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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 17/08/1941, n. 1043
L. 17/08/1941, n. 1043
- L. 08/03/1950, n. 172
- L. 04/11/1951, n. 1220
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Capo I - Modificazioni al testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni |
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Art. 1.Al testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572R, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte: 1) L'art. 55 è modificato come segue: «Le domande di voltura sono fatte sopra modulo a stampa fornito dall'Amministrazione e sono presentate all'Ufficio del registro o delle successioni insieme con gli atti, civili o giudiziali, da sottoporsi alla registrazione, con apposita copia od estratto di essi in carta libera, e per le denuncie di trasferimenti in causa di morte con la copia dei documenti relativi alla successione. «Alla domanda di voltura inoltre deve essere allegato un certificato dal quale risulti la ditta cui in catasto è iscritto ciascun immobile da volturare e gli altri elementi che catastalmente servono a individuare l'immobile. «Qualora non vi sia concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, a la domanda di voltura devono essere pure unite le copie degli altri atti o documenti dimostranti i passaggi intermedi. «Qualora |
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Art. 2.Le spese per quanto occorre al funzionamento delle Commissioni censuarie provinciali sono a carico de |
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Art. 3.Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali è dovuta per ciascun giorno di adunanza una indennità, in misura di lire venticinque al lordo della ritenuta del doppio dodici per cento. Tale indennità si computa per ciascun giorno di adunanza, |
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Art. 4.Le mappe catastali possono essere anche altimetriche. |
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Capo II - Disposizioni riguardanti i trasferimenti di piccole proprietà rustiche ed urbane |
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Art. 5.Per i trasferimenti per atti tra vivi a titolo oneroso di fondi rustici compreso qualsiasi genere di proprietà rurale anche se non fatti a scopo di arrotondamento della proprietà fondiaria oppure di fabbricati del valore fino a lire 1000 e da lire 1000 a lire 5000 le imposte di registro ed ipotecarie, la tassa di bollo ed i diritti catastali sono dovuti nelle seguenti misure: Registro: per valore fino a lire 1000, imposta 1%; per valore superiore a lire 1 |
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Art. 6.Qualora, in seguito all'accertamento del valore venale del fondo trasferito ai sensi dell'art. 33 della legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, |
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Art. 7.Gli onorari e diritti notarili dovuti a norma delle vigenti disposizioni per gli atti di trasferimenti tra vivi ed a titolo oneroso riguardanti fondi |
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Art. 8.Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 del R. decreto-legge |
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