Deliberaz. G.R. Liguria 21/12/2018, n. 1154 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Liguria 21/12/2018, n. 1154

Art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 - Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per attività di verniciatura a pennello/rullo eseguita in piccoli cantieri navali.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 10/05/2019, n. 388

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Testo del provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE


RICHIAMATI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la parte V recante “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, come da ultimo modificata dal decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. (17G00197)”, comprendente fra l’altro i seguenti articoli che qui rilevano:

- Art 268 comma 1 lettera h, il quale definisce lo stabilimento come il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività;

- Art 269 comma 1, il quale stabilisce che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni:

deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del decreto 152/2006;

l’autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento;

i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.

- Art. 272 comma 2 e 3, i quali stabiliscono che:

l’autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

l’autorità competente può stabilire apposite prescrizioni finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il gestore è tenuto a captare e convogliare le emissioni ai sensi dell’articolo 270;

l’autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e la qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate;

l’installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali è soggetta alle autorizzazioni di cui all’articolo 269.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Allegato

N2

Parte di provvedimento in formato grafico

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