Circ.Min. Finanze 20/01/1984, n. 2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Circ.Min. Finanze 20/01/1984, n. 2

Informazioni immobili urbani di nuova costruzione.
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PREMESSA

La sempre più matura consapevolezza della rilevanza dell' informazione catastale nella gestione ordinaria dei beni fondiari propone all' Amministrazione la scelta di aggiornati indirizzi, connessi con l' urgenza di dotare gli Uffici di organica capacità di archiviazione, elaborazione ed utilizzazione elettronica degli elementi catastali distribuita in sede locale, con la necessità di predisporsi ad una organizzazione più fungibile e forse anche diversa dei contenuti del catasto--più in particolare di quello edilizio urbano--ed infine con l' opportunità di cogliere i naturali collegamenti tra aggiornamento catastale e conservazione automatizzata degli atti immobiliari ai fini di pubblicità.


Tali indirizzi si iscrivono infatti in quella corretta e moderna visione dell' istituto catastale che si sostanzia nella conservazione dello schedario aggiornato dei beni immobiliari insistenti sul territorio nazionale, così come vengono definiti attraverso la determinazione delle caratteristiche posizionali, di forma e di estensione oggettivizzate per mezzo di idonee rappresentazioni cartografiche (mappe e planimetrie), ed univocamente identificati mediante appositi codici (foglio, numero, subalterno). Col tramite di questi ultimi ai beni vanno associati da un lato i portatori dei diritti reali di godimento--per i quali peraltro il catasto svolge una funzione, seppure non probatoria, vigorosamente indicativa--e dall' altro elementi di descrizione economico-stimativa, utilizzabili a molteplici fini, fra i quali fanno spicco

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CAPO PRIMO - PROCEDURA DI ACCATASTAMENTO DI NUOVE COSTRUZIONI
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I.1. - Generalità

Le istruzioni inerenti il presente argomento si propongono di definire più organicamente, nel quadro delineato in premessa, la procedura

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I.2. - Modalità di presentazione dei documenti ex art. 8 legge n. 679 del 1969.

Come già stabilito in altra circolare la denuncia mod. 3 SPC corredata dal tipo mappale, deve essere presentata presso la seconda sezione ed ivi protocollata. Essa ha infatti fondamentale natura di comunicazione della avvenuta trasformazione di un terreno da inedificato ad edificato e costituisce inoltre precondizione per l' avvio organico di una procedura in catasto edilizio urbano formalizzando la sostanziale complementarietà fra i due catasti. Pertanto il termine stabilito nel secondo comma d

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I.2.1. -Cambiamento nello stato dei terreni (Mod. 3 SPC)

La denuncia mod. 3 SPC, come é noto, deve essere prodotta da almeno due dei titolari di diritti reali sul terreno oggetto della denuncia e per conseguenza sulle costruzioni erette su di esso. L' attore della denuncia ha l' obbligo di precisare sul frontespizio con chiarezza la effettiva intestazione attuale della ditta comprensiva di tutti i portatori di diritti reali (generalità, luoghi e date di nascita, diritti e relative quote), utilizzando se necessario un semplice foglio aggiuntivo: deve invece riportarne nella pagina 2 la intestazione di attuale allibramento in catasto terreni e i relativi numeri di partita (dati che non sono più pertanto "riservati agli Uffici" ), tenendo presente che per le particelle eventualmente risultanti a partita 1 i dati della partita da indicare sono quelli iscritti prima del passaggio alla stessa partita 1. Sulla base di tali elementi nel caso di non rispondenza tra la ditta "dichiarata" e quelle iscritte in catasto deve infine riportare nell' apposito spazio gli estremi dei documenti traslativi non volturati o, a scelta, i corrispondenti estremi di presentazione delle domande di voltura non ancora introdotte, idonei entrambi a definire la sequenza storica dei passaggi.


Delle indicazioni fornite dal denunciante l' Ufficio é tenuto ad eseguire una verifica, intesa appunto a riscontrare la continuità delle intestazioni. Tale verifica comporta il necessario esame e predisposizione delle domande di voltura ma non ne impone l' immediata registrazione, anche se ciò é consigliabile quando possibile. É invece assolutamente indispensabile introdurre in mappa eventuali frazionamenti condizionanti le domande di voltura da esaminare, che siano stati in precedenza rinviati; e questo almeno--in casi est

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I.2.2. Tipo mappale (già Mod. 4, ora Mod. 51)

É opportuno anzitutto precisare lo scopo dell' elaborato: il tipo mappale, che e l' allegato del mod. 3 SPC, ha la esclusiva funzione di rappresentare i corpi di fabbrica, la cui presenza varia catastalmente il terreno che li supporta e li circoscrive da inedificato a edificato. Correggendo pertanto una interpretazione diffusa sull' uso di questo elaborato ed un orientamento pur sperimentato, si riconosce che l' ipotesi di utilizzare il tipo mappale come strumento per acquisire, oltre che corpi di fabbrica, anche la individuazione delle porzioni di aree scoperte--esclusive e non--, si é rilevata non sempre praticabile, in quanto spesso non tutte le dividenti trovano facile rappresentazione nella mappa, e comunque inopportuna in quanto la relativa gestione trova la sua sede naturale negli atti del catasto urbano. La scrivente é venuta pertanto nella determinazione ai acquisire le suindicate informazioni attraverso un elaborato di catasto urbano che consenta fra l' altro una più efficace possibilità di rappresentazione e di identificazione delle aree scoperte (I.3.1.).


Nel tipo mappale le figure dei corpi fabbricati dovranno essere definite con misure riferite ai confini del terreno interessato. La figura e le dimensioni del terreno stesso (che per brevità si indicherà nel seguito come "lotto" ) sono normalmente già definite in catasto sin dal momento del rilascio dell' estratto di mappa. Tuttavia può verificarsi che in alcuni casi il lotto venga definito con l' elaborato

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I.2.3. - Conclusioni sulle procedure ex art. 8 legge n. 679 del 1969

L' intero processo operativo che si conclude con la disponibilità allo sportello di quarta sezione "dell' attestato" deve essere contenuto entro il ventesimo giorno dalla data di presentazione alla seconda sezione, escludendo dal conteggio--come sarà fatto constatare sul mod. 3 SPC -- il solo tempo necessario per ottenere eventuali informazioni

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I.3. - Dichiarazione di immobili urbani di nuova costruzione

Nella logica di quanto già chiarito le dichiarazioni modd. 1 o 2 devono essere di norma accompagnate da una copia dell'"attestato" o espressamente riferite ad un precedente adempimento. É appena il caso di ricordare che alle dichiarazioni-- con le sole eccezioni che saranno illustrate nei successivi paragrafi I.4.2. e I.4.3.-- devono essere sempre unite le relative planimetrie.


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1.3.1. - Elaborato planimetrico per la dimostrazione della suddivisione in subalterni

L' elaborato che si richiede, da compilarsi su supporto lucido e in scala ridotta --ad esempio scala 1:500--deve riportare graficamente, per ogni piano, il perimetro dell' edificato, le porzioni comuni--trattate nel successivo paragrafo I.3.3. --, la suddivisione delle aree scoperte ed infine gli accessi alle singole unità immobiliari.


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I.3.2. - Scheda di partita di solo accatastamento: autoallestimento

Si é anticipato che non tutte le procedure illustrate nella presente circolare devono essere considerate obbligatorie; che tuttavia quelle facoltative sono da raccomandare vivamente nel precipuo interesse degli utenti, in ispecie per assicurare la immediatezza della identificazione catastale definitiva con evidenti conseguenze positive riguardo la certezza e la rapidità delle successive utilizzazioni.


Una procedura appunto di collaborazione particolarmente significativa per la sua utilità e snellezza si può ravvisare nell' allestimento della scheda di partita (mod. 55 di solo accatastamento) da parte del presentatore.


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I.3.3. - Porzioni comuni a più u.i.

Giova chiarire--per una migliore applicazione della norma che si intende ora dettare--che per "porzioni comuni" possono essere considerate, secondo gli intendimenti del dichiarante, non solo quelle così definite dal codice civile o da regolamenti o consuetudini condominiali, ma anche tutte quelle altre che in senso funzionale sono al servizio di o comunque utilizzabili da due o più unità immobiliari.


Su questo argomento--notoriamente di trattazione finora insoddisfacente o irrisolta--ci si propone di fornire una normativa rispondente alle esigenze di utilizzazione del catasto anche come supporto per finalità civilistiche, evitando peraltro di coinvolgere gli uffici nella gestione delle regolamentazioni condominiali o in riserve di pattuizioni, ma senza trascurare gli aspetti reddituali di quelle porzioni comuni che costituiscono unità autonome. Per queste ultime é importante che siano evidenziate le connessioni con le u.i. cui sono asservite.


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I.4. - Dichiarazioni per casi particolari di nuove costruzioni da accatastare

Nel presente paragrafo si trattano i casi particolari di accatastamento già anticipati (I.3.) e cioé: le unità afferenti fabbricati già accatastati in parte; le porzioni di

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I.4.1. - Unità di nuova costruzione afferente fabbricati già accatastati.

Le dichiarazioni delle nuove unità, redatte come di consueto senza peraltro la compilazione del tagliando di ricevuta e regolarmente presentate in quarta sezione, devono essere accompagnate da un mod. 3 SPC corredato, nel caso di unità immobiliari che hanno comportato un ampliamento in pianta dell' immobile esistente anche del tipo mappale.


La prescrizione del mod. 3 SPC discende dalla necessità di assicurare la disponibilità delle informazioni sulla continuità storica che conduce alla ditta da iscrivere in catasto, in analogia a quanto disposto per le unità comprese in fabbricati interamente nuovi (l' analogia si estende dalla indicazione dell' atto amministrativo-- licenza o concession

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I.4.2. - Porzioni in corso di definizione

Il presentatore deve, anche per queste porzioni, produrre la normale dichiarazione mod. 1--peraltro n

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I.4.3. - Fabbricati in corso di costruzione

La richiesta di accatastamento deve essere corredata da:

-- una richiesta di cambiamento nello stato del terreno per effetto della nuova cost

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I.5. - Accertamento

Si è già premesso che le procedure illustrate nella presente circolare non hanno riflessi sulla fase di accertamento; questo pertanto segue

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CAPO SECONDO - PROCEDURA Dl VARIAZIONE DELLE UNITÀ ACCATASTATE
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II.1. - Generalità

Si ritiene opportuno come si e già detto in premessa, richiamare e sintetizzare anche la procedura di trattamento delle variazioni richieste dagli interessati, per introdurre fra l' altro alcune regole di particolare utilità.


Giova ricordare anzitutto che entrano nel campo delle variazioni, escluso ogni riferimento ai rapporti di diritto, le mutazioni da introdurre in catasto in relazione a cambiamenti nello stato--dal cambiamento nel perimetro a quello nella ripartizione interna o nella toponomastica o nella destinazi

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II.2. - Variazioni

Si può ora passare ad una analisi specifica della procedura da attuare per le più frequ

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II.2.1. - Frazionamenti di u.i. in vista di un trasferimento di diritti

Viene considerata "frazionamento" esclusivamente la dichiarata intenzione di procedere alla identificazione, attraverso una esposizione grafica di distinte porzioni di una unità immobiliare ancora materialmente indivisa, in vista di una loro separata alienazione: non si tratta quindi di una variazione in senso stretto--divisione concretamente già realizzata, nel qual caso si utilizzerà l' appropriata procedura -- ma come si é avvertito di una procedura formalmente analoga, pure fondata sulla presentazione di una specifica denuncia.


Tale denuncia, riferita alla situazione in atti, deve essere compilata su mod. 44 da presentarsi in duplice copia, e riportare al punt

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II.2.2. - Divisioni di u.i.

La procedura da applicare all' ipotesi di questo paragrafo, che si riferisce a divisioni già materialmente realizzate e quindi non comporta--come elemento caratterizzante--la intenzione di procedere ad alienazione (anc

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II.2.3. - Variazioni che attengono ad una diversa suddivisione interna dell' u.i. conservandone il perimetro

Per questo tipo di variazioni non si ritiene necessario prevedere particolari procedure; si osserva solamente che:

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II.2.4. Fusione di due o più u.i.

La variazione va richiesta con mod. 44 riferito alle unità originarie; in esso deve essere compilata anche la parte

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II.2.5. - Ampliamento o demolizione parziale di unità immobiliare

La variazione va richiesta con mod. 44, riferito all' unità originaria e corredato della nuova planimetria sulla quale dovrà essere annotata la dicitura "In sostituzione del Fg....

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II.2.6. - Variazioni che non comportano la presentazione di una nuova planimetria

Questo genere di variazioni può riguardare il cambio di destinazione, la modifica delle caratt

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II.2.7. - Variazioni per passaggio da non censito a censibile nel C.E.U.

Il caso più frequente, sul quale pertanto si fissa l' attenzione, é il passaggio del catasto rustico all' urbano: può tuttavia verificarsi anche la richiesta di iscrizione al C.E.U. di unità già non censibili per altre cause; in tali casi si rispetteran

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II.2.8. - Completamento di porzioni già denunciate in corso di definizione

Al paragrafo I.4.2. si é trattato delle dichiarazioni di porzioni non ancora definite.

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II.2.9. - Ultimazione di fabbricato già denunciato in corso di costruzione

Al paragrafo I.4.3. si é trattato della dichiarazione di immobili in corso di costruzione.

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II.2.10. - Demolizione totale

É questa una particolare variazione per effetto della quale un immobile urbano si varia in area urbana che, a norma dell' art. 15 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 R va censita, senza rendita, in C.E.U.

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II.3. - Accertamento

Le procedure illustrate per il trattamento delle variazioni--che si risolvono in effetti nell' analisi dei rapporti fra modalità di presentazione della denuncia e sua acquisizione da parte dell' Ufficio--non hanno chiaramente riflessi sulla fase di accertamento. In ogni caso, ad esito positivo dell' accertamento la variazione verrà registrata come di consueto a mod. 55; e l' annotazione susseguente a mod. 57 della partita di pertinenza--anche se ordinariamente immutata--indicherà la definizione della pratica di variazione.


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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE


É chiaro che i casi trattati rappresentano solo quelli più usuali. Altri casi particolari che potranno presentarsi andranno risolti adeguandoli opportunamente a quelli esaminati.


Si ri

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FIGURE Richiamate


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