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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Rinuncia al permesso di costruire e restituzione oneri concessori
Nel caso di specie la ditta ricorrente, ottenuto il permesso di costruire, aveva effettuato il pagamento degli oneri concessori. Successivamente, avendo rinunciato alla realizzazione delle opere assentite, chiedeva la restituzione delle somme versate al Comune.
Il TAR Lombardia-Brescia, con la sentenza del 02/05/2019, n. 426, nell’accogliere il ricorso, ha ribadito il principio secondo il quale il contributo concessorio è strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio. Pertanto, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare.
Ne consegue che, qualora il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire, ovvero quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio, sorge in capo all’Amministrazione ex art. 2033, Cod. civ. l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione nonché, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione.
Inoltre, ha precisato il TAR, il diritto alla restituzione sorge non solo nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente. In tal caso, l'avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie comporta il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata.