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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: chiarimenti su incompatibilità dei commissari di gara e offerte anomale
FATTISPECIE
Nel caso di specie, si trattava della procedura aperta per l’affidamento di servizi bibliotecari, con importo a base di gara di 690.000 euro, regolata dal criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il ricorrente non aggiudicatario aveva dedotto l’illegittimità dell’aggiudicazione per anomalie procedurali, con particolare riferimento:
1. alla composizione della Commissione giudicatrice, per l'illegittima concentrazione di tutti i ruoli procedurali in capo alla medesima persona, in violazione dell’art. 77, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016, e l’incompatibilità assoluta del presidente della Commissione, in quanto egli aveva approvato gli atti di gara, presieduto la Commissione, svolto la verifica di anomalia dell’offerta, aveva la qualifica di R.U.P. e di dirigente del Servizio Cultura (ed in tale veste ha stipulato il contratto), e dunque anche superiore gerarchico degli altri due componenti della Commissione, appartenenti alla stessa Unità operativa.
Inoltre, il ricorrente ha dedotto l’incompatibilità di un altro componente della Commissione (anche in questo caso in violazione dell’art. 77, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016) poiché designato anche quale responsabile per la fase esecutiva;
2. all’anomalia dell’offerta aggiudicataria indicante un costo del lavoro inferiore ai minimi tabellari del Ministero del Lavoro.
PRINCIPI ENUNCIATI
1. La Sent. C. Stato 27/02/2019, n. 1387 ha illustrato la ratio dell'art. 77, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016, relativo alla composizione della Commissione giudicatrice, e richiamato i seguenti principi:
- l’eventuale incompatibilità tra i membri della commissione deve essere comprovata, sul piano concreto e di volta in volta; il ruolo di R.U.P. con le funzioni di presidente o componente della Commissione è precluso allorché sussista la concreta dimostrazione che i due ruoli siano incompatibili, per motivi di interferenza e di condizionamento tra gli stessi;
- non può certo sussistere la preclusione ad assumere le funzioni di commissario da parte di chi svolgerà solamente in una fase successiva le funzioni di responsabile dell’esecuzione.
2. Riguardo al giudizio sull'anomalia dell'offerta, il Consiglio di Stato, ha chiarito che si tratta di una valutazione tecnica globale e sintetica riservata all’Amministrazione e che nelle gare pubbliche i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle ministeriali non legittima di per sé un giudizio di anomalia o di incongruità, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata.