applicheranno i bottini mobili, essi saranno di facile trasporto, formati di legno ben resistente e stagionato, op |
|
Art. 112.Dovranno i municipi provvedere pure al modo di allontanamento giornaliero dalle case dei rifiuti dome |
|
Art. 113.Sarà vietato di tenere depositi, sulle strade e presso gli edifici abitabili, di rifiuti, di i |
|
Titolo VII - DELL'IGIENE DELL'ABITATO RURALE |
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1. Della vigilanza sulla costruzione e abitabilità delle case rurali |
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Art. 114.Per la Costruzione di una casa rurale sarà richiesta l'approvazione dell'autorità comun |
|
Art. 115.Le case rurali che siano riconosciute, dall'ufficiale sanitario o dal medico provinciale, pericolose |
|
Art. 116.Qualunque nuova abitazione rurale dovrà essere possibilmente collocata sopra un terreno bene a |
|
Art. 117.Il piano di costruzione delle case sarà elevato di almeno m 0,50 sul piano circostante di camp |
|
Art. 118.In qualunque nuova abitazione rurale il pavimento dei locali destinati all'abitazione e quello delle |
|
Art. 119.Non sarà permesso di addossare muri di abitazioni rurali a monti, colline e terrapieni; ma dov |
|
Art. 120.Il pavimento e le fondazioni di tutti i locali destinati alla abitazione e alle stalle, dovranno esse |
|
Art. 121.I muri, le coperture ed i pavimenti dovranno essere costruiti con materiali non idroscopici, e sar&ag |
|
Art. 122.L'altezza delle camere d'abitazione non dovrà essere inferiore a m 2,50 e la cubatura delle ca |
|
Art. 123.Tutti gli ambienti destinati all'abitazione dovranno avere finestre che si aprano all'aria libera. Pe |
|
Art. 124.Nelle stanze d'abitazione situate immediatamente sotto il tetto, vi sarà un controsoffitto. |
|
Art. 125.Ogni focolare dovrà avere un'apposita canna per il fumo protratta di almeno m 1 fino al di sop |
|
2. Dei particolari e degli annessi delle case rurali |
|
Art. 126.Ogni abitazione per una famiglia sarà provveduta di acquaio e di latrina. Questa avrà p |
|
Art. 127.Per raccogliere le materie fecali, l'uso della terra secca e della torba o i bottini mobili saranno d |
|
Art. 128.Le acque domestiche verranno condotte con tubi ben connessi ed impermeabili al pozzo nero o al letama |
|
Art. 129.I pozzi neri e i bottini mobili debbono costruirsi a norma degli artt. 104, 105, 106 delle presenti i |
|
Art. 130.Quando non sia possibile approvvigionare la casa di buona acqua potabile di sorgente, o che questa si |
|
Art. 131.Le stalle, ovili, porcili, pollai, saranno possibilmente, tenuti distanti dalla casa di abitazione. Q |
|
Art. 132.Le stalle saranno ampie, opportunamente ventilate ed illuminate. É raccomandabile abbiano una cubatura d |
|
Art. 133.Le pareti, le rastrelliere e le mangiatoie, nelle stalle, dovranno essere fatte in modo da poter esse |
|
Art. 134.Gli abbeveratoi saranno costruiti a diversi scomparti, per evitare l'uso contemporaneo di una stessa |
|
Art. 135.Il letame dovrà essere raccolto a mucchi o in fosse. I mucchi dovranno posare su piattaforme e |
|
Art. 136.I muri divisori, i pavimenti ed i solai di tutti i locali nei quali si compiano operazioni o manipola |
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Titolo VIII - PERMESSO DI ABITABILITÀ DELLE CASE DI NUOVA COSTRUZIONE E DICHIARAZIONE DI INABITABILITÀ PER QUELLE PERICOLOSE NEI RIGUARDI IGIENICI E SANITARI |
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Art. 137.Nessun edifizio destinato ad abitazione di nuova costruzione, oppure modificato o riparato con nuove |
|
Art. 138.L'abitabilità di un edificio di nuova costruzione non potrà essere concessa in alcun caso se non un anno dopo il gior |
|
Art. 139.Il sindaco farà eseguire regolari ispezioni dal personale tecnico sanitario, di cui dispone, a |
|
Art. 140.Ogni volta l'ufficiale sanitario comunale o il medico provinciale riconoscano che le condizioni di un |
|
Art. 141.Ove non siano attuabili sufficienti miglioramenti in dette abitazioni, o si rifiutino i proprietari a |
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