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07/06/2019

Prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti

La legge di conversione del D.L. 32/2019 (c.d. “sblocca cantieri”) modifica l’art. 59 del Testo unico dell’edilizia introducendo tra le competenze dei laboratori ufficiali le prove e i controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, coerentemente alle previsioni delle NTC 2018.

Il par. 8.5.3 del D.M. 17/01/2018 (NTC 2018), in merito alle prove per la caratterizzazione dei materiali ai fini della valutazione degli edifici esistenti, ha introdotto una nuova disposizione in base alla quale per le prove di cui alla Circolare 08/09/2010, n. 7617/STC, il prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001.
Analogamente, il par. 11.2.2 del D.M. 17/01/2018, in merito alle prove di accettazione in cantiere sul calcestruzzo, stabilisce che le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, compresi i carotaggi di cui al par. 11.2.6, devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001.
Tali disposizioni riguardano soltanto le prove distruttive, e non riguardano invece le eventuali prove non distruttive da effettuarsi sulla struttura esistente o in fase di accettazione da parte del Direttore dei Lavori, quando si verifichino i casi di cui al par. 11.2.6 delle NTC 2018 relativamente al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.
Quanto invece alle prove complementari di cui al par. 11.2.7 del D.M. 17/01/2018, queste non fanno parte delle prove non distruttive, e devono a loro volta essere eseguite dai laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001, secondo quanto espressamente indicato al par. C11.2.7 della Circolare 7/2019.

Sul punto, già il Consiglio superiore dei LL.PP. (Circolare 21/03/2018, n. 3187) aveva chiarito che nelle more della istituzione di uno specifico regime autorizzativo per il prelievo dei campioni sulle strutture, la suddetta attività di prelievo possa essere effettuata dai laboratori prove materiali già autorizzati sulla base della Circolare 7617/STC (esplicitamente citata, come visto, al par. 8.4.2 delle NTC 2018, senza necessità di ulteriori istanze da parte del laboratorio e/o specifiche autorizzazioni dal parte del STC).

Con la modifica apportata dal decreto “sblocca cantieri” in fase di conversione in legge all’art. 59 del D.P.R. 380/2001 (nuova lettera c-bis del comma 2), si prevede dunque l’istituzione di uno specifico regime autorizzatorio per i laboratori specializzati nelle strutture esistenti.
Al fine di dare attuazione a tale disposizione, il Consiglio superiore dei lavori pubblici (teoricamente entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), è chiamato a emanare specifici provvedimenti (comma 1-bis dell’art. 3 del D.L. 32/2019 introdotto dalla legge di conversione).

Si riporta di seguito il testo a fronte del comma 2 dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001, con a seguire

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 59 (L) - Laboratori
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)

Omissis
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) (soppressa);
c) prove di laboratorio su terre e rocce;
Omissis

Art. 59 (L) - Laboratori
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)
Omissis
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) (soppressa);
c) prove di laboratorio su terre e rocce;
c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.
Omissis

Comma 1-bis dell’art. 4 del D.L. 32/2019 introdotto dalla legge di conversione (al momento non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale)
Al fine di dare attuazione all'articolo 59, comma 2, lettera c-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotta dal comma l, lettera 0a), del presente articolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta specifici provvedimenti.

 

Dalla redazione