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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 08/10/1931, n. 1572
R.D. 08/10/1931, n. 1572
R.D. 08/10/1931, n. 1572
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 02/05/1932, n. 476
- R.D.L. 24/01/1935, n. 88
- R.D.L. 05/09/1938, n. 1507
- R.D.L. 04/04/1939, n. 589
- D.P.R. 29/01/1958, n. 645
- L. 01/10/1969, n. 679
- D.P.R. 26/10/1972, n. 650
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Art. 1. - Formazione del catasto geometrico particellare; art. 1 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3aSarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il regno, alla formazione di un catasto |
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Art. 2. - Rilevamento catastale; particella catastale; mappe catastali; dichiarazioni di notevole interesse pubblico degli immobili; art. 2 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; articoli 1 e 2 legge 11 giugno 1922, n. 778La misura avrà per oggetto di rilevare la figura e la estensione delle singole proprietà e delle diverse particelle catastali e di rappresentarle con mappe planimetriche collegate a punti trigonometrici. |
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Art. 3. - Esecuzione del rilevamento catastale; aggiornamento e scala delle mappe catastali; art. 3 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; articolo unico legge 20 giugno 1889, n. 6130, serie 3aIl rilevamento sarà eseguito da periti delegati dall'amministrazione del catasto, coi metodi che la scienza indicherà siccom |
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Art. 4. - Delimitazione e terminazione; art. 4 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3aPrima che comincino le operazioni di rilevamento si procederà alla ricognizion |
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Art. 5 - Operazioni di delimitazione; controversie sui confini; art. 5 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23La delimitazione del territorio comunale e delle proprietà comprese nei singoli comuni sarà eseguita per cura dell'Amministrazione del Catasto, in con |
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Art. 6 - Esecuzione della terminazione; art. 6 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23La terminazione dei territori comunali sarà fatta per cura delle Amministrazioni munic |
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Art. 7 - Esecuzione del rilevamento catastale; intestazione dei beni ai possessori;. Art. 7 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23; art. 1 della legge 5 gennaio 1928, n. 135Alla delimitazione e terminazione terrà dietro il rilevamento da farsi dai periti governativi catastali coll'intervento dei delegati delle Commissioni censuarie comunali, se trattasi di confini comunali; e coll'intervento dei possessori interessati se trattasi di confini interni. L'assenza però dei rappresentanti dei comuni limitrofi e dei possessori non sospenderà il corso delle operazioni, potendo i periti catastali servirsi di indicatori locali. I beni saranno intestati ai rispettivi possessori quali risulteranno all'at |
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Art. 8 - Rilevamento della coesistenza di più diritti reali di godimento sullo stesso immobile; art. 3 legge 5 gennaio 1928, n. 135Il rilevamento della coesistenza sullo stesso immobile, dei diversi diritti reali di |
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Art. 9 - Proposte di intestazione. Reclami; art. 4 legge 5 gennaio 1928, n. 135Le proposte di intestazione e di ripartizione vengono portate a conoscenza degli inte |
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Art. 10 - Effetti giuridici del catasto; art. 8 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3aCon altra legge saranno determinati gli effetti giuridici del catasto e le riforme ch |
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Art. 11 - Stima dei terreni e formazione delle tariffe d'estimo; art. 9 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3aLa stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la rendita imponibile, sulla quale & |
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Art. 12. - Attribuzione ad ogni comune di una sola mappa e di una sola tariffa; art. 10 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; articoli 1 (4 comma); 2 (2 comma), 5 (3 e 4 comma) R. Decreto 7 gennaio 1923, n. 17Di regola ogni Comune amministrativo avrà una sola mappa ed una sola tariffa. |
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Art. 13. - Tariffe d'estimo; art. 11 (1 e 2 comma) legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a, art. 1 (1 comma), 5 (4 comma) e 6 (2 comma) R. Decreto 7 gennaio 1923, n. 17La tariffa esprime, in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaro per ciascuna qualità e classe. |
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Art. 14. - Deterioramenti e miglioramenti dei terreni; art. 1 (1 comma) R. Decreto 16 dicembre 1922, n. 1717I terreni saranno inscritti in catasto nello stato delle colture o di destinazione ne |
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Art. 15. - Particella catastale; art. 13 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3aOgni particella sarà considerata da sé, senza riguardo alla sua conness |
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Art. 16. - Fabbricati rurali; art. 15 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3aSaranno compresi nel catasto i fabbricati rurali coi loro accessori, quando appartengono al medesimo proprietario dei terreni cui servono e siano inoltre destinate: |
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Art. 17. - Acque d'irrigazione; art. 16 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3aLe acque d'irrigazione si intenderanno comprese per il loro effetto utile nella stima |
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Art. 18. - Tariffe d'estimo di particolari immobili; art. 17 legge 1 marzo 1886, n 3682, serie 3a; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23; art. 1 legge 11 luglio 1929, n. 1260Saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline ed i laghi e stagni da pesca con la superficie stabilmente occupata per la relativa industria, e le tonnare. I terreni destinati a |
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Art. 19 - Ufficio generale del catasto; art. 18 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3aPresso il Ministero delle finanze è istituito un Ufficio generale del Catasto, |
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Art. 20 - Esecuzione delle operazioni di misura, qualificazione, classificazione e classamento dei terreni; art. 5, 2 e 3 comma, R. Decreto 7 gennaio 1923, n. 17Le operazioni di misura, che potranno anche essere appaltate, saranno compiute dall'A |
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Art. 21 - Istituzione delle commissioni censuarie; art. 22 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3aSaranno istituite Commissioni censuarie, una comunale per ciascun comune, una provinciale per ciascuna provincia, ed una centrale. |
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Art. 22 - Commissione censuaria centrale; art. 1 R. Decreto 11 marzo 1923, n. 637 |
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Art. 23 - Competenze della commissione censuaria centrale; art. 2 R. Decreto 11 marzo 1923, n. 637La Commissione censuaria centrale, giusta le norme stabilite per la pubblicazione delle tariffe d'estimo e dei dati catastali, e per la trattazione dei relativi reclami, decide: a) sui reclami e sulle osservazioni e proposte dell'Ufficio generale del Catasto intorno alla qualificazione, alla classificazione ed alle tariffe e stabilisce le tariffe stesse per tutti i Comuni del Regno; b) sui reclami dell'Amministrazione catastale e delle Commissioni provinciali, ed anche delle minoranze di per queste erroneità di criteri seguiti in singoli Comuni o in de |
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Art. 24 - Compiti del presidente della commissione censuaria centrale; art. 3 R. Decreto 11 marzo 1923, n. 637Il Presidente della Commissione, e per esso il Vice-presidente che lo sostituisce a t |
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Art. 25 - Membri della commissione censuaria centrale. Incompatibilità; art. 4 R. Decreto 11 marzo 1923, n. 637Non possono far parte contemporaneamente della Commissione centrale ascendenti e disc |
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Art. 27 - Validità delle deliberazioni della CommissioneLa commissione censuaria centrale non può deliberare se non sono prese |
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Art. 28 - Collegio dei periti catastali e segreteria della commissione censuaria centrale; art. 7 R. Decreto 11 marzo 1923, n. 637Alla dipendenza della Presidenza della Commissione sono posti il Collegio dei periti catastali e la Segreteria. Il Co |
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Art. 29 - Locali, mobili e oggetti per il funzionamento della commissione censuaria centrale e della segreteria; art. 8 R. Decreto 11 marzo 1923, n. 639I locali, mobili, oggetti di cancelleria, stampati e quanto occorra per la Commission |
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Art. 30 - Relazioni della commissione censuaria centrale con gli uffici del catasto e le commissioni provinciali e comunali; art. 9 R. Decreto 11 marzo 1923, n. 637La Commissione censuaria centrale corrisponde direttamente tanto con l'Ufficio generale |
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Art.o 31 - Accesso dei delegati della commissione censuaria centrale alle proprietà private; art. 10 R. Decreto 11 marzo 1923, n. 637I delegati della Commissione censuaria centrale, per avere accesso alle private propr |
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Art. 33 - Composizione delle commissioni censuarie comunali e provincialiI componenti le commissioni censuarie comunali sono nominati uno dall'intendente di finanza della provincia fra tre lavoratori dell'agricoltura, residenti nel comune e designati dalla competente unione provinciale sindacale, e |
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Art. 34 - Obbligatorietà della funzione di membro delle commissioni censuarie comunali e provinciali; art. 24 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3aSalvo i casi di esenzione che saranno stabiliti dal regolamento, l'Ufficio di membro |
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Art. 35 - Nomina dei componenti delle commissioni censuarie comunali e provinciali da parte del sindaco e del ministro delle finanze; art. 25 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3aNel caso di mancanza delle nomine demandate alle Autorità comunali e provincia |
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Art. 36 - Compiti delle commissioni censuarie relativi al classamento; art. 2, (comma 1, 2 e 3); art. 5, (comma 1 e 2), del R. Decreto 7 gennaio 1923, n. 17, ed art. 4 R. Decreto 14 giugno 1923, n. 1276I prospetti delle qualità, classi e tariffe completati o formati di nuovo ai sensi dell'art.13 del presente testo unico, saranno sottoposti all'esame delle Commissioni censuarie, e poi resi definitivi con la procedura seguente. |
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Art. 37 - Pubblicazione delle mappe, dei risultati delle misure e del classamento - Reclami; art. 29 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23; articoli 3 e 5 R. Decreto 7 gennaio 1923, n. 17Le mappe, i risultati delle misure e dell'applicazione delle qualità e delle classi alle singole particelle dei terreni saranno pubblicati a cura dell'Amministrazione catastale. Le mappe saranno depositate all'Ufficio comunale ed ostensibili. |
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Art. 38 - Pubblicità degli atti relativi alla misure e al classamento e delle decisioni delle commissioni censuarie. Reclami; art. 4 e 5 R. Decreto 7 gennaio 1923, n. 17Tanto i risultati della misura e del classamento quanto le decisioni della Commissione censuaria comunale saranno portati a conoscenza degli interessati, depositando alle sede del Comune le mappe e gli atti che li contengono; e rendendo ostensibile per 60 giorni, prorogabili di altri 60 dal Ministero delle finanze, le mappe e gli a |
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Art. 39 - Risoluzione delle controversie |
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Art. 41. - Composizione del catasto; art. 33 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3aCostituiscono il catasto: |
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Art 42. - Conservazione e aggiornamento del catasto; volture catastali; art. 34 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3aIl catasto sarà conservato e tenuto in corrente, in modo continuo ed anche con |
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Art. 43. - Variazioni in aumento e in diminuzione dell'estimo catastale; art. 35 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; art. 2 r. Decreto 16 dicembre 1922, n. 1717; art. 2 r. Decreto 14 giugno 1923, n. 1276Daranno luogo a variazioni nell'estimo catastale, in aumento: 1) l'alluvione, la formazione di isole, il ritiro o la deviazione di acque; 2) l'introduzione di beni non ancora censiti o di beni censiti tra i fabbricati urbani; 3) il passaggio di suolo pubblico in proprietà privata; |
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Art. 44. - Revisione generale del catasto; art. 36 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3aLa revisione generale del catasto non potrà farsi prima che siano trascorsi tr |
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Art. 45. - Accertamenti relativi alla qualità della coltura; effetti dei miglioramenti; art. 3 r. Decreto 7 gennaio 1923, n. 17, ed art. 2 r. Decreto 14 giugno 1923, n. 1276L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici ha la facoltà di accertare se la qualit&ag |
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Art. 46. - Esenzioni temporanee dall'imposta fondiaria; art. 37 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3aLe esenzioni temporanee dalla imposta fondiaria, stabilite da leggi speciali, continu |
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Art. 47. - Riduzione dell'imposta per perdita del prodotto del fondo; art. 38 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3aNel caso che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo veni |
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Art. 48 - Stanziamenti di spesa per la formazione del catasto; art. 39 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3aColla legge di approvazione del bilancio si stanzierà per ogni anno la spesa o |
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Art. 49 - Ripartizione delle spese tra Stato, province e comuni per la formazione del catasto; art. 40 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; art. 5 R. Decreto 7 gennaio 1923, n. 17Saranno a carico del Governo tutte le spese per la formazione del catasto ad eccezione delle seguenti: Saranno a carico delle provincie: |
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Art. 50 - Esenzioni da imposta degli atti relativi alla formazione del catasto; altre agevolazioni fiscali. Art. 21 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; ed art. 1 della legge 21 gennaio 1897, n. 23Tutti gli atti occorrenti per la delimitazione e terminazione, per la formazione del catasto e pei reclami e procedimenti relativi saranno esenti da qualunque tassa di registro e bollo. |
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Art. 51 - Disposizioni particolari per l'attivazione del catasto in determinate provincie; art. 47 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; art. 5 R. Decreto 7 gennaio 1923, n. 17; art. 4 R. Decreto 14 giugno 1923, n. 1276Nelle provincie nelle quali si saranno applicate le disposizioni del 1 e 2 comma dell'art. 1 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, concernenti la revisione generale degli estimi, e non è in vigore il nuovo catasto, ordinato con la legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3, questo sarà attivato per distretto di imposte fuorché nei casi contemplati negli ultimi due commi del presente articolo. Le operazioni dovranno farsi simultaneamente sol |
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Art. 52 - Abrogazione di norme; art. 48 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3aPer l'accertamento dei beni censibili e non censiti, sono abolite le disposizioni del |
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Art. 53 - Agevolazioni accordate alle province per le spese di formazione del catasto; art. 53 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3aLe spese che le provincie votassero, a titolo di anticipazione, per l'accellerata for |
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Art. 54 - Agevolazioni per i comuni del compartimento ligure-piemontese; art. 54, comma 4, legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3aI comuni del compartimento ligure-piemontese che, colle leggi 29 giugno 1882 e susseg |
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Art. 58 - Domanda di collegamento tra vecchio e nuovo catasto; art. 5 legge 7 luglio 1901, n. 321Nelle provincie in cui il nuovo catasto sostituisce un antico catasto geometrico particellare, per o |
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Art. 59 - Esenzioni da imposta; art. 6 legge 7 luglio 1901, n. 321Saranno esenti da qualsiasi diritto, salvo la tassa di bollo: a) i certificati ed estratti catastali richiesti dai nota |
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Art. 61 - Autorizzazione al governo ad emanare disposizioni per la conservazione del nuovo catasto; art. 9 legge 7 luglio 1901, n. 321Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per assicurare la conservazione del nuovo catasto da farsi in due esemplari identici delle mappe e dei registri catastali, da affidarsi l'uno alle Sezioni tecniche catastali, e |
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