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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 17/02/1992, n. 179
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CAPO I. - Finalità e risorse |
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Art. 1. - Finalità e modalità di programmazione1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'intervento pubblico nel settore dell'ediliz |
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Art. 2. - Copertura finanziaria1. Per gli anni 1992, 1993 e 1994, ferme restando le disponibilità derivanti dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il contributo dello Stato é fissato in lire 80 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per il 1992, 20 miliardi per il 1993 e 50 miliardi per il 1994, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la voce "Rifinanziamento dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67". N1"2. I fondi a valere sull'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, |
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CAPO II. - Disposizioni per la programmazione e modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 457 |
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Art. 3. - Procedura e termine di avvio dei programmi di edilizia residenziale pubblica1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, presidente del CER, ripartisce fra le regioni i fondi di cui alla presente legge entro sessanta giorni dalla comunicazione della predetta proposta. 2. Le regioni provvedono ad approvare e trasmettere al CER i propri programmi entro novanta giorni dalla ripartizione dei fondi. 3. Qualora la regione non provveda nei termini di cui al comma 2, il comitato esecutivo del CER, previa diffida ad adempiere alla regione stessa, invita gli enti locali territoriali, gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e gli operatori del settore a presentare entro sessanta giorni proposte di intervento di documentata fattib |
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Art. 4. - Quota di riserva per particolari categorie sociali1. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota non superiore al 15 per cento dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle regioni stesse. Per tali in |
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Art. 5. - Fondo speciale di rotazione per acquisizione aree e urbanizzazioni1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 é costituito presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, R un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione e all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale, nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare. 2. Al finanziamento del fondo |
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Art. 6. - Contributi di edilizia agevolata1. I contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, R sono concessi per interventi di nuova costruzione, di recupero, come definiti dall'articolo 11, e per quelli destinati alla locazione ai sensi degli articoli 8 e 9. 2. I valori dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti ed aggiornati dal CER in funzione del reddito dei beneficiari e della destinazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi della presente legge. 3. I contributi sono concessi, anche indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed edilizi, e coprono parte del costo convenzionale dell'intervento stabilito dal CER, ai sensi della lettera n) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto |
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Art. 7. - Soggetti operatori e beneficiari1. I contributi di cui all'articolo 6 sono concessi per gli interventi disciplinati dalla presente legge e realizzati da cooperative edilizie a proprietà individuale od indivisa, da imprese di c |
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CAPO III. - Locazioni |
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Art. 8. - Abitazioni in locazione o assegnate in godimento1. I contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457 R come integrato dall'articolo 6 della presente legge, possono essere concessi per la realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo primario, ai sensi delle disposizioni vigenti, per un periodo non inferiore a otto anni, ovvero assegnati in godimento da cooperative edilizie a proprietà indivisa. 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a imprese di costruzione o loro consorzi, a cooperative o loro consorzi, agli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia pubblica residenziale, nonché a enti, privati e societ&agra |
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Art. 10. - Criterio di priorità1. Gli alloggi di cui agli articoli 8 e 9 realizzati da comuni, dagli IACP e da loro consorzi sono de |
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CAPO IV. - Recupero |
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Art. 11. - Riserva a favore degli interventi di recuperoN5«1. Le disponibilità per l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche per i seguenti interventi: |
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Art. 12. - Risanamento delle parti comuni dei fabbricati1. La regione può concedere i contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, R come integrato dall'articolo 6 della presente legge, nei limiti determinati dal CER, anche per opere di risanamento di parti comuni degli immobili, ai proprietari singoli, riuniti in consorzio o alle cooperative edilizie di cui siano soci, ai condominii o loro consorzi e ai consorzi t |
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Art. 13. - Attuazione di piani di recupero1. I commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, R sono sostituiti dal seguente: "I piani di recupero sono attuati: |
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Art. 14. - Interventi ammessi1. I commi quarto e quinto dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, R sono sostituiti dal seguente: |
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Art. 15. - Disposizioni per gli edifici condominiali1. Dopo il comma primo dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, R é inserito il seguente: "In d |
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CAPO V. - Programmi integrati |
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Art. 16. - Programmi integrati di intervento1. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, i comuni promuovono la formazione di programmi integrati. Il programma integrato é caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati. 2. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, possono presentare al comune programmi integrati relativi a zone in tutt |
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CAPO VI. - Disposizioni per le cooperative a proprietà indivisa |
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Art. 17. - Decesso del socio assegnatario |
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Art. 18. - Autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa1. Le cooperative a proprietà indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche, statali o regionali, concesse prima della data di entrata in vigore della presente legge per la costruzione di alloggi da assegnare in uso e godimento ai propri soci, possono chiedere al CER o alla regione, in deroga al divieto statutario previsto dal secondo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, R e successive modificazioni, l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento. 2. La regione può concedere l'autorizzazione a cedere gli alloggi a condizione che: a) siano modificati lo statuto e l'atto costitutivo della società, qualora non prevedano la possibilità di realizzare alloggi da assegnare anche in proprietà individuale; b) la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale, di cui al comma 1, riguardi almeno il "50 per cento" N13 degli alloggi facenti parte dell'insediamento ogget |
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Art. 19. - Patrimonio immobiliare di cooperative a proprietà indivisa - Acquisizione da parte degli IACP1. Per l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, R da ultimo modificato dall'articolo 6-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, dell'articolo 15 della legge |
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CAPO VII. - Norme finali e transitorie |
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Art. 20. - Autorizzazione alla vendita e alla locazione da parte dell'assegnatario o dell'acquirente di alloggi"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevola |
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Art. 22. - Disposizioni per l'attuazione dei programmi1. L'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, R e successive modificazioni, é esteso a tutti i comuni. Il termine di cui all'ul |
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Art. 24. - Relazione sullo stato di attuazione1. Le regioni trasmettono al segretario generale del CER una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale, con particolare riferimento all'utilizzazione dei finanziamenti, secondo apposito schema predisposto dal segretario generale del CER entro sei mesi dal ricevim |
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