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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 15/02/2019, n. 167
Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 15/02/2019, n. 167
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Testo del documentoLA GIUNTA REGIONALE richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"; richiamata la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; richiamati gli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 relativo all'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, che all'art. 2 prevede, tra l'altro, che la verifica della permanenza dei requisiti minimi venga effettuata con periodicità almeno quinquennale e ogni qualvolta le regioni ne ravvisino la necessità ai fini del buon andamento delle attività sanitarie; richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, recante: "Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del servizio sociosanitario regionale, e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione", modificata parzialmente dall'art. 13 del Capo IV della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12, con il quale sono state anche approvate disposizioni in materia di autorizzazione e di accreditamento di strutture sanitarie e sociali; visto l'art. 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 ed in particolare i commi 2, 3 e 4 che hanno disposto, a seguito delle modifiche introdotte dalla sopracitata legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12, quanto segue: - l'emanazione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di autorizzazione e di accreditamento spetta al dirigente della struttura regionale competente, entro il termine fissato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere dell'organismo tecnicamente accreditante, che provvede all'istruttoria tecnico-valutativa per la verifica del possesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento; - l'organismo tecnicamente accreditante di cui sopra è istituito presso l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente; richiamato il Testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 recante: "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; richiamato il decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, che fissa i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d |
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Allegato A - Modalità e termini del procedimento amministrativo per la realizzazione e l'apertura di strutture e l'esercizio di attività in ambito sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale e socio-educativo, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 5/2000Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato B - Prestazioni sanitarie a minore invasivitàParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato C - In sostituzione dell'Allegato C alla Delib.G.R. n. 1108/2016Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato D - Fabbisogni regionali strutturali e produttiviParte di provvedimento in formato grafico |
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