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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Ass.R. Sicilia 11/04/2019
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[Premessa]L’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE Visto lo Statuto della Regione ed, in particolare, l’articolo 32, che assegna alla Regione i beni del demanio dello Stato (ivi compreso il demanio marittimo) nonché le acque pubbliche esistenti; Visto il combinato disposto dell’articolo 116, comma 1, e dell’articolo 117, comma 1, della Costituzione, che attribuisce alla Regione siciliana la potestà esclusiva in materia di acque pubbliche ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), dello Statuto della Regione siciliana approvato con R.D. 15 maggio 1946, n. 455, convertito con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e ss.mm.ii.; Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della navigazione); Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni (Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione); Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 (Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione siciliana) e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio marittimo), che in attuazione dell’articolo 32 del richiamato Statuto trasferisce alla Regione siciliana i beni appartenenti al demanio marittimo (fatta eccezione per quelli utilizzati dall’Amministrazione militare e quelli interessanti i servizi di carattere nazionale), conferendole la titolarità e le relative funzioni amministrative di gestione; Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 (Nuove norme per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana) e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e ss.mm.ii. (Istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve); Visto il D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (Disciplina del procedimento di concessione del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59); Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2003) ed, in particolare, l’articolo 7, che al comma 1 dispone che “la Regione esercita le funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale per tutte le finalità, ad eccezione di quelle relative all’approvvigionamento di fonti di energia”, ed al comma 7 dispone che “al fine di favorire la libera concorrenza, tutte le concessioni da rilasciare per fini commerciali, nonché quelle rivolte ad associazioni, cooperative, circoli od altro, anche se senza fini di lucro, ad eccezione degli enti morali riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica, sono obbligatoriamente precedute da idonee forme di pubblicità individuate con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione dell’Assemblea regionale siciliana. A seguito dell’acquisizione di più domande al rilascio della concessione, si procede con le modalità stabilite dall’articolo 37 del Codice della navigazione”; |
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Articolo unico1. Il D.A. n. 319/Gab. del 5 agosto 2016, Parte IV “Indirizzi metodologici” delle “Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia Procedure” è integrato e modificato come evidenziato in grassetto nel testo “Allegato A” al presente decreto. |
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Allegato "A"Parte IV - Indirizzi metodologici 1. Zonizzazione 1. I comuni costieri suddividono la fascia territoriale del demanio marittimo di propria competenza in aree, zone e lotti, individuati dal punto di vista geografico e regolamentare, in modo da definire in modo univoco i limiti spaziali e lo specifico contesto normativo di riferimento. 2. Le aree identificano ambiti costieri tendenzialmente omogenei, e cioè con analoghe caratteristiche morfologiche, infrastrutturali e ambientali. Ogni area rappresenta uno o più insiemi costieri identificati tenendo presente le loro caratteristiche generali e la loro vocazione, secondo criteri atti a consentire una gestione unitaria e coordinata dei territori a tal fine individuati. 3. Per tenere conto di specifiche particolarità di alcune parti del litorale, le cui esigue dimensioni dovessero sconsigliare la costituzione di un'area ma per le quali sembra opportuno definire una disciplina specifica, è possibile individuare le zone territoriali, la cui regolamentazione di dettaglio è dettata dalle caratteristiche naturalistiche, paesaggistiche e/o ambientali pericolo geologico, fenomeni erosivi, salvaguardia degli ecosistemi, salvaguardia del paesaggio, ecc. ovvero da motivate e specifiche scelte di recupero o, al contrario, di sviluppo dei distretti interessati, in funzione dell'esigenza di garantire la gestione organica e al contempo la fruizione sostenibile di parti omogenee del territorio costiero. 4. Ove necessario potranno infine essere definiti i lotti, ovvero porzioni delimitate di superfici individuate attraverso l'identificazione delle relative coordinate geografiche che sono, o che sono destinate ad essere, oggetto di concessioni demaniali marittime. 5. Nei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime dovranno essere riportati, per ogni area, (almeno) i seguenti elementi: - simbolo da riportare in cartografia (SIDERSI); - estensione (in metri quadrati); - descrizione sia dal punto di vista morfologico sia dal punto di vista paesaggistico, economico e sociale, nonché ulteriori notizie che si riterrà utile menzionare; - destinazione d 'uso, che dovrà tenere conto dell'utilizzo attuale delle concessioni già rilasciate, della vocazione legata alle tradizioni d'uso dell'area stessa, nonché della percentuale di superfici da riservare alla libera fruizione; - descrizione delle concessioni ammissibili; - eventuali vincoli gravanti sull'area; - lunghezza (m) del Fronte demaniale marittimo (LFDM); - lunghezza (m) del Fronte demaniale marittimo inaccessibile (LFDMI); - lunghezza (m) del Fronte demaniale marittimo accessibile (LFDMA) = (LFDM); - lunghezza (m) del Fronte demaniale marittimo dato in concessione (LFDMC); - lunghezza (m) del Fronte demaniale marittimo che deve essere lasciato alla libera fruizione (LFDMLF); - lunghezza (m) del Fronte demaniale marittimo che può essere dato in concessione (LFDMPC). 2. Procedure per il rilascio delle concessioni demaniali marittime 1. Per stabilimenti balneari ed aree attrezzate per la balneazione deve essere lasciata, tra le concessioni di nuova previsione, una distanza minima di almeno 25 metri lineari, ad eccezione di quei contesti in cui si è ridotta la dimensione della spiaggia; in quest'ultimo caso la distanza non può comunque essere inferiore a metri lineari 10, ferma restando la previsione delle aree da destinare ad accesso pubblico generalizzato. La medesima distanza deve essere rispettata ai fini del rilascio delle nuove concessioni rispetto a quelle esistenti. Al fine della verifica del rispetto di tali distanze non devono essere considerate le concessioni assentite in favore dei comuni e delle altre amministrazioni per finalità di pubblico interesse, nonché quelle comunque dirette a consentire l 'utilizzo pubblico e gratu |
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